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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 ottobre 2024

Cassazione n. 43737/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del Riesame di Bologna, con ordinanza del 27 maggio 2024, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Modena con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere (sostituita, con ordinanza ex art. 299 cod. proc pen. in data 6 maggio 2024, con la misura degli arresti domiciliari e poi ancora sostituita con la misura dell'obbligo di dimora) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 416 cod. pen., commesso in Carpi da gennaio 2020 a luglio 2022, (capo 1) e al reato di cui all'art. 603 bis, commi 1, 2 e 4, cod. pen. commesso in Carpi dal febbraio 2020 ad aprile 2022. 2.Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso formulando due motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui al capo 21).

2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nelle more della decisione del presente ricorso, il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 14 ottobre 2024, ha revocato la misura dell'obbligo di dimora in ragione della cessazione delle esigenze cautelari. 2.È pertanto cessata la materia del contendere e l'interesse del ricorrente alla decisione di legittimità.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.Quanto alle spese di fase, si rammenta l'ormai consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Deciso in Roma il 31 ottobre 2024. [OSCURATO:PERSONA] r est. [OSCURATO:PERSONA] i nte Anna R Salvator overe [OSCURATO:PERSONA] Oggi Z5---- I z ...... o

4. .tg›, IL F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del Riesame di Bologna, con ordinanza del 27 maggio 2024, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Modena con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere (sostituita, con ordinanza ex art. 299 cod. proc pen. in data 6 maggio 2024, con la misura degli arresti domiciliari e poi ancora sostituita con la misura dell'obbligo di dimora) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 416 cod. pen., commesso in Carpi da gennaio 2020 a luglio 2022, (capo 1) e al reato di cui all'art. 603 bis, commi 1, 2 e 4, cod. pen. commesso in Carpi dal febbraio 2020 ad aprile 2022. 2.Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui al capo 21). 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nelle more della decisione del presente ricorso, il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 14 ottobre 2024, ha revocato la misura dell'obbligo di dimora in ragione della cessazione delle esigenze cautelari. 2.È pertanto cessata la materia del contendere e l'interesse del ricorrente alla decisione di legittimità. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.Quanto alle spese di fase, si rammenta l'ormai consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Deciso in Roma il 31 ottobre 2024. [OSCURATO:PERSONA] r est. [OSCURATO:PERSONA] i nte Anna R Salvator overe [OSCURATO:PERSONA] Oggi Z5---- I z ...... o 4. .tg›, IL F
Sentenza Cassazione n. 43737/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris