Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:368
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]428/05
[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. Vieh & [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]Jonas
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
«Restituzioni all’esportazione — Regolamento (CEE) n. 3665/87 — Nozione di “pagamento indebito di una restituzione” — Pagamento della restituzione sulla base di una documentazione incompleta — Possibilità di completare la pratica di restituzione dopo la scadenza dei termini di cui agli artt. 47, n. 2, e 48, n. 2,
lett. a), di detto regolamento nell’ambito di una procedura di rimborso proposta successivamente»
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 21 giugno 2007
Massime della sentenza
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione
[Regolamento della Commissione n. 3665/87, artt. 11, n. 3, primo comma, 47, n. 2, e 48, n. 2, lett. a)]
Una restituzione all’esportazione non può essere qualificata come «indebitamente versata» ai sensi dell’art. 11, n. 3, primo
comma, prima frase, del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione
per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento n. 604/98, nell’ipotesi in cui il beneficiario, nell’ambito di una
procedura di rimborso di detta restituzione, presenti le prove necessarie a giustificazione del proprio diritto a questa restituzione.
Spetta alle autorità nazionali competenti fissare un termine ragionevole che permetta al detto beneficiario di presentare
tali prove.
Infatti, dato che i termini di cui agli artt. 47, n. 2, e 48, n. 2, lett. a), del citato regolamento non sono applicabili
alla procedura di rimborso e in assenza di disposizioni specifiche di diritto comunitario che prescrivono termini per la presentazione
di prove supplementari nell’ambito di una procedura di rimborso, spetta alle autorità nazionali competenti, in conformità
al diritto nazionale e fatti salvi i limiti posti dal diritto comunitario, concedere un termine supplementare in funzione
delle circostanze specifiche di ogni caso. Il termine concesso deve essere ragionevole al fine di permettere all’esportatore
di ottenere e di presentare i documenti richiesti e deve tener conto, in particolare, delle eventuali ripercussioni del comportamento
dell’organismo competente sull’esportatore.
(v. punti 27-28 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
21 giugno 2007 (
*
)
«Restituzioni all’esportazione – Regolamento (CEE) n. 3665/87 – Nozione di “pagamento indebito di una restituzione” – Pagamento della restituzione sulla base di una documentazione incompleta – Possibilità di completare la pratica di restituzione dopo la scadenza dei termini di cui agli artt. 47, n. 2, e 48, n. 2,
lett. a), di detto regolamento nell’ambito di una procedura di rimborso proposta successivamente»
Nel procedimento C‑428/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania), con ordinanza 21 novembre 2005, pervenuta in cancelleria il 2 dicembre 2005, nella causa tra
[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. Vieh & [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA]Jonas,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta dal sig. E. Juhász (relatore), presidente di sezione, e dai sigg. G. Arestis e J. Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 gennaio 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. Vieh & [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dal sig. O. Wenzlaff, Rechtsanwalt;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J.‑C. Schieferer e F. Erlbacher, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 11, n. 3, primo comma, prima frase, 47, n. 2,
e 48, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione
del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato dal regolamento
(CE) della Commissione 17 marzo 1998, n. 604 (GU L 80, pag. 19; in prosieguo: il «regolamento n. 3665/87»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la società [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. Vieh & [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
(in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e lo [OSCURATO:PERSONA]Jonas (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]») in merito ad una decisione di
quest’ultimo diretta al recupero di una restituzione all’esportazione che sarebbe stata versata indebitamente alla [OSCURATO:PERSONA].
Contesto normativo
3 Il ventiquattresimo e il quarantanovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 3665/87 dispongono quanto segue:
«considerando che in caso di superamento dei termini previsti per l’esportazione o per la presentazione delle prove richieste
per ottenere il versamento della restituzione, quest’ultima non è erogata; (…)
(…)
considerando che, ai fini di una buona gestione amministrativa, occorre esigere che la domanda e tutti gli altri documenti
necessari al pagamento della restituzione vengano presentati entro un ragionevole termine, salvo caso di forza maggiore, in
particolare quando non è stato possibile rispettare il termine a causa di ritardi amministrativi non imputabili all’esportatore».
4 L’art. 11, n. 3, primo comma, prima frase, del regolamento n. 3665/87 dispone quanto segue:
«Fatto salvo l’obbligo di versare eventuali importi negativi, a norma del paragrafo 1, quarto comma, in caso di pagamento
indebito di una restituzione il beneficiario è tenuto a rimborsare gli importi indebitamente percepiti – incluse eventuali
sanzioni in forza del paragrafo 1, primo comma – maggiorati di un interesse calcolato in funzione del periodo trascorso tra
il pagamento e il rimborso».
