CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 15148/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroMINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA2026 GENERALE DELLO STATO;1699 - controricorrente - ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 67/2022 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 23/03/2022 R.G.N. 255/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. OLGAPIRONE ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 23515/20221. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello dNi umero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 15148/2026Genova accoglieva il gravame proposto dal MinisterDoat a pubblicazione 20/05/2026dell’Istruzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], AdolfoBarabino e [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza del Tribunale diSavona, rigettando il ricorso da questi proposto.2. I predetti, già dipendenti di Enti locali quali “insegnantitecnico-pratici”, transitati, dal 1/1/2000, alle dipendenze delMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca comedocenti diplomati, avevano agìto in giudizio per una diversa epiù favorevole ricostruzione della carriera con esito vittorioso inprimo grado (Tribunale Savona n.537/2002) ribaltato in appellocon sentenza (Appello Genova n. 1342/2006) cassata con rinvioda Cass. n. 20328/2012. La sentenza di appello in sede di rinvio(n. 199/2013), di rigetto delle domande, era alfine passata ingiudicato per l’inammissibilità del ricorso dichiarata da Cass. n.4439/2019.3. Nelle more del primo giudizio di appello, nel 2005,l’Amministrazione aveva emesso nuovi decreti di ricostruzionedi carriera conformi alla decisione di primo grado che, a seguitodell’esito della lite, erano stati annullati nel 2019. Nel corso dellostesso anno, l’Amministrazione, tramite la RagioneriaTerritoriale dello Stato, aveva intrapreso il recupero dellesomme indebitamente erogate secondo la ricostruzione del2005.4. I lavoratori avevano impugnato i provvedimentidisponenti il recupero chiedendo, in via principale, dichiararsiprescritta l’azione di recupero, siccome avviata oltre il decenniodalla prima sentenza di appello, pubblicata il 15/1/2007; insubordine, prescritti i crediti precedenti il decennio anteriore allanotifica dei provvedimenti di addebito.Numero registro generale 23515/20225. L’Amministrazione aveva invece sostenuto che nulla fosseN umero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 15148/2026prescritto, decorrendo il termine prescrizionale dal passaggio iDnat a pubblicazione 20/05/2026giudicato della sentenza del 2013.6. La Corte di appello, a fondamento della decisione, in primoluogo disattendeva l’assunto del giudice di prime cure secondoil quale le ricostruzioni di carriera del 2005 ed i corrispondentipagamenti effettuati fino al 2019 sarebbero stati operati inesecuzione della sentenza del 2003 solo quanto alle differenzeretributive maturate fino alla sentenza, in ragione del fatto chequella sentenza aveva comunque anche accertato il diritto deilavoratori ad una ricostruzione di carriera che considerassel’anzianità maturata presso i precedenti datori di lavoro.Successivamente, disattendeva l’assunto del Ministero secondoil quale il termine prescrizionale sarebbe rimasto interrotto coneffetti sospensivi fino al passaggio in giudicato della sentenzache aveva rigettato le domande dei lavoratori, richiamandoCass. n. 27131/2018 a fondamento dell’assunto che l’azione diripetizione delle somme versate in adempimento di un titoloesecutivo riformato era data a prescindere da quella dicognizione del diritto controverso, sicché, se era vero che almomento della proposizione dell’appello nulla era stato ancoraversato e, quindi, poteva essere chiesto in ripetizione, non dimeno il Ministero poteva chiedere la ripetizione in ogni momentodel giudizio di appello prima della discussione, in difetto di chela mera richiesta di riforma e pendenza del giudizio non avevanonemmeno effetto interruttivo. Sul punto richiamava altresì Cass.n. 