CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 08959/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6246/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in sostituzione del precedente difensore, in virtù di procura speciale a margine della memoria del 30 luglio 2018 –Ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. –Controricorrente – avverso la sentenza n. 3406/2015 della CTR della Sicilia – sezione staccata di Catania, depositata il 31/07/2015. [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 15 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con quattro motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe e l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. 2. Il contribuente,con istanza del 10 /06/2019, ha rappresentato di avere chiesto la definizione agevolata della lite, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, instando altresì per la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020. 3. Con atto del 29 /06/2020, l’Agenzia delle entrate ha fatto pervenire un diniego di definizione agevolata, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, con contestuale istanza di trattazione del processo. 4. Il contribuente, con memoria exart. 380 - bis .1 , c od. proc. civ. , ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per avvenuto pagamento degli importi dovuti, senza confrontarsi con il diniego di definizione agevolata dell’ufficio. 5. Questa Corte, con ordinanza del 4/05/2022, ha onerato il contribuente di notificare all’Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell’art. 372, cod. proc. civ., la documentazione attestante la prova dei versamenti effettuati per la definizione agevolata, e la causa è stata rinviata a nuovo ruolo. 6. Il contribuente, con una seconda memoria ex art. 380 - bis .1 , cod. proc. civ., ha dichiarato e documentato di avere adempiuto all’incombente di cui sopra, di avere effettuato il pagamento della prima rata e i versamenti successivi, e ha insistito per la declaratoria di estinzione del giudizio e di cessione della materia del contendere. Inoltre, l’Agenzia delle entrate, in data 10/09/2020, re melius perpensa, ravvisando la sussistenza delle condizioni per la definizione agevolata della lite fiscale, ha revocato in autotutela il precedente diniego. 7. Sussistono, pertanto , i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 8. Come disposto dall’ultimo periodo del comma 13, dell’articolo 6,le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 9. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessi termini, Cass.08/07/2021, n. 19419, nonché Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata ex art. 11, d.l. n. 50 del 2017, conv. con mod. dalla legge n. 96 del 2017; e infine Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata ex art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225 del 2016). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 119 del 2018. Spese a carico della par