5 L’art. 47, nn. 1, 2, 4 e 5, del regolamento n. 3665/87, che figura al titolo 4 di quest’ultimo, intitolato «Procedura di versamento
della restituzione», è formulato come segue:
«1. La restituzione viene versata, su richiesta specifica dell’esportatore, unicamente dallo Stato membro nel cui territorio è
stata accettata la dichiarazione di esportazione.
La domanda di restituzione è presentata:
a) per iscritto: a tal fine, gli Stati membri possono prevedere un modulo speciale;
(…)
2. La pratica relativa al versamento della restituzione o allo svincolo della cauzione viene presentata, salvo forza maggiore,
entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.
(…)
4. Se i documenti richiesti a norma dell’articolo 18 non hanno potuto essere presentati entro il termine di cui al paragrafo
2, sebbene l’esportatore si sia fatto parte diligente per procurarseli e inoltrarli entro il termine suddetto, allo stesso
possono essere concessi termini di presentazione supplementari.
5. La domanda di equivalenza di cui al paragrafo 3 (…) e la domanda di concessione di termini supplementari di cui al paragrafo
4 devono venir presentate entro il termine fissato al paragrafo 2».
6 L’art. 48, n. 2, lett. a), del regolamento è formulato come segue:
«Quando la prova dell’adempimento di tutte le esigenze stabilite dalla normativa comunitaria viene presentata nei sei mesi
successivi ai termini di cui all’articolo 47, paragrafi 2, 4 e 5 la restituzione da versare è pari all’85% dell’importo pagabile
ove ricorressero tutti i requisiti».
Controversia principale e questione pregiudiziale
7 Con due dichiarazioni di esportazione emesse in data 26 gennaio 1999 e 26 febbraio 1999, la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava l’esportazione
in Russia di carne suina congelata. La restituzione concernente dette esportazioni veniva accordata e versata dallo [OSCURATO:PERSONA].
8 Con lettera del 20 settembre 2001 lo [OSCURATO:PERSONA] segnalava che la restituzione era stata indebitamente versata, giacché le
due lettere di vettura presentate a titolo di documento di trasporto unitamente alla domanda di pagamento della restituzione
all’esportazione risultavano incomplete. Queste contenevano, infatti, nei loro campi 16-23, solo dati parziali relativi al
vettore e non erano munite della sottoscrizione o del timbro dello stesso vettore.
9 Con risposta datata 26 settembre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] presentava determinate lettere di vettura debitamente compilate, recanti i timbri
del vettore. Essa precisava di aver ricevuto tali lettere di vettura complementari successivamente ma, tenuto conto delle
decisioni dello [OSCURATO:PERSONA] di concedere una restituzione, aveva ritenuto superfluo presentarle, supponendo che i documenti
di trasporto già presentati fossero sufficienti.
10 Con due provvedimenti di rettifica emessi il 14 e il 17 dicembre 2001, lo [OSCURATO:PERSONA] chiedeva comunque il rimborso delle
restituzioni versate. Poiché quest’ultimo aveva respinto l’opposizione presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] contro detti provvedimenti, detta
società proponeva quindi ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA].
11 Stanti tali premesse, il [OSCURATO:PERSONA] decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se una restituzione ai sensi dell’art. 11, n. 3, primo comma, prima frase, del regolamento (CEE) n. 3665/87 debba ritenersi
indebitamente versata e, pertanto, vada rimborsata, nell’ipotesi in cui il beneficiario presenti un documento necessario per
il pagamento solo nel corso della procedura di rimborso e dopo la scadenza dei termini di cui agli artt. 47, n. 2, e 48, n. 2,
lett. a), del [detto] regolamento».
Sulla questione pregiudiziale
12 Con la sua questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se, in circostanze quali quelle di cui alla causa principale,
un esportatore, nell’ambito di una procedura di rimborso di una restituzione all’esportazione prevista all’art. 11, n. 3,
del regolamento n. 3665/87, abbia il diritto di presentare la documentazione necessaria per provare il proprio diritto a detta
restituzione dopo la scadenza dei termini di presentazione di cui agli artt. 47, n. 2, e 48, n. 2, lett. a), di tale regolamento,
ovvero se la presentazione di dette prove resti esclusa durante questa fase, cosicché si dovrebbe ritenere la restituzione
in esame indebitamente versata ai sensi del detto art. 11, n. 3.