19584/2021 e precedenti indicati dall’arresto a fondamentodell’assunto secondo il quale per effetto della riforma operatanel 1990 sull’art.336, co.2, c.p.c., una volta annullato in sede diappello il titolo esecutivo, la pretesa restitutoria del versato inadempimento del provvedimento riformato eraNumero registro generale 23515/2022immediatamente azionabile, senza necessità di attenderne iNl umero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 15148/2026passaggio in giudicato, sicché il termine prescrizionale prendevDaat a pubblicazione 20/05/2026immediatamente a decorrere.Tuttavia, osservava la Corte territoriale, nella specie la sentenzadi appello del 2006, che aveva respinto la domanda dei docenti,era stata cassata da Cass. n. 20328/2012, con effettoimmediato, sempre secondo l’art. 336, co.2, c.p.c., dallapubblicazione avvenuta nell’ottobre 2012, quando il terminedecennale era ancora in corso, paralizzando da quel momentola possibilità di esercitare la pretesa restitutoria fino al maggio2013, quando la sentenza di appello in sede di rinvio avevanuovamente respinto la domanda dei lavoratori, ripristinando lapossibilità di esercizio del diritto da quel momento (ex nunc). La“paralisi” non costituiva, invero, una mera parentesi sospensivadel termine prescrizionale, come la stessa Amministrazionesosteneva in subordine, ma un impedimento definitivo allapossibilità di avvalersi della sentenza cassata come titolorestitutorio, stante il carattere tassativo dei casi codicistici disospensione. Di conseguenza, dal 2013 aveva preso a decorrereun nuovo termine prescrizionale decennale, tempestivamenteinterrotto nel 2019.7. Per la cassazione della sentenza ricorrono i lavoratori con8. Il Ministero resiste con controricorso contenente motivo diricorso incidentale condizionato.9. La Procura generale ha presentato osservazioni chiedendoil rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia, inrelazione al n.3 del primo comma dell’art.360 c.p.c., violazionedell’art.393 c.p.c.Numero registro generale 23515/2022Si assume che l’assunto della Corte di merito, secondo il qualeN umero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 15148/2026il diritto alla ripetizione, sorto per effetto della sentenza dDait a pubblicazione 20/05/2026appello del 2006, sia venuto meno per effetto della cassazionedi detta sentenza nel 2012, per “risorgere” per effetto dellasentenza di appello in sede di rinvio nel 2013, implichi, incontrasto col consolidato insegnamento di questa Corte, lareviviscenza della sentenza di primo grado tra la pubblicazionedella sentenza di legittimità e quella della sentenza rescissoria,posto che solo in base a detto presupposto sarebbe possibileritenere che in detto periodo il Ministero risultasse privato dellapossibilità di far valere il diritto. Ciò non essendo,l’Amministrazione, sin dalla sentenza di appello del 2006, avevaconservato ininterrottamente inalterata la possibilità di farvalere il proprio diritto, che nel 2019 risultava ormai estinto.2. Il secondo motivo di ricorso principale denuncia, semprein relazione al n.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.,violazione degli artt. 2033, 2934, 2935 e 2946 c.c.Premesso in fatto che l’Amministrazione aveva pagato il22/4/2005 gli arretrati maturati dal 1/1/90 al 31/3/2005, esuccessivamente ogni mese le differenze dovute in base allasentenza di primo grado, fino al 31/8/2019 in favore diAgamennone, e fino al 31/8/2009 in favore di Barabino eBarbiero, si lamenta, alla luce del principio di diritto consolidatosecondo il quale il termine prescrizionale decorre per ognipagamento dalla data in cui lo stesso è eseguito, che non si siaconsiderata la prescrizione già maturata rispetto ai primi attiinterruttivi, databili per Agamennone nel 4/10/2019, perBarabino nel 7/4/2020, per Barbiero nel 4/5/2020. Per questiultimi, il credito restitutorio si era integralmente prescritto,mentre per Agamennone erano ripetibili solo i pagamentieseguiti dal 5/10/2009. A non diverse conclusioni dovevaNumero registro generale 