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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 1953

Cassazione n. 06063/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/04/1953 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché rassegna censure meramente riproduttive dei profili di censura ( inerenti i profili costitutivi anche soggettivi della calunnia reale allo stesso ascritta) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (per aver coerentemente rassegnato, alla luce di una puntuale valutazione del dato probatorio acquisito, la certa consapevolezza del ricorrente che la carta d'identità denunziata come smarrita, per contro, si trovava nella disponibilità della persona offesa perche consegnatagli dallo steso imputato, dando così corpo, indirettamente, alla falsa incolpazione in relazione alle ipotesi di reato immediatamente correlate, sul piano logico, al possesso indebito di siffatto documento); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' 8/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ?i.)5 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIAt-,1, k l'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/04/1953 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché rassegna censure meramente riproduttive dei profili di censura ( inerenti i profili costitutivi anche soggettivi della calunnia reale allo stesso ascritta) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (per aver coerentemente rassegnato, alla luce di una puntuale valutazione del dato probatorio acquisito, la certa consapevolezza del ricorrente che la carta d'identità denunziata come smarrita, per contro, si trovava nella disponibilità della persona offesa perche consegnatagli dallo steso imputato, dando così corpo, indirettamente, alla falsa incolpazione in relazione alle ipotesi di reato immediatamente correlate, sul piano logico, al possesso indebito di siffatto documento); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ?i.)5 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIAt-,1, k l'
Sentenza Cassazione n. 06063/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris