CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 43264/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli in data 23/03/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha domandato l'accoglimento del ricorso; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 7 marzo 2023. Il ricorrente è ritenuto gravemente indiziato della partecipazione ad una associazione dedita al narcotraffico ex el'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] ed operante nell'hinterland a nord di Napoli, fino al medio casertano, nonché dei delitti di detenzione e cessione di stupefacenti, del tipo cocaina e "crack", contestati ai capi 4 e 17 del provvisorio atto imputativo, commessi tra gennaio ad ottobre 2019. 2. Ricorre l'indagato con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale deduce i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo si denuncia illogicità e carenza motivazionale in relazione all'art. 297 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la retrodatazione dei termini di custodia, ai fini della declaratoria di perenzione della misura cautelare applicata all'indagato, con riferimento all'ordinanza adottata nei confronti del ricorrente in data 25 maggio 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], in seguito ad arresto per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avvenuto il 22 maggio 2020 (fatto in relazione al quale è stato emesso decreto di giudizio immediato il 23/07/2020 e pronunciata condanna, divenuta irrevocabile, il 30 ottobre 2020). Al contrario, tra i fatti oggetto dei distinti procedimenti sussisterebbe un vincolo di connessione qualificata ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., posto che [OSCURATO:PERSONA] è indiziato di appartenere al sodalizio criminoso solo per avere acquistato, in alcune occasioni, comunque anteriori al mese di ottobre 2019, modesti quantitativi di cocaina che spacciava per suo conto. L'esclusione del vincolo della continuazione tra i reati non è stata adeguatamente motivata dal Tribunale - si assume - in quanto il carattere specialistico del programma criminoso del reato associativo finalizzato al narcotraffico non permette di negare che i singoli reati- fine fossero stati ideati fin dal momento costitutivo della associazione. Non avrebbe rilievo ostativo il fatto che i diversi procedimenti pendessero dinanzi a diverse autorità giudiziarie, in quanto il Pubblico Ministero sammaritano, che aveva diretto le indagini fino alla disposta trasmissione degli atti, per competenza funzionale, alla [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel febbraio 2019, ha affiancato quello della Procura del Distretto -Fino al termine delle investigazioni, essendo entrambi "costantemente informati della evoluzione delle investigazioni". I Carabinieri di Maddaloni notiziarono in tempo reale il Pubblico Ministero della [OSCURATO:PERSONA] dell'avvenuto arresto di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del primo procedimento e nella informativa precisarono che il ricorrente risultava già indagato nel proc. n. 2847/18 DDA Napoli "[OSCURATO:PERSONA]" e nel proc. n.6664/2019 "Agorà". Poiché tale informativa risulta depositata in data 19 maggio 2020, il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare qui impugnata era dunque sufficientemente delineato prima che venisse emessa la pregressa ordinanza di custodia cautelare a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2. Con il secondo motivo si deducono illogicità e carenza motivazionale "in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990i". L'ordinanza impugnata è del tutto carente con riguardo alla individuazione dell'elemento psicologico del reato associativo. Non hanno trovato riscontro motivazionale le contestazioni difensive, formulate nella memoria depositata in udienza di riesame, a proposito della pretesa comunanza di interessi tra [OSCURATO:PERSONA] e i coindagati Pipiciello e Tedesco. Viene ritenuta significativa di affiliazione l'assegnazione di utenze dedicate da parte del capo del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA], a riprova della interdipendenza degli indagati e del perseguimento di un fine comune, distinto dal sinallagma contrattuale che sottende ciascuna singola transazione; [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non ha mai ricevuto da Gallo alcuna scheda telefonica. E' stato travisato il significato della conversazione Rit. 108/19, in cui il ricorrente - che si è dovuto procurare da altri il numero telefonico "pulito" di Gallo, segno che con lo stesso non intratteneva rapporti privilegiati - viene invitato da questi a ricontattarlo "su" la sua utenza dedicata e non invece "da" una utenza in uso ad esso ricorrente, specificamente destinata alle attività di cessione. Rispetto al rilevantissimo volume di affari del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA] risulta avere acquistato droga in sole otto occasioni nell'arco di nove mesi, per quantitativi non superiori a poche decine di grammi, sicché il reciproco affidamento tra i coindagati non si è mai tramutato in un vincolo associativo stabile. 