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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14362/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 12/4/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di MARSALA il 16/12/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 483 e 56 e 640 cod. pen. e 40, comma primo lett. b) e comma quarto D.Lgs. 504/1995.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -violazione di legge penale ed extrapenale in relazione agli artt. 640 e 483 cod. pen. -violazione di legge con riferimento all'art. 603 cod. proc. pen.; -vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità; -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico dei reati contestati.

La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferisce la completezza e logicità della motivazione, è manifestamente infondata.

La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico dei reati di cui agli artt. 483 e 56 e 640 cod. pen. (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata e in specifico il riferimento alla notifica del provvedimento del Tribunale di Palermo) ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 603 cod. proc. pen.

La doglianza è manifestamente infondata.

La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, infatti, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado (o delle indagini nel caso di giudizio abbreviato), esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione.

A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, d'altro canto, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento nel quale siano indicate, anche in sintesi (come nel caso di specie con il riferimento alla completezza del compendio probatorio e alla inidoneità dell'esame del teste Crimi di apportare elementi di novità), le ragioni della scelta operata, non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez.

U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275114; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391).

2.3. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità.

Le doglianze, dedotte in termini astratti e generici, sono manifestamente infondate.

In ordine alla responsabilità, infatti, la Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento al complesso degli elementi emersi e alla condotta tenuta dalla ricorrente, ha fornito corretta e adeguata risposta alle analoghe critiche sollevate della difesa nell'atto di appello.

2.4. Nel quarto motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La doglianza è manifestamente infondata.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputata, infatti, peraltro con un modesto scostamento dal minimo, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, del disvalore e della gravità delle condotte poste in essere dall'imputata.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 12/4/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di MARSALA il 16/12/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 483 e 56 e 640 cod. pen. e 40, comma primo lett. b) e comma quarto D.Lgs. 504/1995. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -violazione di legge penale ed extrapenale in relazione agli artt. 640 e 483 cod. pen. -violazione di legge con riferimento all'art. 603 cod. proc. pen.; -vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità; -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico dei reati contestati. La doglianza, formulata nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferisce la completezza e logicità della motivazione, è manifestamente infondata. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico dei reati di cui agli artt. 483 e 56 e 640 cod. pen. (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata e in specifico il riferimento alla notifica del provvedimento del Tribunale di Palermo) ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. La doglianza è manifestamente infondata. La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, infatti, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado (o delle indagini nel caso di giudizio abbreviato), esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, d'altro canto, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento nel quale siano indicate, anche in sintesi (come nel caso di specie con il riferimento alla completezza del compendio probatorio e alla inidoneità dell'esame del teste Crimi di apportare elementi di novità), le ragioni della scelta operata, non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275114; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391). 2.3. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità. Le doglianze, dedotte in termini astratti e generici, sono manifestamente infondate. In ordine alla responsabilità, infatti, la Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento al complesso degli elementi emersi e alla condotta tenuta dalla ricorrente, ha fornito corretta e adeguata risposta alle analoghe critiche sollevate della difesa nell'atto di appello. 2.4. Nel quarto motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputata, infatti, peraltro con un modesto scostamento dal minimo, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, del disvalore e della gravità delle condotte poste in essere dall'imputata. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am
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