CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 35263/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11985/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 39/9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 39/9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]. GIACOMO E FILIPPO 31/5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.846/2023 depositata il 03/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con compensazione tra le ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compensa tra le ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore del controricorrente[OSCURATO:PERSONA].Così d