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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14406/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10944/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: rateizzazione debito ex art.68 d.lgs. 546/92 COSTAGLIOLASALVATORE, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliatoin Roma, via Lattanzio n.5; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria di II grado della Campania,n.661/8/2023 depositata il 19 gennaio 20 2 3 , non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 febbraio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria di II grado della Campania veniva dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere nel giudizio d’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l a sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 7 13 9 / 17 /20 2 1 di rigetto del ricorso introduttivo relativoall’avviso di accertamento per II.DD. e IVA relative all’anno di imposta2014.

Non nella sentenza d’appello , laconica , ma dal contenuto della sentenzadi primo grado riportata nel ricorso si apprende che l’avviso di accertamento scaturiva dal fatto che nella dichiarazione modello Unico/2015era stato indicato un valore di rimanenze finali pari ad euro 77.500,00, mentre nella successiva dichiarazione Mod 2016, relativa all’anno2015, il contribuente aveva aderito al regime dei c.d. minimi exart. 1, comma 54, legge n. 190/2014 senza menzionare più nulla in ordine alle rimanenze finali dichiarate l’anno precedente.

Su tale anomalia l’Ufficio aveva fondato il recupero di materia imponibile avendopresunto che le rimanenze fossero state vendute nell’anno in esame. 2.Successivamente alla proposizione dell’appello, si legge in sentenza, il contribuente depositava una nota recante l’accoglimento da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’istanza di rateizzazione per il pagamento del debito tributario e la ricevuta del pagamento della primarata.

Ilgiudice, dato atto di ciò, dichiarava estinto il giudizio , ritenendo fosse intervenutala cessazione della materia del contendere. 3.Avverso la decisione propon e ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrateper un motiv o , cui replica il contribuente depositando in data 28.6.2023 memoria, rectius controricorso , che illustra in data 17.2.2025con memoria ex art.380 bis .1. cod. proc. civ. .

Consideratoche: 1.Con un unico motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la v iolazione o falsa applicazione degliartt. 46 e 68, comma 1, lett. a), del d.lgs. 546/92, per aver la CGTdichiarato illegittimamente l’estinzione del giudizio, in assenza dei presupposti, supponendo err one amente che fosse intervenuta la definizione agevolata della lite, mentre era semplicemente stata concessala rateizzazione parziale del debito a seguito della reiezione inprimo grado del ricorso. 2.Il motivo è fondato. 2.1.L’art. 68, comma 1 lett. a), del d .lgs. 546/1992, recita : «1.

Anche inderoga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davantialle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggifiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza dellacorte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso; (…)».

L’articolo46, inoltre, prevede che: «

1. Il giudizio si estingue, in tutto oin parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla leggee in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. » . 2.2.Orbene, n el caso in esame l ’Agenzia evidenza che nella fattispecie non è intervenuta alcuna definizione agevolata della lite, ma è stata semplicemente concessa al contribuente la rateizzazione parziale del debito, in pendenza dell’appello, dopo la sentenza di primo grado di rigettodel ricorso introduttivo.

Ciòè confermato dal documento , prodotto dallo stesso contribuente, rubricato«accoglimento dell’istanza di rateizzazione con identificativo 604615del 12/9/2022 presentata dal C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] » , che nonfa alcuna menzione di un meccanismo di definizione agevolata .

Il documento attesta che l’Amministrazione finanziaria accorda a SalvatoreCostagliola la rateizzazione del la somma di euro 35.566,31, e dunque per non più dei 2/3 del tributo recato dall’avviso di accertamentoper cui è causa , compresi interessi ed escluse sanzioni , comeprevisto dall’art. 68, comma 1 lett. a), del d.lgs. 546/1992. 2.3.Al momento in cui il giudice d’appello assume la causa in decisione la materia del contendere non è perciò affatto cessata , perché la lite nonè stata definita in via agevolata, perché la rateizzazione ex art.68 cit.ha riguarda to solo una frazione del l’intero carico fiscale discendente dall’accertamento,e perché il contribuente non allega neppure di aver interamente estinto il debito portato dall’avviso impugnato alla base delprocesso.

3. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione alprofilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M LaCorte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia tributaria di secondo grado della Campania ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10944/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: rateizzazione debito ex art.68 d.lgs. 546/92 COSTAGLIOLASALVATORE, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliatoin Roma, via Lattanzio n.5; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria di II grado della Campania,n.661/8/2023 depositata il 19 gennaio 20 2 3 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 febbraio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con sentenza della Commissione Tributaria di II grado della Campania veniva dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere nel giudizio d’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l a sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 7 13 9 / 17 /20 2 1 di rigetto del ricorso introduttivo relativoall’avviso di accertamento per II.DD. e IVA relative all’anno di imposta2014. Non nella sentenza d’appello , laconica , ma dal contenuto della sentenzadi primo grado riportata nel ricorso si apprende che l’avviso di accertamento scaturiva dal fatto che nella dichiarazione modello Unico/2015era stato indicato un valore di rimanenze finali pari ad euro 77.500,00, mentre nella successiva dichiarazione Mod 2016, relativa all’anno2015, il contribuente aveva aderito al regime dei c.d. minimi exart. 1, comma 54, legge n. 190/2014 senza menzionare più nulla in ordine alle rimanenze finali dichiarate l’anno precedente. Su tale anomalia l’Ufficio aveva fondato il recupero di materia imponibile avendopresunto che le rimanenze fossero state vendute nell’anno in esame. 2.Successivamente alla proposizione dell’appello, si legge in sentenza, il contribuente depositava una nota recante l’accoglimento da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’istanza di rateizzazione per il pagamento del debito tributario e la ricevuta del pagamento della primarata. Ilgiudice, dato atto di ciò, dichiarava estinto il giudizio , ritenendo fosse intervenutala cessazione della materia del contendere. 3.Avverso la decisione propon e ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrateper un motiv o , cui replica il contribuente depositando in data 28.6.2023 memoria, rectius controricorso , che illustra in data 17.2.2025con memoria ex art.380 bis .1. cod. proc. civ. . Consideratoche: 1.Con un unico motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la v iolazione o falsa applicazione degliartt. 46 e 68, comma 1, lett. a), del d.lgs. 546/92, per aver la CGTdichiarato illegittimamente l’estinzione del giudizio, in assenza dei presupposti, supponendo err one amente che fosse intervenuta la definizione agevolata della lite, mentre era semplicemente stata concessala rateizzazione parziale del debito a seguito della reiezione inprimo grado del ricorso. 2.Il motivo è fondato. 2.1.L’art. 68, comma 1 lett. a), del d .lgs. 546/1992, recita : «1. Anche inderoga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davantialle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggifiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza dellacorte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso; (…)». L’articolo46, inoltre, prevede che: « 1. Il giudizio si estingue, in tutto oin parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla leggee in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. » . 2.2.Orbene, n el caso in esame l ’Agenzia evidenza che nella fattispecie non è intervenuta alcuna definizione agevolata della lite, ma è stata semplicemente concessa al contribuente la rateizzazione parziale del debito, in pendenza dell’appello, dopo la sentenza di primo grado di rigettodel ricorso introduttivo. Ciòè confermato dal documento , prodotto dallo stesso contribuente, rubricato«accoglimento dell’istanza di rateizzazione con identificativo 604615del 12/9/2022 presentata dal C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] » , che nonfa alcuna menzione di un meccanismo di definizione agevolata . Il documento attesta che l’Amministrazione finanziaria accorda a SalvatoreCostagliola la rateizzazione del la somma di euro 35.566,31, e dunque per non più dei 2/3 del tributo recato dall’avviso di accertamentoper cui è causa , compresi interessi ed escluse sanzioni , comeprevisto dall’art. 68, comma 1 lett. a), del d.lgs. 546/1992. 2.3.Al momento in cui il giudice d’appello assume la causa in decisione la materia del contendere non è perciò affatto cessata , perché la lite nonè stata definita in via agevolata, perché la rateizzazione ex art.68 cit.ha riguarda to solo una frazione del l’intero carico fiscale discendente dall’accertamento,e perché il contribuente non allega neppure di aver interamente estinto il debito portato dall’avviso impugnato alla base delprocesso. 3. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione alprofilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M LaCorte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia tributaria di secondo grado della Campania ,
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