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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2010

ECLI:EU:C:2010:200
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 15 aprile 2010 – Commissione / Irlanda (causa C‑294/09) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2006/43/CE – Revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati – Omessa trasposizione completa entro il termine impartito – Omessa comunicazione delle misure di trasposizione»

1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 13)

2. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Trasposizione di una direttiva senza provvedimenti legislativi – Inammissibilità in caso di obbligo esplicito di fare riferimento alla direttiva (Art. 249, terzo comma, CE) (v. punto 17) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE e 83/349/CEE e abroga la direttiva del Consiglio 84/253/CEE (GU L 157, pag. 87) Dispositivo 1) L’Irlanda, non avendo adottato entro il termine impartito tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE e 83/349/CEE e abroga la direttiva del Consiglio 84/253/CEE e, comunque, non avendo comunicato alla Commissione delle Comunità europee le disposizioni del diritto interno che avrebbero dovuto contribuire a garantire tale conformità, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 53 di detta direttiva. 2) L’Irlanda è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 15 aprile 2010 – Commissione / Irlanda (causa C‑294/09) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2006/43/CE – Revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati – Omessa trasposizione completa entro il termine impartito – Omessa comunicazione delle misure di trasposizione» 1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 13) 2. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Trasposizione di una direttiva senza provvedimenti legislativi – Inammissibilità in caso di obbligo esplicito di fare riferimento alla direttiva (Art. 249, terzo comma, CE) (v. punto 17) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE e 83/349/CEE e abroga la direttiva del Consiglio 84/253/CEE (GU L 157, pag. 87) Dispositivo 1) L’Irlanda, non avendo adottato entro il termine impartito tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE e 83/349/CEE e abroga la direttiva del Consiglio 84/253/CEE e, comunque, non avendo comunicato alla Commissione delle Comunità europee le disposizioni del diritto interno che avrebbero dovuto contribuire a garantire tale conformità, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 53 di detta direttiva. 2) L’Irlanda è condannata alle spese.
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