13 [OSCURATO:PERSONA], al pari della Commissione delle Comunità europee, fa valere che una restituzione all’esportazione non può essere
ritenuta «indebitamente versata» per il solo fatto che non sono stati osservati i termini di cui agli artt. 47, n. 2, e 48,
n. 2, lett. a), del regolamento n. 3665/87. Ambedue sostengono che si deduce dalla sentenza 14 aprile 2005, causa C‑385/03,
[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2997), che i termini stabiliti ai detti articoli costituiscono non già condizioni
sostanziali, bensì unicamente formalità amministrative necessarie per ottenere il versamento di una restituzione, per cui
il mancato rispetto dei detti termini non comporta che una restituzione venga qualificata come «indebitamente versata».
14 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, inoltre, che emerge da un’analisi del sistema e della finalità del regolamento n. 3665/87 che la procedura
di pagamento e quella di rimborso sono distinte l’una dall’altra ed entrambe corrispondono a obiettivi propri, dimodoché non
occorre applicare i termini di cui all’art. 47 di tale regolamento nell’ambito di una procedura di rimborso.
15 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nel caso in cui un organismo competente, sulla base delle prove fornite dall’esportatore, abbia versato
definitivamente la restituzione all’esportazione ovvero abbia svincolato le cauzioni costituite per una restituzione pagata
in anticipo, il principio del legittimo affidamento osta al rimborso della citata restituzione da parte dell’organismo competente,
fondato sull’insufficienza di dette prove. Secondo tale società, l’esportatore ha il diritto di ritenere che, in tale fase,
lo Stato membro abbia verificato le prove presentate e che non debba cercare, in aggiunta, di ottenere prove secondarie previste
dal regolamento n. 3665/87.
16 Occorre rilevare anzitutto che, in generale, il mancato rispetto delle norme procedurali stabilite nel regolamento n. 3665/87
può provocare la riduzione o addirittura la perdita dei diritti ad una restituzione all’esportazione. In particolare, tale
è il caso quando un esportatore presenta le prove necessarie per ottenere una restituzione all’esportazione solo dopo la scadenza
dei termini di cui agli artt. 47, n. 2, e 48 del detto regolamento.
17 Il ventiquattresimo ‘considerando’ del regolamento n. 3665/87 dispone che, in caso di superamento dei termini previsti per
l’esportazione o per la presentazione delle prove necessarie al versamento della restituzione, quest’ultima non è erogata.
Ai sensi dell’art. 48, n. 2, lett. a), di questo regolamento, la restituzione da versare ad un esportatore viene ridotta del
15% se l’esportatore fornisce le prove necessarie solo nei sei mesi successivi al termine previsto, in particolare, all’art. 47,
n. 2, dello stesso regolamento.
18 Anche se la Corte, al punto 26 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che l’art. 47 del regolamento
n. 3665/87 s’iscriva nel novero delle disposizioni procedurali che un esportatore è tenuto a rispettare per ottenere il versamento
di una restituzione, rimane il fatto che la violazione di queste norme può provocare la riduzione o la perdita dell’importo
della restituzione dovuto all’esportatore.
19 Tuttavia, per quanto riguarda la causa principale, è pacifico che quest’ultima non riguarda la presentazione delle prove nell’ambito
della procedura di pagamento di cui all’art. 47, n. 2, del regolamento n. 3665/87. Le circostanze che hanno dato luogo alla
presente domanda pregiudiziale si collocano in una fase successiva, vale a dire nell’ambito di una procedura di rimborso promossa
ai sensi dell’art. 11, n. 3, di tale regolamento, dopo che la procedura di pagamento è stata portata a termine e il versamento
della restituzione all’esportazione è stato effettuato da parte dell’organismo competente.
20 Orbene, mentre gli artt. 47, n. 2, e 48, n. 2, del regolamento n. 3665/87 fissano i termini da applicarsi per la presentazione
delle prove necessarie al pagamento della restituzione, il detto regolamento non contiene disposizioni relative ai termini
applicabili al momento dell’attuazione della procedura di rimborso di cui al suo art. 11, n. 3.
21 Occorre sottolineare che da tale omissione non deriva che, in seguito al versamento di una restituzione, un organismo competente
che abbia constatato, ai sensi dell’art. 47, n. 2, del regolamento n. 3665/87, lacune nei documenti presentati non possa esigere
da parte dell’esportatore le informazioni supplementari richieste e, all’occorrenza, adottare misure necessarie per recuperare
la detta restituzione.
