CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 marzo 2022
Cassazione n. 03252/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11039-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;-resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 07/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avv erso il decreto del Tribunale di Milano, depositato il 7 marzo2022, di reiezione delle su e domandeper il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ovvero del diritto alla protezione speciale ex art. 19 t.u. imm.; -il ricorso è affidato a due motiv i ; - il Ministero dell’Interno non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione; [OSCURATO:PERSONA]: -deve preliminarmente rilevarsi che la procura alle liti per il presente grado di giudizio contiene l’indicazione del luogo e della data di rilascio e l’autenticazione del difensore della sottoscrizione del ricorrente, mentre è assente la certificazione da parte del difensore medesimo della data di rilascio; -ciò posto, si osserva che, ai sensi dell’art. 35 bis , comma 13, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale deve essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnatoe a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favoredella procura medesima; - n e consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, sia l'autenticità della firma del conferente (così, Cass.,Sez. Un., 1° giugno 2021, n. 15177); -pertanto, avuto riguardo all’assenza di siffatta certificazione, il ricorso va dichiarato inammissibile; - n ulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della partevittoriosa; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13