CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16177/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, P. Sansonetti, che ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;letta la memoria, fatta pervenire dal difensore, Avv. A. Marinelli, con la quale, ulteriormenteargomentando, ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato larichiesta di differimento della pena per motivi di salute e di affidamento in prova terapeutico,avanzate dal condannato, detenuto in esecuzione della pena di cui al provvedimento dideterminazione di pene concorrenti n. 287/2025, reso dalla Procura della Repubblica pressoil Tribunale di Ancona, relativo alla pena residua di anni due, mesi undici e giorni ventisettedi reclusione.Il Tribunale ha ritenuto: che il condannato presenta una spiccata pericolosità sociale,e che, dunque, non è possibile addivenire al differimento della pena per ragioni di salute; chesemmai, potrebbe essere sottoposto alla detenzione domiciliare.Tuttavia, si è riscontrato che le condizioni di salute, come acclarate anche allastregua della relazione del Sert, del 18 settembre del 2025, che attesta la positività allacocaina e alla cannabis, non sono tali da far reputare lo stato di salute del condannatoincompatibile con la detenzione in carcere.L'ordinanza, dunque, è giunta a respingere tutte le richieste ritenendo la detenzionedomiciliare sostitutiva non concedibile per mancanza di un domicilio idoneo ed escludendo ildifferimento anche alla luce del mancato reperimento di una struttura clinica ove ilcondannato possa essere sottoposto al pur necessario intervento chirurgico, facendo,comunque, richiamo alla possibilità dell'Amministrazione penitenziaria di assicurare cureadeguate anche attraverso Centri clinici.2. Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto tempestivo ricorso percassazione, per il tramite del difensore, Avv. A. Marinelli, affidando l’impugnazione a duemotivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di leggepenale nonché vizio di motivazione quanto ai presupposti per il differimento dell'esecuzionedella pena per gravi motivi di salute.L'ordinanza impugnata non attribuisce rilievo alla presenza di condizioni cliniche diassoluta gravità certificate sia da accertamenti medico – legali, sia dal sanitario della Casacircondariale ove il detenuto è ristretto del 29 gennaio 2025. Il provvedimento riconosce lagravità della condizione clinica ma nega il differimento, sostenendo che questa condizionepuò essere gestita in centri clinici penitenziari. Non ha per verificato, in concreto, l'effettivadisponibilità e capacità delle strutture di garantire la pur necessaria alimentazioneparenterale quotidiana, nonché il trattamento di cura di cui il condannato ha bisogno, finendoper sovrapporre il tema della pericolosità sociale con la condizione incompatibile per ragionidi salute.Il ricorrente richiama giurisprudenza di legittimità nel senso che il giudice deve valutarese le condizioni di salute del condannato possano essere adeguatamente curate all'internodell'istituto penitenziario o in centri clinici attrezzati e se queste siano meno compatibili con lefinalità rieducative della pena, tenendo conto anche dell'età, della durata del trattamento edella patologia; deve altresì operare una valutazione comparativa con la pericolosità sociale,facendosi riferimento al differimento facoltativo dell'esecuzione della pena nel caso diincompatibilità con lo stato di detenzione che può essere anche non assoluta. Inoltre,richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale il Tribunale di sorveglianza, overitenga che il rinvio dell'esecuzione della pena invocato per motivi di salute non possa essereconcesso, sul presupposto che è possibile praticare le cure necessarie in ambientecarcerario fornito di centro clinico attrezzato, deve comunque indicare nel provvedimento dirigetto, con specifica precisione, la struttura penitenziaria in cui la pena deve essere espiata.Nel caso di specie, si rimarca che vi è una dichiarazione di incompatibilità, resa dalsanitario dell’Istituto penitenziario ove il detenuto è ristretto, con la quale il Tribunale disorveglianza ha omesso di confrontarsi sminuendo la valutazione della gravità del quadroclinico. Inoltre, si sostiene che le condizioni del condannato sono tali da essere aggravatedalla detenzione e, dunque, rendono il trattamento carcerario degradante. Si rimarca, inoltre,che non può mai essere prevalente, rispetto al diritto alla salute del detenuto, l'aspettorelativo alla sua pericolosità sociale, potendosi fare riferimento a misure alternative idonee asalvaguardare anche esigenze di ordine pubblico, quale la sospensione facoltativa, ladetenzione domiciliare per motivi di salute.Il Tribunale non ha colto la gravità delle patologie rappresentate dall’Area sanitaria e hatrascurato l'esistenza di seri rischi per l’integrità fisica, indicati in modo specifico dallo stessopersonale medico dell'Istituto penitenziario nonché dal consulente di parte.Si segnala che il provvedimento impugnato ha trascurato gli esiti della visita medicolegale del 14 gennaio 2025, che ha indicato come necessario un intervento chirurgico, dasvolgersi a breve, la necessità di evitare il rischio di infezioni, condizioni di salute reputatenon gestibili rispetto alla detenzione in carcere dall'Area sanitaria della Casa circondariale,con relazione del 29 gennaio 2020. È lo stesso Tribunale di sorveglianza, poi, a riconoscereche il condannato necessita di alimentazione liquida.L’esecuzione della pena attualmente in corso appare pertanto del tutto contraria allefinalità rieducative di cui all'art. 27 Cost. