CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 12092/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12726/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 09 SCARL, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 163, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5501/2019 depositata il11/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5501/2019, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha parzialmente riformato la decisione di primo grado che aveva respinto tutte le domande proposte dalla società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:SOCIETA] (società questa «germinata» dalla [OSCURATO:PERSONA], su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA], presidente del Consiglio di Amministrazione di tale cooperativa) e [OSCURATO:PERSONA], vice presidente della [OSCURATO:PERSONA], già dipendente della cooperativa, e presidente della [OSCURATO:SOCIETA], di condanna delle parti convenute al risarcimento del danno cagionato all’attrice, essendo entrambe le società operanti nel settore dei servizi di autopubbliche, dalla condotte illecite concorrenziale dalle stesse poste in essere, nel 2012, in violazione degli artt.2105 e 2598 c.c. I giudici di appello, in accoglimento parziale del gravame della [OSCURATO:PERSONA], esclusa la ricorrenza di una responsabilità contrattuale ex art.2105 c.c. della Fosci, avendo la stessa cessato di essere dipendente della [OSCURATO:PERSONA] sin dal 2009, tre anni prima della consumazione dell’attività illecita contestata, hanno ritenuto che l’impugnazione era da accogliere con riferimento agli illeciti concorrenziali consistiti, nel periodo ottobre-novembre 2012, sia nello storno di 180 soci artigiani della [OSCURATO:PERSONA], passati alla concorrente [OSCURATO:SOCIETA], a seguito dell’inoltro, da parte della Fosci, per mezzo di sms indirizzati ai soci ed agli utenti della cooperativa [OSCURATO:PERSONA], della comunicazione, non veritiera, come già accertato dal Tribunale, circa il mutamento di sede (dalla [OSCURATO:PERSONA] alla vicina [OSCURATO:PERSONA]) della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] (mentre il trasferimento aveva riguardato la sola cooperativa [OSCURATO:SOCIETA]) sia nell’intestazione alla [OSCURATO:SOCIETA] del contratto di licenza del software gestionale Magix, precedentemente intestato alla [OSCURATO:PERSONA], ottenuto mediante ingannevoli comunicazioni alla società licenziante. La Corte territoriale ha rilevato che, quanto allo storni dei soci, l’illecito concorrenziale, ex art.2598 n. 3 c.c., era ravvisabile anche quando la condotta illecita sia solo «potenzialmente produttiva di danno», cosicché non era necessaria la dimostrazione del nesso causale tra la non veritiera comunicazione di trasferimento di sede della [OSCURATO:PERSONA] e la «migrazione» dei 180 soci artigiani dalla stessa alla [OSCURATO:SOCIETA], mentre, quanto al mutamento d’intestazione del contratto di licenza del software, l’illecito era provato dalle comunicazioni inviate dalla Fosci alla licenziante che «lasciavano intendere che “il mutamento d’intestazione” del contratto fosse richiesto concordemente» dalle due società, circostanza questa non vera. Ad avviso della Corte d’appello, era, invece, da confermare il rigetto della domanda di risarcimento danni, in difetto di prova del danno nel suo ammontare, e, nella specie, la prova dell’ anin relazione al trasferimento dei soci artigiani, che certamente aveva comportato una riduzione dei ricavi della cooperativa, non consentiva il ricorso neppure alla liquidazione equitativa del danno, in difetto di produzione da parte della [OSCURATO:PERSONA], quanto meno, dei bilanci sociali, mentre, in relazione al trasferimento della licenza, era rimasto indimostrato l’effettivo nocumento per la [OSCURATO:PERSONA], per la necessità di acquisire altro software gestionale o per l’appropriazione degli archivi informatici della società; non poteva essere accolta neppure la richiesta di adozione di misure di coercizione diretta o indiretta, essendo cessata la condotta illecita nell’ottobre-novembre 2012, ma doveva essere applicata la sanzione della pubblicazione del dispositivo della sentenza, a carico dei responsabili dell’illecito concorrenziale, ai sensi dell’art.2600, secondo comma, c.c, trattandosi di provvedimento sanzionatorio che prescinde dal concreto verificarsi di un danno risarcibile. Avverso la suddetta pronuncia, non notificata, [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] a r.l. propongono distinti ricorsi per cassazione, entrambi notificati l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], affidati, rispettivamente, a nove e cinque motivi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in liquidazione (che resiste con controricorso, notificato il 22-25/6/2020). Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.I distinti ricorsi, notificati lo stesso giorno (entro il termine lungo di impugnazione semestrale di cui all’art.327 c.p.c., considerata la sospensione straordinaria dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 ex art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020), già riuniti sotto unico numero di iscrizione a ruolo, vanno considerati come principale quello di [OSCURATO:SOCIETA] e incidentale quello della Fosci. In vero, come chiarito da questa Corte (Cass. 3004/2004), «il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale. Nel caso in cui i due ricorsi risultino essere stati notificati nella stessa data, l'individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuato con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, dovendo conseguentemente considerarsi principale il ricorso depositato per primo ed incidentale quello depositato per secondo» (conf. Cass. 25662/2014). 2. La ricorrente principale [OSCURATO:SOCIETA] lamenta : a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.2598 n. 3 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che già il Tribunale avesse accertato l’idoneità delle condotte della Fosci (l’invio di sms e la reintestazione della licenza del software ) a danneggiare l’altrui azienda, laddove, invece, tale prova non era stata fornita né in primo grado né in appello, e per avere comunque ritenuto gli atti idonei a danneggiare la [OSCURATO:PERSONA], idoneità insussistente; b) con il secondo motivo, ex art.360 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatto decisivo rappresentato dall’idoneità delle condotte della Fosci a provocare potenzialmente danno all’imprenditore concorrente; c) con il terzo motivo, ex art.360 n.5 c.p.c., l’omesso esame di fatto decisivo rappresentato dall’idoneità dello storno dei soci a produrre nocumento alla [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che, come eccepito dalla [OSCURATO:SOCIETA], stante lo scopo mutualistico della cooperativa [OSCURATO:PERSONA], era insussistente un danno economico; d) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.2600 c.c., per avere la Corte d’appello ordinato la pubblicazione della sentenza, quale provvedimento sanzionatorio, mentre la funzione è quella civilistica risarcitoria e, nella specie, in assenza di danno la suddetta pubblicazione non poteva essere disposta; e) con il quinto motivo, ex art.360 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatto decisivo rappresentato dal fatto che la Corte d’appello non abbia ritenuto provato che la reintestazione del software Magix deri vasse da accordo tra le due società, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], circostanza questa eccepita dalla [OSCURATO:SOCIETA] e non contestata da controparte. 3.La ricorrente incidentale Fosciricorrente lamenta: a) con il primo ed il terzo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., ex art.2598 c.c., in punto di rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Fosci, perché la stessa non era imprenditore e non ricopriva la qualità di concorrente sul mercato e di accertamento della commissione da parte della stessa di illeciti concorrenziali; b) con il secondo ed il quarto motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo rappresentato sempre dalla mancanza di qualità, in capo alla Fosci, di imprenditore e di concorrente della [OSCURATO:PERSONA]; c) con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.2598 n. 3 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che già il Tribunale avesse accertato l’idoneità delle condotte della Fosci e della concorrente [OSCURATO:SOCIETA] a danneggiare l’altrui azienda, laddove, invece, tale prova non era stata fornita né in primo grado né in appello, e per avere comunque la Corte di merito ritenuto gli atti contestati alla Fosci idonei a danneggiare la [OSCURATO:PERSONA], idoneità, in realtà, insussistente; d) con il sesto motivo, ex art.360 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatto decisivo rappresentato dall’idoneità delle condotte della Fosci a provocare potenzialmente danno all’imprenditore concorrente; e) con il settimo motivo, ex art.360 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatto decisivo rappresentato dall’idoneità dello storno dei soci a produrre nocumento alla [OSCURATO:PERSONA], senza considerare, come eccepito dalla Fosci, che, stante lo scopo mutualistico della cooperativa [OSCURATO:PERSONA], era insussistente un danno economico; f) con l’ottavo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.2600 c.c., per avere la Corte d’appello ordinato la pubblicazione della sentenza, quale provvedimento sanzionatorio, mentre la funzione è quella civilistica risarcitoria e, nella specie, in assenza di danno, la stessa non poteva essere disposta; g) con il nono motivo, ex art.360 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatto decisivo rappresentato dal fatto che la Corte d’appello non aveva ritenuto provato che la reintestazione del software Magix derivasse da accordo tra le due società, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], circostanza questa eccepita dalla Fosci e non contestata da controparte. 