CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13110/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a S. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano il 3/2/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione lette le conclusioni rassegnate dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Monza in data 6/10/2020, dichiarava l'improcedibilità per tardività della querela in relazione al reato di truffa ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo A) della rubrica, confermava la penale responsabilità dell'imputato per il delitto cli ricettazione sub B) e rideterminava la pena nella misura di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa, accordando il beneficio della sospensione condizionale. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Melfi, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 157,158 e 161 cod.pen. con riguardo all'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo B) in epoca antecedente la pronunzia della sentenza d'appello. La difesa segnala che l'assegno speso il [OSCURATO:DATA_NASCITA], oggetto della contestazione di truffa sub A), risultava rubato ad [OSCURATO:PERSONA] cinque anni prima, giusta denunzia del 24/9/2010. Aggiunge che in sede di merito non è stato acquisito alcun dato idoneo ad individuare la data in cui il Melfi avrebbe ricevuto o acquistato l'assegno sicché, in applicazione del principio del favor rei, il momento di consumazione del reato deve essere collocato a ridosso della data di consumazione del delitto presupposto, con maturazione del termine di prescrizione decennale in epoca precedente la sentenza d'appello ovvero nel settembre 2020, o, al più tardi, tenendo conto della sospensione del processo di primo grado dal 25 febbraio 2020 al 6 ottobre 2020, nel maggio 2021; 2.2 il vizio di motivazione con riguardo al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore sostiene che la Corte territoriale ha confermato il giudizio di attendibilità del Vecchi sulla base di una motivazione palesemente illogica, svalutando le doglianze difensive circa l'inverosimiglianza della versione dal medesimo accreditata; 2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al diniego del beneficio della non menzione. 3. Il primo motivo di ricorso, di carattere assorbente, è fondato e merita accoglimento. Questa Corte nella sua massima espressione nonnofilattica ha stabilito che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01). 3.1 Nella specie, a fronte del controverso utilizzo dell'assegno di provenienza delittuosa nell'anno 2015 da parte del prevenuto, il reato presupposto di furto risulta pacificamente consumato nel settembre 2010 e dalle sentenze di merito non emergono elementi che consentano di determinare il periodo in cui il ricorrente ebbe a ricevere il titolo illecitamente speso. La giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante ritiene che, ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del "favor rei", in prossimità della data di commissione del reato presupposto (Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Rv. 282307 - 01; n. 31946 del 09/06/2016, Rv. 267480 - 01; n. 5132 del 20/01/2010, Rv. 246287 - 01). Facendo applicazione del richiamato principio, nel caso a giudizio il termine decennale di prescrizione risulta spirato fin dal settembre 2020 e, anche a voler computare per intero a titolo di sospensione il rinvio disposto per impedimento del difensore all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al 6 ottobre seguente, il termine prorogato è comunque maturato nel maggio 2021, in epoca di gran lunga precedente la sentenza d'appello, pronunziata il 3/2/2022. 4. Pertanto, assorbiti i residui motivi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per maturata prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione Così deci