CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 27561/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27524-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1347/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 15/05/2017 R.G.N. 2894/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: con sentenza n. 1347 del 2017, la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, ha affermato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla riliquidazione Oggetto R.G.N.27524/2017 Cron. Rep. Ud.11/07/2023 CC della pensione in godimento con l'inclusione degli emolumenti extra mensili nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile relativa ai periodi di contribuzione figurativa per cassa integrazione guadagni, non essendo decorsa la decadenza triennale né la prescrizione del diritto alla differenza sui ratei, ed ha condannato l'Inps al pagamento delle relative differenze pensionistiche richieste, oltre interessi legali; per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale osservava che in linea generale nei periodi di contribuzione figurativa dovevano essere inclusi nella retribuzione pensionabile gli emolumenti extra mensili (quali ratei di mensilità aggiuntive ed indennità sostitutiva di ferie non godute); essi rientravano nell'ampia nozione di retribuzione imponibile prevista ai fini contributivi dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, (poi modificata dal d.lgs. n. 314 del 1997 ed ulteriormente precisata dalla L. n. 183 del 2010, art. 24) e, pertanto, concorrevano ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente, cui faceva riferimento la L. n. 155 del 1981, art. 8; ciò premesso, inoltre, l'INPS non aveva fornito la prova di avere effettivamente operato tale inclusione; avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, articolato in due motivi; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 luglio 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); CONSIDERATO che: con il primo motivo, si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c. posto che la sentenza non avrebbe esaminato la concreta fattispecie dedotta in causa per come risultante dalla relazione di c.t.u. espletata che avrebbe dimostrato come l’importo della pensione liquidato dall’INPS fosse superiore a quello tenuto in considerazione dalla c.t.u nel determinare la differenza; con il secondo motivo, l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non raggiunta la prova del corretto calcolo della pensione; nel giudizio d'appello la partesi era doluta che il Tribunale non avesse rilevato che la domanda ineriva anche al ricalcolo della contribuzione figurativa relativa ai periodi di disoccupazione e non solo ai periodi di collocamento in cassa integrazione e mobilità e, su tali aspetti, la Corte territoriale aveva accolto la domanda ritenendo che l'INPS non avesse dimostrato di aver incluso gli emolumenti extra mensili; rileva l'INPS che non vi era stata, dunque, prova alcuna dell'inesatto computo della pensione ed erroneamente la Corte di merito aveva posto a carico dell'INPS l'onere di offrire la prova contraria alle pretese del pensionato, che invece non aveva fornito prova alcuna delle proprie allegazioni; Invero, la sentenza impugnata, non sorretta da motivazione apparente, diversamente da quanto si assume con il secondo mezzo di censura, dopo avere affermato l'obbligo dell'INPS di calcolare il trattamento pensionistico includendo nella retribuzione pensionabile gli emolumenti extra mensili, con riferimento all'accredito figurativo dei contributi per disoccupazione ed avere affermato non esservi la prova della inclusione medesima, ha comunque positivamente accertato l'inadempimento denunziato dall'assicurato, ritenendo non essere stati inclusi gli emolumenti extra mensili nella retribuzione pensionabile; correttamente la sentenza impugnata ha attribuito all'INPS l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo di accredito della contribuzione figurativa, trattandosi di fatto estintivo della obbligazione a suo carico, ex lege, e l'INPS, pertanto, avrebbe dovuto specificare, in questa sede, gli atti processuali dai quali risultava la effettiva inclusione degli emolumenti extra mensili nella retribuzione pensionabile su cui veniva calcolata la contribuzione figurativa nel periodo di causa; l'ente ricorrente si è, invece, limitato ad allegare il difetto di prova della mancata inclusione di tali emolumenti -invertendo, in tali termini, l'onere della prova, ponendolo a carico del soggetto-creditore -e ad invocare una presunzione di inclusione di detti emolumenti, in tal guisa sollecitando inammissibilmente questa Corte di legittimità a compiere una non consentita valutazione presuntiva di segno opposto a quella compiuta dal giudice del merito; in definitiva, il ricorso va rigettato; nulla va disposto per le spesein assenza di attività difensiva da parte di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a