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione circa il giudizio di inidoneitàdell'abitazione, indicata dal condannato, presso il quale questi era in custodia cautelare contracciamento mediante dispositivo elettronico dal 29 gennaio 2025.Il condannato si trovava ospite di un amico adXXXXXXXX luogo ove era in custodiacautelare dal 29 gennaio 2025 per ragioni di salute; ciononostante il Tribunale ha reputatonon idonea la soluzione abitativa proposta.Invece, la restrizione in esecuzione di misura cautelare per oltre nove mesi dimostracome quello stesso domicilio possa essere consono alla prevenzione del rischio dicommissione di reati e adeguato allo stato di salute del condannato. In quel periodo, infatti, ilricorrente si è dedicato alle proprie cure che lo vedono, ad oggi, in condizioni di saluteprecarie e in pericolo di vita. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, P. Sansonetti, ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio.La difesa, Avv. A. Marinelli, ha fatto pervenire memoria con la quale, ulteriormenteargomentando, ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.1.1. I primi due motivi sono fondati.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, chiamato a decidere sul differimento dell'esecuzione dellapena o, in subordine, sull'applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute deveeffettuare un bilanciamento tra le istanze sociali, correlate alla pericolosità del detenuto, e lecondizioni complessive di salute di quest'ultimo, con riguardo sia all'astratta idoneità deipresidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di curaed assistenza che, nella situazione specifica, è possibile assicurare al predetto, valutandoanche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini diaggravamento del quadro clinico (tra le altre, Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv.273699 - 01).Presupposti per legittimare il rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisicasono la gravità oggettiva della malattia, implicante un serio pericolo per la vita delcondannato o la probabilità di altre rilevanti conseguenza dannose, gravità da intendersi inmodo particolarmente rigoroso, tenuto conto sia del principio di indefettibílità della pena siadel principio di uguaglianza di fronte alla legge senza distinzioni di condizioni personali(principi che implicano, appunto, al di fuori di situazioni eccezionali, la necessità di prontaesecuzione delle pene legittimamente inflitte). Il secondo requisito consiste nella possibilitàdi fruire, in stato di libertà, di cure e trattamenti sostanzialmente diversi, più efficaci rispetto aquelli che possono essere prestati in regime di detenzione, eventualmente anche mediantericovero in luoghi esterni di cura.In altri termini, non è sufficiente che l'infermità fisica menomi, in maniera ancherilevante, la salute del soggetto e sia suscettibile di generico miglioramento mediante ilritorno alla libertà, ma è necessario, invece, che l'infermità sia di tale gravità da far apparirel'espiazione della pena detentiva in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la normacostituzionale. Pertanto, a fronte di una richiesta di rinvio, obbligatorio o facoltativo,dell'esecuzione della pena per gravi condizioni di salute, il giudice deve valutare se lecondizioni di salute del condannato siano o no compatibili con le finalità rieducative dellapena e con le possibilità concrete di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione.Qualora, all'esito di tale valutazione, tenuto conto della natura dell'infermità,l'espiazione di una pena appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze daessa derivanti, ovvero appaia priva di significato rieducativo in conseguenza dell'impossibilitàdi proiettare in futuro gli effetti della sanzione sul condannato, deve trovare applicazionel'istituto del differimento previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018,Acampa, Rv. cit).In ogni caso, ove, malgrado la presenza di gravi condizioni di salute, il condannato siarisultato in grado di partecipare consapevolmente a un processo rieducativo e residui unmargine di pericolosità sociale che, nel bilanciamento tra le esigenze del condannato equelle della difesa sociale, faccia ritenere necessario un controllo da parte dello Stato, puòessere disposta, in luogo del differimento della pena e per un periodo predeterminato eprorogabile, la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., misuraalternativa