4. Nelle memorie, le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Aba 09 hanno eccepito l’inammissibilità del controricorso della [OSCURATO:PERSONA] , in quanto l’atto risulta essere stato notificato a mezzo del servizio postale dal domiciliatario, Avv.[OSCURATO:PERSONA], privo di idonea procura, con conseguente inesistenza della notifica ed inammissibilità dell’atto. L’eccezione è infondata, essendo stato più volte affermato da questo giudice di legittimità che «l'attività di impulso del procedimento notificatorio - consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario - può, dal soggetto legittimato, e cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio, essere delegata ad altra persona, anche verbalmente, e, in tal caso, l'omessa menzione, nella relazione di notifica, della persona che materialmente ha eseguito la attività suddetta, ovvero della sua qualità di incaricato del legittimato, è irrilevante ai fini della validità della notificazione se, alla stregua dell'atto da notificare, risulta egualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata; tale principio opera in genere per gli atti di parte destinati alla notificazione, la quale deve essere imputata alla parte medesima, con la conseguenza che le omissioni suddette non danno luogo ad inesistenza o nullità della notificazione» (Cass. 4520/2016; Cass. 19294/2016; Cass.2415/2020, secondo cui «Legittimato a richiedere la notificazione di un atto giudiziario, ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e dell'art. 104, comma 2, del d.p.r. n. 1229 del 1959, non è soltanto la parte personalmente ed il suo difensore munito di procura, ma anche qualunque persona da loro incaricata pure verbalmente, purchè non vi sia incertezza assoluta sull'istante e si possa individuare la parte a richiesta della quale la notifica è eseguita»). Nella specie, la notifica è stata effettuata nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di domiciliatario. 5. Le prime quattro doglianze della ricorrente incidentale Fosci, da trattare unitariamente in quanto tutte incentrate sulla carenza di legittimazione attiva della stessa rispetto all’azione ex art.2598 e ss. c.c., per non ricoprire la stessa la qualità di concorrente di mercato e di imprenditrice, sono infondate. Lamenta la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art.2598 c.c., oltre che vizi di omesso esame di fatto decisivo, in ordine sempre alla carenza in capo alla stessa della qualità di imprenditrice concorrente della cooperativa [OSCURATO:PERSONA], eccepita sin dal primo grado, che, asuo avviso, avrebbe dovuto in ogni caso comportare necessariamente al rigetto delle domande svolte dalla controparte. Ora si deve osservare, in linea di principio, che la concorrenza sleale costituisce fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, sicchè non è ravvisabile ove manchi il presupposto soggettivo del cosiddetto «rapporto di concorrenzialità»; tuttavia, l'illecito non è escluso se l'atto lesivo sia stato posto in essere da un soggetto (il cd. terzo interposto), che agisca per conto di un concorrente del danneggiato poichè, in tal caso, il terzo responsabile risponde in solido con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta, e, se il terzo sia un dipendente dell'imprenditore che ne ha tratto vantaggio, quest'ultimo ne risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. ancorché l'atto non sia causalmente riconducibile all'esercizio delle mansioni affidate al dipendente, risultando sufficiente un nesso di "occasionalità necessaria" per aver questi agito nell'ambito dell'incarico affidatogli, sia pure eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni o all'insaputa del datore dì lavoro (Cass. 31203/2017; Cass. n. 18691/2015; in argomento pure: Cass. n. 9117/2012; Cass. n. 17459/2007; Cass. n. 13071/2003); quando invece l’atto di concorrenza sleale sta stato compiuto da chi non sia dipendente dell’imprenditore che ne beneficia, la responsabilità dell’impresa concorrente viene affermata sulla base della regola dell’art.2598 c.c. che qualifica illecito concorrenziale anche l’avvalersi «indirettamente » di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, laddove, pur in assenza di una partecipazione anche solo ispirativa, l’atto corrisponda all’interesse dell’imprenditore (Cass. n. 3446/1978), sempre che il terzo si trovi con il primo in una relazione tale da qualificare il suo agire come diretto ad avvantaggiare l’imprenditore della concorrenza sleale (Cass. n. 742/1981; Cass. n. 4755/1986; Cass. n. 5375/2001; Cass. n. 6117/2006; Cass. 4739/2012). La giurisprudenza di merito ha affermato in