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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46316/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, rigettava la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 26 maggio 2022 che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione hA, al reato di tentata estorsione aggravata anche dal metodo mafioso, commesso in danno dei titolari di una impresa edile cui veniva richiesto, attraverso il loro geometra, il pagamento della somma di danaro di 15.000 euro in cambio di "protezione".

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla aggravante di cui all'art. 461-bis.1. cod.pen..

Nella condotta commessa non vi sarebbe stata alcuna esteriorizzazione del metodo mafioso, non essendo stata evocata alcuna organizzazione criminale di quella tipologia; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.

Non sarebbero convergenti le dichiarazioni dei testi Vescio e Lucia, posto che il primo avrebbe appreso i fatti dal secondo.

Mancherebbe ogni certezza sulla esatta individuazione del ricorrente come uno dei due soggetti che si era recato presso il cantiere della vittima per effettuare la richiesta estorsiva.

Il teste Lucia, geometra del cantiere che aveva avuto il colloquio con i malviventi, aveva descritto un soggetto che non corrisponderebbe nelle fattezze fisiche al ricorrente, come documentato anche attraverso l'esame di testi a difesa, sicché non avrebbero efficacia indiziante l'individuazione fotografica effettuata dal teste, l'individuazione, non certa, della sua persona effettuata dalla polizia giudiziaria visionando i fotogrammi di un sistema di videosorveglianza posto in luogo diverso da quello del fatto, il riconoscimento vocale, in alcun modo verificabile, effettuato da uno degli operatori di polizia giudiziaria; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al pericolo di recidiva, che il Tribunale avrebbe desunto solo da remoti precedenti penali, senza alcuna evidenza di contatti del ricorrente con la criminalità organizzata, circostanze idonee a giustificare, semmai, l'applicazione di una misura meno grave come quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Ha priorità logica il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente tenta di sminuire, segmentandoli, i vari indizi relativi alla sua corretta identificazione come uno dei soggetti che si era recato a compiere il reato.

In tal senso depongono la sicura individuazione fotografica del ricorrente ad opera del teste che aveva avuto il colloquio con i due malviventi, la individuazione dell'indagato operata dalla polizia giudiziaria sui fotogrammi del sistema di videosorveglianza posto nei pressi del luogo del fatto ed il riconoscimento vocale effettuato da uno degli operatori sulla traccia audio del colloquio incriminato che il teste Lucia aveva registrato sul suo cellulare comprendendo immediatamente le anomale modalità di presentazione dei due sconosciuti.

Si tratta di elementi che superano ogni diversa obiezione difensiva, volta a non considerare del tutto la loro piena convergenza in senso accusatorio e la portata più efficace della individuazione fotografica del ricorrente ad opera della vittima rispetto alla indicazione, comunque compatibile secondo le osservazioni del Tribunale tratte dal merito del giudizio, relativa alle fattezze fisiche del ricorrente ed al suo abbigliamento, peraltro coincidente con quello indossato dal soggetto che in compagnia del coindagato Cerchiara si era di nuovo avvicinato al cantiere, pochi giorni dopo, su una autovettura risultata appartenente al cognato del Siciliano.

2. Quanto alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, il Tribunale ha messo in luce che le parole del ricorrente e del correo avevano evocato la presenza di persone in grado di controllare il territorio ove si svolgevano i lavori della impresa estorta, pretendendo una esosa cifra per farli andare avanti senza problemi, così evocando la presenza di organizzazioni criminali di tipo mafioso, le uniche a potere assicurare siffatte prestazioni sul campo.

Ne consegue che i giudici di merito hanno reso una motivazione conforme alle regole giurisprudenziali, secondo le quali la minaccia estorsiva può essere anche implicita o addirittura "silente" ed è permeata da metodo mafioso quando il tenore della minaccia, calata in un determinato contesto ambientale, faccia implicitamente evocare che essa non sia frutto di una azione isolata del singolo artefice, ma si inserisca o alluda ad un contesto criminale di tipo organizzato (Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115; Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884; Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277182).

Nel che, si coglie la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.

3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, poiché il Tribunale, ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva tenuto conto delle gravi modalità della condotta e della personalità del ricorrente, attinto da precedenti penali assai gravi rivelativi del suo inserimento in ambienti criminali organizzati, circostanze considerate idonee, senza vizi logici, a non ritenere superata la presunzione di adeguatezza della massima misura cautelare prevista in relazione al reato per cui si procede dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., della quale il ricorso sembra non tenere conto allorquando censura la mancata applicazione di una misura cautelare meno grave.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen..