che espressamente prescinde dalla durata della pena da espiare e non nesospende l'esecuzione. Tale misura richiede, per l'effetto, una duplice valutazione delTribunale, che deve dapprima verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla leggeper concedere il differimento e poi disporre, eventualmente, la detenzione domiciliare, inalternativa alla sospensione dell'esecuzione, qualora ricorrano ragioni particolari, rilevanti sulpiano delle caratteristiche del condannato e delle sue condizioni personali e familiari o sulpiano della gravità e durata della pena da scontare, mirando tale polifunzionale regime, perun verso, all'esigenza di effettività dell'espiazione della pena e del necessario controllo cuivanno sottoposti i soggetti pericolosi e, per altro verso, a una esecuzione mediante formecompatibili con il senso di umanità.1.2. Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che lamotivazione dell'ordinanza, come dedotto, è carente e, in definitiva, contraddittoria perché,da un lato, indica l’acclarata incompatibilità con il regime detentivo e la necessità di fareaffidamento su Centri clinici dell’Amministrazione penitenziaria; dall’altro, non specifica né sel’Istituto ove il detenuto è ristretto sia dotato di Centro clinico, né se sia stato chiesto iltrasferimento presso un Istituto idoneo.Peraltro, emerge dagli atti, e ne rende conto lo stesso Tribunale con l'ordinanzaimpugnata, l'indicazione dello stesso Istituto di pena ove il detenuto è ristretto al necessarioricorso all’alimentazione parenterale totale, oltre che alla necessità di intervento chirurgicoper non aggravare, ulteriormente, le condizioni di salute. Il ricorrente, con patologie didisturbo post traumatico e disturbo antisociale, è risultato, altresì, secondo la motivazionedel provvedimento impugnato, affetto da erosione ossea del massiccio facciale conperforazione del palato estesa al setto nasale, con perdita della piramide nasale eimpossibilità dell'eloquio, presenza di elevato rischio di infezioni, impossibilità dimasticazione e conseguente necessita di alimentazione liquida e semi liquida con dolorepersistente.Si tratta di patologie che il Tribunale stesso (v. p. 3) indica come non suscettibili diessere gestite in regime detentivo e che necessiterebbero di attivazione, da partedell’Amministrazione penitenziaria, di apposito Centro clinico.La motivazione offerta, dunque, è del tutto insufficiente, tenuto conto che lacompatibilità fra condizioni di salute e regime detentivo non va valutata in astratto - con uncarcere tipo - ma in concreto, ossia con riferimento all’Istituto di pena ove il soggetto èdetenuto: e, dunque, ove se ne solleciti il trasferimento per garantirgli tempestivo interventosanitario che elida il rischio, si sta implicitamente riscontrando, all'attualità, che il detenutonon gode di idonea assistenza e protezione sanitaria (cfr. Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023,D., Rv. 285458 - 01 nel senso che in tema di differimento della pena per gravi motivi disalute, anche nella forma della detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza non puòlimitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico dell'istante e dei presidi sanitari eterapeutici a sua disposizione, ma è tenuto a esaminare, in concreto, le condizioni di salutedel predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonché l'incidenza dell'ambiente carcerariosul suo peculiare quadro clinico; conf. n. 37062 del 2018, Rv. 273699 - 01; n. 30495 del2011 Rv. 251478 - 01; Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879 - 01).Anche con riferimento alla ritenuta inidoneità del domicilio indicato (presso l’abitazionedel correo, anch’egli tossicodipendente accusato, unitamente al ricorrente, di aver provocatola morte di altro tossicodipendente) la motivazione appare insufficiente perché non siconfronta con un dato specificamente segnalato dal ricorrente. Si tratta, infatti, di domiciliopresso il quale, dal 29 gennaio del 2025, il condannato è risultato essere stato sottopostoagli arresti domiciliari con ordinanza cautelare – mai aggravata – resa dal [OSCURATO:PERSONA] per leindagini preliminari del Tribunale competente, per ragioni di salute, luogo considerato idoneoda quell’Autorità giudiziaria a contenere le esigenze cautelari da quel giudice e a prevenire ilrischio di commissione dei reati oltre che a consentire all'odierno ricorrente di ricorrere apresidi medici e ospedalieri per la tutela del suo diritto alla salute.2. Consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esame alTribunale di sorveglianza competente, perché, in piena libertà di giudizio ma facendoapplicazione degli enunciati principi di cui alla parte motiva, proceda a nuovo esame, inrelazione alle carenze riscontrate ai § 1.2. e 1.3. Con oscuramento dei dati sensibili, inragione delle condizioni di salute del condannato oggetto di esame nel presenteprovvedimento. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diAncona.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.