CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 1985
Cassazione n. 04587/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte di appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la ritenuta sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, avendo il giudice di merito fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice” (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, ove si evidenziano i plurimi precedenti a carico del prevenuto, tra cui un’evasione commessa meno di un mese prima di quella oggetto del presente giudizio, dimostrativi della specifica pericolosità dell’imputato e della sua incapacità di conformarsi ai precetti penali quale espressione di una progressione criminosa e aumentata capacità a delinquere); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pag. 1 della sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il C