CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 23434/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Potenza, con sentenza in data 7 ottobre 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Matera, in data 18 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena allo stesso inflitta in relazione al reato di tentata estorsione nella misura di mesi 4 di reclusione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, con i quali sono stati evidenziati i plurimi e concordanti elementi di prova sulla base dei quali si perveniva alla conclusione della colpevolezza del ricorrente costituiti dalla attendibile dichiarazione della persona offesa riscontrata da quella del verbalizzante quanto all'episodio del gennaio 2016 che si svolgeva proprio dinanzi lo stesso agente di P.G.; Rilevato ancora che analogamente reiterativa appare la doglianza avanzata con il secondo motivo stante che la corte di appello ha proceduto alla corretta qualificazione giuridica dei fatti nei termini di cui all'art. 629 cod.pe , avuto riguardo alla assenza di qualsiasi titolo legittimante la concessione in locazione dell'immobile di proprietà pubblica da parte del ricorrente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 itIl Consiglier estensore Il Presidente azio er&I [OSCURATO:PERSONA] CLU