23515/2022peraltro addivenirsi ipotizzando che la possibilità di far valere iNl umero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 15148/2026diritto fosse sorta solo dalla pubblicazione della sentenzDaat a pubblicazione 20/05/2026rescissoria, avvenuta il 15/5/2013, essendo tale dato irrilevantein rapporto al regime della decorrenza del termineprescrizionale.3. Il ricorso principale è fondato nei termini che seguono.4. É principio di diritto da tempo consolidatosi nellagiurisprudenza di questa Corte, che poiché, alla stregua dell’art.336, co.2 c.p.c., nel testo novellato dall’art. 48 della leggen.353/1990, il cd. effetto espansivo esterno della sentenza diriforma prescinde dal passaggio in giudicato della stessa, ildiritto alla ripetizione del corrisposto in esecuzione dellasentenza riformata sorge, e come tale può essere esercitato(art. 2935 c.c.) immediatamente sin dalla pubblicazione dellasentenza di riforma, con conseguente immediato decorso deltermine prescrizionale decennale del diritto alla ripetizione;termine che non è interrotto, tantomeno con effetti sospensivi,dalla mera proposizione del gravame, occorrendo allo scopoapposita domanda, dal momento che il diritto alla restituzionenon ha alcuna correlazione con lo specifico rapportocontroverso, trovando la sua fonte in un fatto nascente dalprocesso, ovverosia nell'avvenuta esecuzione di un titologiudiziale poi riformato, che potrebbe del tutto mancare ocomunque sopravvenire al momento dell'impugnazione, con laconseguenza che tale fatto dev'essere autonomamente portatoalla cognizione del giudice di appello, o rivendicato con altroapposito atto (Cass. nn. 27131/2018, 19584/2021,7088/2022).5. Da quanto premesso consegue che il termineprescrizionale decennale del diritto alla ripetizione dell’indebitoha preso a decorrere, quanto agli arretrati ed ai ratei pagatiNumero registro generale 23515/2022prima della pubblicazione della sentenza di riforma del 2006N, u mero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 15148/2026dalla pubblicazione di questa, e quanto ai ratei pagaDtait a pubblicazione 20/05/2026successivamente, secondo la regola generale, dai singolipagamenti (Cass. nn. 15669/2011, 20427/2024, 32694/2024,10917/2025).6. Non può invece essere condiviso l’assunto della Corteterritoriale secondo il quale il termine in questione sarebberimasto “paralizzato” per effetto della sentenza del 2012 checassò la sentenza di riforma del 2006.Ed invero, ad avviso di questo Collegio, dal principio,ugualmente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte,secondo il quale nell'ipotesi in cui la sentenza d'appello sia a suavolta cessata con rinvio, non si ha una reviviscenza dellasentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice dirinvio non si sostituisce ad altra precedentepronuncia, riformandola o modificandola, ma statuiscedirettamente sulle domande delle parti (Cass. nn. 6113/2013,16934/2013); nonché dal rilievo che la sentenza di cassazionecon rinvio non contiene per definizione alcuna statuizione dimerito atta a regolare, sia pure provvisoriamente, in termini dieffetto espansivo, il diritto controverso e che nessunadisposizione di legge attribuisce a tale evento alcun effettointerruttivo o sospensivo dell’ordinario regime dellaprescrizione, consegue che dalla cassazione con rinvio dellasentenza che, riformando la sentenza di primo grado, abbiaripristinato in capo all’erogante il diritto alla ripetizionedell’indebito non discende, in linea con l’autonomia della azionerestitutoria, alcun impedimento all’esercizio del diritto secondoil sottostante rapporto sostanziale controverso; con laconseguenza che il termine prescrizionale non ne resta néinterrotto né sospeso.Numero registro generale 23515/20227. Il motivo di ricorso incidentale, proposto in viaN umero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 15148/2026subordinata, denuncia violazione/falsa applicazione degli artDta.t a pubblicazione 20/05/20262943, 2945, 2953 c.c., e degli artt. 3, 97 e 111 dellaCostituzione.Si lamenta che la Corte di