più occasioni la responsabilità della società per gli atti compiuti dall’amministratore, stante il rapporto organico e la valenza funzionale dell’atto al perseguimento dell’interesse sociale . Il terzo autore dell’illecito concorrenziale, che agisca in collegamento con il concorrente del danneggiato, risponde in solido con l’imprenditore avvantaggiato dall’atto, mentre, mancando del tutto un collegamento tra il terzo autore del comportamento lesivo del principio della correttezza professionale e l'imprenditore concorrente del danneggiato, il terzo stesso è chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. (Cass. n. 17459/2007; Cass.n. 9117/2012; Cass. n. 18691/2015; Cass. 7476/2017). Da ultimo questa Corte (Cass. n. 18772/2019) ha ribadito che «Gli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all'azione richiede il possesso della qualità di imprenditore; ciò, tuttavia, non esclude la possibilità del compimento di un atto di concorrenza sleale da parte di chi si trovi in una relazione particolare con l'imprenditore, soggetto avvantaggiato, tale da far ritenere che l'attività posta in essere sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo, non essendo indispensabile la prova che tra i due sia intercorso un "pactum sceleris", ed essendo invece sufficiente il dato oggettivo consistente nell'esistenza di una relazione di interessi tra l'autore dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato, in carenza del quale l'attività del primo può eventualmente integrare un illecito ex art. 2043, c.c., ma non un atto di concorrenza sleale». In motivazione, si è rammentato che, secondo i principi generali in materia di concorrenza sleale, nel caso di condotta posta in essere da un soggetto terzo diverso dagli imprenditori concorrenti, non è necessaria la dimostrazione della colpa nella commissione della condotta stessa e che, affinchéla commissione del fatto lesivo della concorrenza da parte del terzo abbia rilievo ex artt. 2598 cod.civ. e seguenti, è necessario dimostrare l'esistenza di una relazione di interessi tra l'autore dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato, mentre non trova applicazione l'inversione dell'onere della prova previsto dall'art. 2600 cod.civ. La Corte d’appello ha implicitamente rigettato l’eccezione sollevata dalla Fosci, considerata la relazione tra la stessa e l’impresa concorrente [OSCURATO:SOCIETA] della [OSCURATO:PERSONA], essendo la medesima, autrice delle condotte di concorrenza sleale, legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. A fronte di ciò non ricorrono né i vizi di violazione di legge né i vizi motivazionali denunciati, non essendo il fatto asseritamente dedotto in sé decisivo. 6.Il quinto ed il sesto motivo del ricorso incidentale ed i primi due motivi del ricorso principale sono inammissibili. Lamentano le ricorrenti che la Corte d’appello non abbia rilevato, in mancanza di prova sul punto, l’inidoneità delle accertate condotte di concorrenza sleale a provocare potenzialmente un danno all’impresa concorrente. La Corte d’appello ha rilevato che l’illecito concorrenziale ex art.2598 m. 3 c.c. ricorre allorché le condotte concorrenziali scorrette siano idonee a provocare «potenzialmente» un danno all’imprenditore concorrente, non essendo invece necessaria la prova del nesso di causalità tra le condotte stesse poste in essere dalla Fosci nel 2012 (nella specie, l’invio di messaggi non veritieri circa il trasferimento della sede della cooperativa ai soci tassisti della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] e la reintestazione in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] del contratto di licenza di utilizzo del software gestionale di cui era titolare la [OSCURATO:PERSONA], sempre sulla base di comunicazioni non veritiere inviate dalla Fosci, che, pur non essendo più dipendente dal 2009, rivestiva il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] Presidente della [OSCURATO:PERSONA] e di Presidente della [OSCURATO:SOCIETA], alla licenziante) ed il danno lamentato dalla concorrente, in particolare il passaggio in blocco di n. 180 soci da una cooperativa all’altra e l’appropriazione o l’uso da parte della Fosci e della [OSCURATO:SOCIETA] di dati di titolarità della cooperativa [OSCURATO:PERSONA]. Orbene in ordine al requisito dell’idoneità dell’atto a danneggiare l’altrui impresa concorrente, si è ripetutamente affermato che la concorrenza sleale integra un illecito di pericolo e non postula l’esistenza di un danno effettivo ovvero un diretto ed univoco vantaggio dell'impresa cui e imputabile il comportamento (Cass. n. 25/1968; Cass. n. 1259/1999; Cass. n. 3039/2005; Cass. n. 8215/2007, secondo cui «La responsabilità a titolo di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, numero 3), cod. civ., presuppone che l'imprenditore si sia avvalso di un mezzo, non soltanto contrario ai principi