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.10.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, rigettava la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 26 maggio 2022 che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione hA, al reato di tentata estorsione aggravata anche dal metodo mafioso, commesso in danno dei titolari di una impresa edile cui veniva richiesto, attraverso il loro geometra, il pagamento della somma di danaro di 15.000 euro in cambio di "protezione". 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla aggravante di cui all'art. 461-bis.1. cod.pen.. Nella condotta commessa non vi sarebbe stata alcuna esteriorizzazione del metodo mafioso, non essendo stata evocata alcuna organizzazione criminale di quella tipologia; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Non sarebbero convergenti le dichiarazioni dei testi Vescio e Lucia, posto che il primo avrebbe appreso i fatti dal secondo. Mancherebbe ogni certezza sulla esatta individuazione del ricorrente come uno dei due soggetti che si era recato presso il cantiere della vittima per effettuare la richiesta estorsiva. Il teste Lucia, geometra del cantiere che aveva avuto il colloquio con i malviventi, aveva descritto un soggetto che non corrisponderebbe nelle fattezze fisiche al ricorrente, come documentato anche attraverso l'esame di testi a difesa, sicché non avrebbero efficacia indiziante l'individuazione fotografica effettuata dal teste, l'individuazione, non certa, della sua persona effettuata dalla polizia giudiziaria visionando i fotogrammi di un sistema di videosorveglianza posto in luogo diverso da quello del fatto, il riconoscimento vocale, in alcun modo verificabile, effettuato da uno degli operatori di polizia giudiziaria; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al pericolo di recidiva, che il Tribunale avrebbe desunto solo da remoti precedenti penali, senza alcuna evidenza di contatti del ricorrente con la criminalità organizzata, circostanze idonee a giustificare, semmai, l'applicazione di una misura meno grave come quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Ha priorità logica il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente tenta di sminuire, segmentandoli, i vari indizi relativi alla sua corretta identificazione come uno dei soggetti che si era recato a compiere il reato. In tal senso depongono la sicura individuazione fotografica del ricorrente ad opera del teste che aveva avuto il colloquio con i due malviventi, la individuazione dell'indagato operata dalla polizia giudiziaria sui fotogrammi del sistema di videosorveglianza posto nei pressi del luogo del fatto ed il riconoscimento vocale effettuato da uno degli operatori sulla traccia audio del colloquio incriminato che il teste Lucia aveva registrato sul suo cellulare comprendendo immediatamente le anomale modalità di presentazione dei due sconosciuti. Si tratta di elementi che superano ogni diversa obiezione difensiva, volta a non considerare del tutto la loro piena convergenza in senso accusatorio e la portata più efficace della individuazione fotografica del ricorrente ad opera della vittima rispetto alla indicazione, comunque compatibile secondo le osservazioni del Tribunale tratte dal merito del giudizio, relativa alle fattezze fisiche del ricorrente ed al suo abbigliamento, peraltro coincidente con quello indossato dal soggetto che in compagnia del coindagato Cerchiara si era di nuovo avvicinato al cantiere, pochi giorni dopo, su una autovettura risultata appartenente al cognato del Siciliano. 2. Quanto alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, il Tribunale ha messo in luce che le parole del ricorrente e del correo avevano evocato la presenza di persone in grado di controllare il territorio ove si svolgevano i lavori della impresa estorta, pretendendo una esosa cifra per farli andare avanti senza problemi, così evocando la presenza di organizzazioni criminali di tipo mafioso, le uniche a potere assicurare siffatte prestazioni sul campo. Ne consegue che i giudici di merito hanno reso una motivazione conforme alle regole giurisprudenziali, secondo le quali la minaccia estorsiva può essere anche implicita o addirittura "silente" ed è permeata da metodo mafioso quando il tenore della minaccia, calata in un determinato contesto ambientale, faccia implicitamente evocare che essa non sia frutto di una azione isolata del singolo artefice, ma si inserisca o alluda ad un contesto criminale di tipo organizzato (Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115; Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884; Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277182). Nel che, si coglie la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. 3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, poiché il Tribunale, ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva tenuto conto delle gravi modalità della condotta e della personalità del ricorrente, attinto da precedenti penali assai gravi rivelativi del suo inserimento in ambienti criminali organizzati, circostanze considerate idonee, senza vizi logici, a non ritenere superata la presunzione di adeguatezza della massima misura cautelare prevista in relazione al reato per cui si procede dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., della quale il ricorso sembra non tenere conto allorquando censura la mancata applicazione di una misura cautelare meno grave.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.10.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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