2.3. Con il terzo motivo si deducono vizi motivazionali ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 179 cod. proc. pen. e all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Con riferimento al reato di cui al capo 17, si è ritenuta gravemente indiziata la cessione di una dose di 0,27 gr. avvenuta il 20 giugno 2019 in favore di [OSCURATO:PERSONA]; di contro, nell' occasione venne osservato dai Carabinieri operanti solo un contatto di questi con Tedesco. 2.4. Con il quarto motivo si deducono vizi motivazionali ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Con riferimento al reato di cui al capo 4, sono contestate al ricorrente plurime cessioni, avvenute in suo favore dal gennaio 2019 al settembre 2019, senza alcuna ulteriore specificazione. La contestazione deve pertanto ritenersi viziata da nullità assoluta per omessa enunciazione del fatto, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen.2.5. Con il quinto motivo si deducono vizi motivazionali ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. Le esigenze cautelari sono state ritenute sulla base della sentenza prodotta dalla difesa e sulla base dei carichi pendenti relativi a delitti che nulla hanno a che vedere con quelli oggetto di addebito cautelare, senza tenere conto della pur dedotta osservanza, da parte del ricorrente, delle prescrizioni imposte con l'applicazione della pregressa misura cautelare, per circa un anno. 3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto deéricorsiD • 4. Su istanza del difensore, il giudizio è stato celebrato con l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per i motivi che di seguito si espongono. 2. Il primo motivo è aspecifico, laddove reitera questioni già sollevate innanzi al Tribunale del riesame, e comunque manifestamente infondato. I Giudici del riesame hanno correttamente motivato la insussistenza dei presupposti per la retrodatazione dei termini di custodia all'epoca della messa in esecuzione di un pregresso titolo custodiale, adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio 2020, relativo ad una specifica ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti, fatto in relazione al quale è stato emesso decreto di giudizio immediato il 23 luglio 2020, e pronunciata condanna, divenuta irrevocabile, a pena interamente espiata, il 30 ottobre 2020. Nel dettaglio, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi per cui non sussiste vincolo di connessione qualificata, in termini di continuazione o di connessione teleologica, ai fini della applicazione della regola di retrodatazione dei termini di custodia, tra il reato associativo e i reati - fine, in quanto non può ritenersi che questi rientrino nel programma associativo, il quale risulta ontologicamente indeterminato nei suoi contenuti (né può dirsi che detti reati siano commessi al fine di eseguire il reato associativo); un tale vincolo potrebbe ravvisarsi ove fosse acquisita la prova che un reato fine sia stato individuato, nelle sue linee essenziali, già al momento della costituzione del sodalizio ovvero della adesione ad esso (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253; Sez. 1, n. 18340 del 11/02/2011, Scarcia, Rv.. 250305; Sez. 1, n. 12639 del 28/03/2006, Adamo, Rv. 234100). Nella specie, la programmazione del reato commesso nel maggio 2020, almeno nel suo nucleo strutturale - ovvero l'esistenza di un programma specialistico del sodalizio, al momento della costituzione di esso o, almeno, della adesione di [OSCURATO:PERSONA] - è del tutto indimostrata. Escluso, dunque, il vincolo di connessione tra i reati, neppure ricorre l'ulteriore presupposto della anteriore desumibilità dagli atti del primo procedimento del reato associativo oggetto dell'ordinanza successiva. La giurisprudenza di questa Corte ha condivisibilmente affermato che è onere della parte che invoca la retrodatazione provare tale requisito e ha precisato che a tali fini ha valenza dimostrativa il deposito dell'informativa 'inale della polizia giudiziaria, contenente il compendio dei risultati investigativi, ovvero di note di polizia giudiziaria, rispetto alle quali la successiva informativa finale non presenti elementi di novità, ma all'interno del procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza e al momento di emissione della stessa (Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Schillaci, Rv. 262577). Al contrario, l'informativa conclusiva a firma dei Carabinieri, nella vicenda al vaglio, è stata inviata al Pubblico Ministero della [OSCURATO:PERSONA], e non invece a quello presso il Tribunale di santa [OSCURATO:PERSONA], mentre l'assunto per cui quest'ultimo avrebbe affiancato quello della Procura del Distretto fino al termine delle investigazioni, essendo entrambi costantemente informati della loro evoluzione, costituisce una mera asserzione difensiva, anch'essa non suffragata da riscontro. 3. Venendo ai successivi motivi di ricorso, afferenti al vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale con riguardo alla gravità indiziaria dei reati ascritti al ricorrente, essi sono tutti aspecifici - perché sostanzialmente reiterativi di analoghe questioni già poste all'attenzione del Tribunale del riesame - e comunque proposti per ragioni non consentite. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze di cautela, è ammissibile solo se denunci la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (per tutte, v. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Quando, in particolare, sia der unciato il vizio di motivazione, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), Non è dunque consentito che, attraverso la deduzione di pretesi vizi della motivazione, si ponga in discussione l'apprezzamento delle risultanze investigative per suggerirne una alternativa e parziale lettura, secondo differenti parametri ricostruttivi. 4. A proposito del reato associativo, l'ordinanza genetica e quella del riesame - che sono tra loro in rapporto di mutua integrazione - hanno ricostruito un compendio indiziario ricchissimo, basato essenzialmente, ma non solo, sugli esiti della attività di intercettazione, che documentano l'esistenza di una sorta di holding del narcotraffico operante nell'"hinterland"a nord di Napoli, fino al medio casertano, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di reati-scopo; una struttura organizzativa gerarchicamente ordinata, nella quale i compiti erano ripartiti tra i sodali, così come compiutamente descritto alle pagg. 3 e ss. della ordinanza impugnata. Con motivazione esaustiva ed esente da illogicità viene dato risalto, sul piano indiziario: a) alla fornitura ai sodali, compresi i piazzisti, di utenze dedicate, nell'ambito di un sistema di comunicazioni "chiuso", inteso a ridurre il rischio di essere intercettati dalle forze di polizia, tra soggetti che condividevano una progettualità comune legata al traffico ed allo smercio di sostanze stupefacenti; b) all'attività di supporto logistico messa in atto per la creazione di congegni elettromeccanici con i quali la droga veniva occultata all'interno dei veicoli. In tale contesto, [OSCURATO:PERSONA] è ritenuto essere il gestore della piazza di spaccio di via [OSCURATO:PERSONA] a Maddaloni, con il ruolo di stabile acquirente delle sostanze da destinare alla cessione. La finestra temporale considerata è limitata - come dedotto dalla difesa - ma il dato non vale ad escludere la partecipazione al sodalizio, stante il carattere rodato dell'attività. Proprio in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, questa Corte ha già avuto modo di affermare come, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rilevi la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 2821229).La contestazione sulla irrilevanza dei rapporti intrattenuti dal ricorrente con i coindagati Pipiciello e Tedesco è del tutto generica e comunque infondata: l'ordinanza impugnata ha richiamato (v. pagg. 7 e ss.) i colloqui (analiticamente riportati nell'ordinanza applicativa della custodia cautelare alle pagg. 326 e ss.) dai quali emerge il funzionamento della piazza di spaccio di via [OSCURATO:PERSONA] a Maddaloni gestita da [OSCURATO:PERSONA] e le attività dei predetti sodali, i quali, frequentemente controllati in sua compagnia, lo coadiuvavano nelle attività di acquisto e cessione di stupefacenti. Sotto altro profilo, è generica, oltre che declinata in fatto, la contestazione degli elementi indiziari valorizzati dai Giudici di merito. L'assegnazione di utenze dedicate da parte del vertice del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA], è uno degli elementi significativi di intraneità, ma di certo non l'unico alla stregua della mole dei colloqui captati; e non sussiste alcun travisamento probatorio, quanto