della correttezza professionale, ma anche idoneo a danneggiare l'altrui azienda; pertanto detta responsabilità non opera allorché il giudice accerti che il comportamento denunciato non abbia provocato alcun pericolo di sviamento di clientela in danno dell'imprenditore denunciante»; Cass. n. 17144/2009, Cass.n. 22332/2014, Cass. n. 12364/2018, secondo cui, in tema di concorrenza sleale tra due o più imprenditori, la sussistenza del presupposto indefettibile dell'illecito dato dalla comunanza di clientela va verificata anche in una prospettiva potenziale). Ora la potenzialità dannosa delle comunicazioni non veritiere poste in essere dalla Fosci e dalla [OSCURATO:SOCIETA] era stata accertata, in concreto, anche dal Tribunale (e la controricorrente riporta stralci della motivazione della sentenza di primo grado a conforto di ciò, mentre le ricorrenti, assumendo che il Tribunale avesse statuito esattamente il contrario, si limitano a fare rinvio a pagine non ritrascritte, ai fini della necessaria autosufficienza del ricorso) ma comunque è stata motivatamente ribadita dalla Corte d’appello e le doglianze si limitano ad anteporre a tale ricostruzione fattuale altra secondo cui alcun danno sarebbe derivato alla [OSCURATO:PERSONA] da tali illeciti. 4. Il settimo motivo del ricorso incidentale ed il terzo motivo del ricorso principale, implicanti vizio di omesso esame di fatto decisivo, circa l’inconfigurabilità di qualsivoglia danno di natura economica per la [OSCURATO:PERSONA] in ragione dello scopo mutualistico intrinseco alle cooperative, è inammissibile, non vertendo su dato meramente fattuale il cui esame sarebbe stato omesso quanto su questione di diritto. In realtà, le doglianze sottendono la contestazione della stessa qualità di imprenditore commerciale della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] e come tale sono infondate in quanto, come già chiarito da questa Corte, «lo scopo di lucro (cd. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, poiché è configurabile attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, può essere presente anche in una società cooperativa pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci, sicché anche tale società, ove svolga attività commerciale, può, in caso di insolvenza, essere assoggettata a fallimento in applicazione dell'art. 2545 terdecies c.c.» (Cass. n. 14250/2016; Cass. 25478/2019). E, nella specie, la Corte d’appello ha rilevato che, in astratto, la vicenda della perdita di n.180 soci artigiani trasmigrati dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA] nel 2012 era «certamente dannosa comportando necessariamente una diminuzione dei ricavi della Cooperativa, con contrazione del giro d’affari della [OSCURATO:PERSONA]». 6. L’ottavo motivo del ricorso della Fosci ed il quarto motivo del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA], in punto di pubblicazione della sentenza e di asserita violazione dell’art.2600 c.c., sono infondati. Invero, questa Corte ha ripetutamente chiarito che la sanzione della pubblicazione della sentenza, ex art.2600 c.c., ha natura distinta ed autonoma rispetto al risarcimento del danno e pertanto può essere disposta anche in caso di mancata dimostrazione di un danno risarcibile in conseguenza dell’illecito concorrenziale e che, in ogni caso, la sua applicazione rientra nel potere discrezionale del giudice e non è sindacabile in cassazione il suo esercizio (Cass. n. 729/1963; Cass. n. 11362/2019, in relazione all’insindacabilità in sede di legittimità della mancata adozione del relativo ordine da parte del giudice di merito). 7. Il nono motivo del ricorso incidentale ed il quinto motivo di quello principale, in punto di ritenuta mancata prova di un accordo tra le due società cooperative in ordine al cambio di intestazione del contratto di licenza del softwareMagix 2000 sono inammissibili perché del tutto genericamente articolati e perché implicanti rivisitazione del giudizio di merito. Invero, «la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito» (Cass.20553/2021). 8. Per tutto quanto sopra esposto, vanno respinti il ricorso principale e di quello incidentale. Stante la soccombenza reciproca delle parti ricorrenti principale ed incidentale, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le suddette parti le spese del presente giudizio di legittimità. Le spese, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente, seguono, invece, la soccombenza. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso principale e il ricorso incidentale e dichiara compensate integralmente tra le suddette parti le spese del presente giudizio di legittimità; condanna, in solido, la ricorrente principale e la ricorrente incidentale al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, in favore della controricorrente, in complessivi € 6.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater