CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29250/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Milano nel respingere l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva disposto l'aggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata in quella nella casa di lavoro per anni uno ha evidenziato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - che il predetto si era reso responsabile di varie violazioni delle prescrizioni, nonché della commissione di vari reati proprio durante l'esecuzione della libertà vigilata, dando rilievo tra l'altro alla violazione delle prescrizioni in tema di domicilio ed alla irreperibilità del soggetto; Rilevato, quindi, che le censure del ricorrente risultano del tutto generiche in quanto non si confrontano con il ragionamento svolto sul punto dal Tribunale di sorveglianza e che - pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione - tendono ad una differente (ed inammissibile) lettura degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per confermare l'aggravamento della misura di sicurezza; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'8 giugno