all'utilizzo di schede riservate in capo al ricorrente, posto che l'esame dei diversi colloqui (a pag. 326 e ss. dell'ordinanza genetica) fotografa plasticamente le difficoltà di interlocuzione tra i due conversanti legati alla frequente sostituzione delle schede telefoniche, mentre in quello del 15 febbraio 2019 lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ricorda a Gallo di procurare il telefono, così per implicito sollecitandolo a mantenere attiva la loro interlocuzione su canali riservati. Infine, si dà atto (a pag. 330 del titolo cautelare) che, in occasione della perquisizione personale del 24 luglio 2019 è stata rinvenuta nella disponibilità del ricorrente una delle utenze con cui aveva interloquito con Gallo. Ancora una volta, attraverso la deduzione di pretesi vizi della motivazione, si pone in discussione l'apprezzamento delle risultanze investigative, o si enfatizzano singole distonie, in nulla decisive, nell'ambito di un' ampia piattaforma indiziaria, per suggerirne una lettura rivisitata e parziale. 5. Non ricorre alcun travisamento probatorio, quanto al reato di cui al capo 4, né gli ulteriori vizi, di legge e di motivazione. In relazione al contatto del 20 giugno 2019, avvenuto nei pressi del bar "Hollywood", i Giudici di merito hanno dato atto che lo scambio avvenne materialmente tra Tedesco ed Esposito, così come dedotto dal difensore; ma è pur vero che [OSCURATO:PERSONA] era a bordo dell'autovettura con cui il primo era venuto sul posto e nelle conversazioni captate, immediatamente precedenti, è colui che interloquisce della cessione con l'acquirente. Dunque, è stata fatta corretta applicazione delle norme in tema di concorso, avendo il ricorrente espresso un contributo, materiale e morale, all'altrui condotta criminosa.6. Il motivo inerente alla lamentata indeterminatezza della contestazione di cui al capo 4 - rectius del capo 17 - è aspecifico perché reiterativo. Come evidenziato dal Tribunale, una naturale fluidità connota, difatti, l'atto imputativo nella fase delle indagini preliminari (in tal senso, ex multis, v. Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238239), sicché non è configurabile alcun vizio di nullità di una contestazione che, in questo segmento procedimentale, è ancora necessariamente precaria. L'ordinanza ha poi riscontrato le censure formulate in appello, evidenziando come tale deficit di precisione non si sia tradotto in un pregiudizio effettivo delle ragioni difensive, avendo l'ordinanza genetica analiticamente ricostruito le date dei singoli rifornimenti dal gruppo Gallo. 7.Parimenti aspecifica è la censura inerente alla mancanza di esigenze cautelari. Esse sono state correttamente e congruamente ritenute valorizzando una complessità di elementi, che denotano la spiccata professionalità del ricorrente nelle attività di gestione della piazza di spaccio. Viene evidenziato che, anche dopo la condanna relativa ai fatti del maggio 2020, che hanno natura specifica, l'imputato ha perseverato nella condotta trasgressiva, come ià dato evincere dai carichi pendenti e dalle reiterate violazioni, che pure gli sono ascritte, delle . prescrizioni relative alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Ed invero, ai fini del giudizio sulla personalità, richiesto in materia cautelare dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., possono tenersi in conto anche le eventuali pendenze penali, le quali, pur se non qualificabili come "precedenti penali" in senso stretto, sono tuttavia sempre riferibili a comportamenti o atti concreti che si assumono posti in essere dall'imputato o indagato e sono pertanto valutabili sotto tale profilo, sulla base del testuale tenore della suindicata disposizione normativa, senza che ne derivi contrasto alcuno con il principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma secondo, Cost., atteso che tale principio vieta di assumere la "colpevolezza" a base di qualsivoglia provvedimento, fino a quando essa non sia stata definitivamente accertata, ma non vieta affatto di trarre elementi valutativi sulla personalità dell'accusato dal fatto obiettivo della pendenza, a suo carico, di altri procedimenti penali ( Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, Perricciolo, Rv. 265069). Da ultimo, senza illogicità la motivazione spiega le ragioni della inadeguatezza contenitiva del presidio cautelare domiciliare, avuto riguardo alla necessità di sottrarre l'indagato alle negative influenze del contesto criminale di riferimento. 8. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 9.[OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ri