merito abbia disatteso l’assuntosecondo il quale il termine prescrizionale sarebbe rimastosospeso nel corso del giudizio, o in ragione dei princìpi dell’actioiudicati, o in ragione dell’insostenibilità, sul piano costituzionale,dell’assunto secondo il quale, finché il diritto alla ripetizione restiincerto, il creditore resterebbe esposto alla decorrenza deltermine prescrizionale, ciò dando luogo ad una irragionevoleasimmetria tra la posizione dell’attore e quella del convenuto,con violazione del principio di parità delle parti nel processo.Si contesta la pertinenza al caso di Cass. n. 19584/2021, perchénel caso esaminato in quell’arresto i pagamenti indebiti eranostati eseguiti prima dell’inizio del processo presupposto, mentrequi nel corso del processo, e sulla base di una ricostruzione dicarriera effettuata in esecuzione della sentenza di primo gradoche sarebbe irragionevole, secondo il principio di buonandamento posto da Cost. 97, ritenere che l’Amministrazionedovesse rivedere ogni volta in relazione agli altalenanti esiti delprocesso, sollecitando ulteriori liti; tanto più che la ratio dellaprescrizione risiede nella certezza del diritto, non incrinatafinché la lite pende.8. Il motivo è infondato.9. La cd. prescrizione dell’actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c.non altro significa che, una volta che un diritto è stato accertatocon sentenza definitiva, il suo termine prescrizionale, che abbiadurata più breve, diventa decennale. Tale regola non ha alcunapertinenza col presente giudizio; e si è sopra mostrato come ilfatto che la sentenza di riforma dia immediatamente titolo allaNumero registro generale 23515/2022ripetizione in capo a chi ha pagato in forza della sentenzaN umero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 15148/2026riformata risponda all’art. 336, comma 2, c.p.c. Data pubblicazione 20/05/2026La denunciata asimmetria tra attore e convenuto non puòritenersi irragionevole, e neppure sussiste, se si considera chenelle domande di accertamento negativo del diritto a ripeterechi fa valere un diritto è in realtà il convenuto, che come talepotrebbe farsi attore anche in senso processuale chiedendo inogni momento l’accertamento giudiziale del diritto vantato, cosìfruendo degli effetti interruttivi e sospensivi di cui agli artt. 2943e 2945 c.c.; e che d’altronde può in ogni momento interromperei termini con un mero atto anche stragiudiziale di costituzionein mora, secondo l’art. 2943, comma 4 c.c.Né l’inerzia del preteso creditore a far valere il proprio diritto nelcorso del giudizio che sia stato promosso nei suoi confronti puòtrovare di per sé giustificazione nel principio costituzionale dibuon andamento, che esige piuttosto che l’Amministrazionepubblica creditrice, caduto il titolo giudiziale ostativo allapretesa, coltivi con diligenza il proprio diritto.10. In conclusione, il ricorso principale va accolto, e quelloincidentale condizionato rigettato. La sentenza impugnata vacassata in relazione al ricorso ed al motivo accolto, con rinvioalla Corte di Appello di Genova in diversa composizione, ancheper le spese del giudizio di legittimità.11. Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art.13, comma 1-quater del DPR n.115/2002, perché leAmministrazioni dello Stato sono esenti in via generaledall’obbligo del versamento del contributo unificato siccomeprenotato a debito secondo gli artt. 3, lett. q, 11 e 158 del DPR(Cass SU n. 9938/2014; Cass. nn. 5955/2014, 1778/2016). P.Q.MNumero registro generale 23515/2022La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorsoN umero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 15148/2026incidentale. Data pubblicazione 20/05/2026Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese delgiudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Genova in diversacomposizione.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 8 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 23515/2022Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 15148/2026Data pubblicazione 20/05/2026