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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 35091/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8904/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via di Ripetta, 22, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliato -controricorrente - avverso la sentenza n. 691/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il29.9.2020, NRG 473/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Palermo, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda con cui i ricorrenti meglio indicati in epigrafe, docenti della scuola pubblica, avevano domandato nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e dellaRicerca (di seguito, MIUR) la ricostruzione della carriera, tenuto conto dei periodi di lavoro precedentemente svolti presso scuole paritarie;

2. la Corte territoriale ha deciso richiamando i precedenti di questa S.C. in senso sfavorevole alla pretesa azionata, ritenendo altresì non ri correre i presupposti per la proposizione di questione di legittimità costituzionale o, presso la Corte di GiustiziaU.E., di pregiudiziale eurounitaria;

3. i docenti hanno proposto ricorso per cassazione con un motivo, cui il MIUR ha opposto difese con controricorso;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

5. il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. il motivo di ricorso è formulato adducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 485, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994, 1 della legge n. 62 del 10 marzo 2000, e 2, comma 2, del d.l. n. 255 del 3 luglio 2001 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) e dell’art. 12, comma 1, e 15 delle disposizioni sulla legge in generale - in via gradata, questione di legittimità costituzionale dell’art. 485, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994, per contrasto con gli art. 3 e 33, commi 1 e 4, cost. - sempre in via gradata, richiesta di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del tfue per contrasto dell’art. 485, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994 con la direttiva 2000/78, sostenendo in estrema sintesi che il legislatore, nel dettare nuove norme sulla parità scolastica, alla tripartizione fra scuole statali, scuole pareggiate e scuole legalmente riconosciute ha sostituito la sola dicotomia scuola statale - scuola paritaria, sicché a quest’ultima devono essere applicate, in via di interpretazione estensiva o analogica, le disposizioni del d.lgs. n. 297/1994 riguardanti le scuole pareggiate;

2. il ricorso è infondato perché la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale non è riconoscibile, ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, il servizio pre- ruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio preruolo (C. 32386/2019 e negli stessi termini C 33137/2019, C. 33134/2019, C 25226/2020 e successive sempre conformi);

3. alle medesime conclusioni di questa Corte, circa la non automatica estensione alla scuola paritaria delle disposizioni riguardanti le scuole statali e le scuole pareggiate, è pervenuta anche la giurisprudenza amministrativa che, sia pure in altri contesti, (riconoscimento dell’anzianità ai fini della mobilità territoriale e della partecipazione a procedure straordinarie di reclutamento) ha ribadito il principio secondo cui non possono essere applicate estensivamente o analogicamente le norme riguardanti la scuola statale che attribuiscono benefici particolari e, pertanto, ha ritenuto di stretta interpretazione l’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 e l’art. 2, comma 2, del d.l. n. 255/2001, disposizione quest’ultima che consente la valutazione dell’insegnamento prestato nella scuola paritaria ma ai soli fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e dell’attribuzione del relativo punteggio (C.d.S. n. 2717/2020, C.d.S. n. 4806/2021);

4. la Corte Costituzionale con la sentenza n. 180/2021 ha infine escluso il denunciato profilo di irragionevolezza dell’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, come interpretato da questa Corte e dalla giurisprudenza amministrativa, e, ribadito il carattere eccezionale delle norme che attribuiscono un beneficio solo a determinate categorie di soggetti, ha richiamato principi già affermati in precedenti decisioni (ordinanze n. 89 del 2001 e n. 753 del 1988) ed ha evidenziato che «l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria», aggiungendo altresì la Corte ha aggiunto che «specie in riferimento all'applicazione degli istituti che regolano la carriera degli insegnanti, l'assimilazione della disciplina del rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie e di quelle statali rimane, quindi, solo parziale, spettando al legislatore il compito di modularne le forme e la misura, nel rispetto dei principi di cui all'art. 33 Cost.

In considerazione dei sopra evidenziati elementi differenziali che qualificano il rispettivo rapporto di lavoro, non può ritenersi irragionevole la scelta legislativa di limitare tale assimilazione ad alcuni aspetti del rapporto»e tutto ciò è assorbente dei profili di illegittimità costituzionali sottolineati nel ricorso per cassazione;

5. la sussistenza di elementi differenziali che rendono non irragionevole la diversità di trattamento esclude anche che possano essere utilmente invocati, ai fini del riconoscimento del servizio preruolo, il principio di non discriminazione e la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – sicché non vi è luogo a proporre alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale su cui parimenti insistono i ricorrenti - perché « i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili» e la comparabilità va esclusa qualora vengano in rilievo rapporti che si svolgano alle dipendenze di datori di lavoro diversi e che siano assoggettati ad una diversa disciplina quanto all’instaurazione ed alla gestione, restando sostanzialmente escluso il requisito della “comparabilità”;

6. non diversamente, l’esclusione di una violazione del principio di eguaglianza sancita dalla Corte Costituzionale e la menzionata non comparabilità non possono che parimenti escludere il contrasto con gli analoghi principi di parità e di non discriminazione di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE;

7. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8904/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via di Ripetta, 22, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliato -controricorrente - avverso la sentenza n. 691/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il29.9.2020, NRG 473/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Palermo, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda con cui i ricorrenti meglio indicati in epigrafe, docenti della scuola pubblica, avevano domandato nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e dellaRicerca (di seguito, MIUR) la ricostruzione della carriera, tenuto conto dei periodi di lavoro precedentemente svolti presso scuole paritarie; 2. la Corte territoriale ha deciso richiamando i precedenti di questa S.C. in senso sfavorevole alla pretesa azionata, ritenendo altresì non ri correre i presupposti per la proposizione di questione di legittimità costituzionale o, presso la Corte di GiustiziaU.E., di pregiudiziale eurounitaria; 3. i docenti hanno proposto ricorso per cassazione con un motivo, cui il MIUR ha opposto difese con controricorso; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; 5. il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il motivo di ricorso è formulato adducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 485, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994, 1 della legge n. 62 del 10 marzo 2000, e 2, comma 2, del d.l. n. 255 del 3 luglio 2001 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) e dell’art. 12, comma 1, e 15 delle disposizioni sulla legge in generale - in via gradata, questione di legittimità costituzionale dell’art. 485, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994, per contrasto con gli art. 3 e 33, commi 1 e 4, cost. - sempre in via gradata, richiesta di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del tfue per contrasto dell’art. 485, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994 con la direttiva 2000/78, sostenendo in estrema sintesi che il legislatore, nel dettare nuove norme sulla parità scolastica, alla tripartizione fra scuole statali, scuole pareggiate e scuole legalmente riconosciute ha sostituito la sola dicotomia scuola statale - scuola paritaria, sicché a quest’ultima devono essere applicate, in via di interpretazione estensiva o analogica, le disposizioni del d.lgs. n. 297/1994 riguardanti le scuole pareggiate; 2. il ricorso è infondato perché la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale non è riconoscibile, ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, il servizio pre- ruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio preruolo (C. 32386/2019 e negli stessi termini C 33137/2019, C. 33134/2019, C 25226/2020 e successive sempre conformi); 3. alle medesime conclusioni di questa Corte, circa la non automatica estensione alla scuola paritaria delle disposizioni riguardanti le scuole statali e le scuole pareggiate, è pervenuta anche la giurisprudenza amministrativa che, sia pure in altri contesti, (riconoscimento dell’anzianità ai fini della mobilità territoriale e della partecipazione a procedure straordinarie di reclutamento) ha ribadito il principio secondo cui non possono essere applicate estensivamente o analogicamente le norme riguardanti la scuola statale che attribuiscono benefici particolari e, pertanto, ha ritenuto di stretta interpretazione l’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 e l’art. 2, comma 2, del d.l. n. 255/2001, disposizione quest’ultima che consente la valutazione dell’insegnamento prestato nella scuola paritaria ma ai soli fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e dell’attribuzione del relativo punteggio (C.d.S. n. 2717/2020, C.d.S. n. 4806/2021); 4. la Corte Costituzionale con la sentenza n. 180/2021 ha infine escluso il denunciato profilo di irragionevolezza dell’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, come interpretato da questa Corte e dalla giurisprudenza amministrativa, e, ribadito il carattere eccezionale delle norme che attribuiscono un beneficio solo a determinate categorie di soggetti, ha richiamato principi già affermati in precedenti decisioni (ordinanze n. 89 del 2001 e n. 753 del 1988) ed ha evidenziato che «l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria», aggiungendo altresì la Corte ha aggiunto che «specie in riferimento all'applicazione degli istituti che regolano la carriera degli insegnanti, l'assimilazione della disciplina del rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie e di quelle statali rimane, quindi, solo parziale, spettando al legislatore il compito di modularne le forme e la misura, nel rispetto dei principi di cui all'art. 33 Cost. In considerazione dei sopra evidenziati elementi differenziali che qualificano il rispettivo rapporto di lavoro, non può ritenersi irragionevole la scelta legislativa di limitare tale assimilazione ad alcuni aspetti del rapporto»e tutto ciò è assorbente dei profili di illegittimità costituzionali sottolineati nel ricorso per cassazione; 5. la sussistenza di elementi differenziali che rendono non irragionevole la diversità di trattamento esclude anche che possano essere utilmente invocati, ai fini del riconoscimento del servizio preruolo, il principio di non discriminazione e la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – sicché non vi è luogo a proporre alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale su cui parimenti insistono i ricorrenti - perché « i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili» e la comparabilità va esclusa qualora vengano in rilievo rapporti che si svolgano alle dipendenze di datori di lavoro diversi e che siano assoggettati ad una diversa disciplina quanto all’instaurazione ed alla gestione, restando sostanzialmente escluso il requisito della “comparabilità”; 6. non diversamente, l’esclusione di una violazione del principio di eguaglianza sancita dalla Corte Costituzionale e la menzionata non comparabilità non possono che parimenti escludere il contrasto con gli analoghi principi di parità e di non discriminazione di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE; 7. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p