CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05518/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1978 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 31232/22 Attash OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 336 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura il negato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 88 cod. pen. nonché delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo; Ritenuto altresì che il motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto si limita a una mera enunciazione di principio senza confrontarsi con le coerenti valutazioni espresse dal giudice del merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i