22 Un tale diritto è, al contrario, conforme alla finalità della procedura di rimborso prevista all’art. 11, n. 3, del regolamento
n. 3665/87. L’obiettivo di detta disposizione consiste nel garantire la tutela e la corretta applicazione del bilancio comunitario
nell’ambito delle restituzioni all’esportazione e, in particolare, nell’assicurare che solo gli esportatori aventi diritto
alle restituzioni ne beneficino, conformemente alle condizioni oggettive stabilite dal legislatore comunitario.
23 Inoltre la Corte ha già ritenuto, nel contesto di una restituzione anticipata all’esportatore, che lo svincolo di una cauzione
non esoneri, tuttavia, quest’ultimo dagli obblighi che gli sono imposti in virtù della normativa comunitaria (v. sentenza
12 luglio 1990, causa C‑155/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3265, punti 13-16). Detto principio trova anche applicazione
per ciò che concerne il pagamento di una restituzione ad un esportatore che non abbia fornito le prove sufficienti atte a
dimostrare che le condizioni che danno diritto alla restituzione risultavano soddisfatte.
24 Tuttavia, la facoltà in capo all’organismo competente di pretendere da parte dell’esportatore la documentazione necessaria
per ottenere una restituzione, anche successivamente al versamento di quest’ultima e dopo la scadenza del termine previsto
all’art. 47, n. 2, del regolamento n. 3665/87, comporta che l’esportatore, a sua volta, debba avere la possibilità di fornire
le informazioni necessarie per provare il proprio diritto alla restituzione.
25 Negare agli esportatori tale possibilità rappresenta una violazione del principio di buona amministrazione, poiché detto principio
si oppone a che una pubblica amministrazione sanzioni, a causa del mancato rispetto delle disposizioni procedurali, un operatore
economico che agisca in buona fede, quando questo mancato rispetto deriva dal comportamento stesso della detta amministrazione.
Orbene, il fatto che l’organismo competente, da una parte, abbia proceduto al versamento della restituzione sulla base di
prove insufficienti e, dall’altra, abbia avviato la procedura di rimborso solo dopo il decorso di un certo periodo, si è direttamente
ripercosso sulla possibilità della [OSCURATO:PERSONA] di presentare prove adeguate. Non emerge, peraltro, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale
che, secondo l’organismo competente, l’esportatore abbia agito in mala fede.
26 Sarebbe contrario alla finalità del regolamento n. 3665/87 che un comportamento dell’organismo competente possa privare gli
esportatori di prodotti agricoli del beneficio del sistema delle restituzioni all’esportazione, quando soddisfino le condizioni
previste da questo regolamento e agiscano in buona fede.
27 Dato che i termini di cui agli artt. 47, n. 2, e 48, n. 2, lett. a), del regolamento n. 3665/87 non sono applicabili alla
procedura di rimborso e in assenza di disposizioni specifiche di diritto comunitario che prescrivono termini per la presentazione
di prove supplementari nell’ambito di una procedura di rimborso, spetta alle autorità nazionali competenti, in conformità
al diritto nazionale e fatti salvi i limiti posti dal diritto comunitario, concedere un termine supplementare in funzione
delle circostanze specifiche di ogni caso (v., in tal senso, sentenza 19 giugno 2003, causa C‑467/01, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6471,
punto 49). Il termine concesso deve essere ragionevole al fine di permettere all’esportatore di ottenere e di presentare i
documenti richiesti e deve tenere conto, in particolare, delle eventuali ripercussioni del comportamento dell’organismo competente
sull’esportatore.
28 Considerato quanto precede, occorre rispondere alla questione sottoposta che una restituzione all’esportazione non può essere
qualificata come «indebitamente versata» ai sensi dell’art. 11, n. 3, primo comma, prima frase, del regolamento n. 3665/87,
nell’ipotesi in cui il beneficiario, nell’ambito di una procedura di rimborso di detta restituzione, presenti le prove necessarie
a giustificazione del proprio diritto a questa restituzione. Spetta alle autorità nazionali competenti fissare un termine
ragionevole che permetta al detto beneficiario di presentare tali prove.
Sulle spese
29 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
Una restituzione all’esportazione non può essere qualificata come «indebitamente versata» ai sensi dell’art. 11, n. 3, primo
comma, prima frase, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione
del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione
17 marzo 1998, n. 604, nell’ipotesi in cui il beneficiario, nell’ambito di una procedura di rimborso di detta restituzione,
presenti le prove necessarie a giustificazione del proprio diritto a questa restituzione. Spetta alle autorità nazionali competenti
fissare un termine ragionevole che permetta al detto beneficiario di presentare tali prove.
Firme
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Lingua processuale: il tedesco.