CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28382/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo dedotto avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché generico e meramente riproduttivo di argomentazioni già esaminate dai Giudici del merito ed involgenti una questione in fatto, quello sulla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., rispetto alla quale la Corte distrettuale ha motivato in maniera puntuale e congrua, richiamando elementi ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto (il comportamento minaccioso e violento posto in essere dal ricorrente durante l'evasione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 5P'(7rIe VI! P f, 27 L U G 2026 I UDIZIARIO L' ASSISTENTE leniente Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]