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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 12565/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCOdato avviso alle parti; k u la la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecco ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 4 anni e 20 giorni di reclusione e di 1.000 euro di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 56-575 cod. pen. (capo 1) e 4, legge n. 110 del 1975 (capo 2).

2. Ricorre per cassazione lo stesso imputato, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen., il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla quantificazione della pena ex art. 133 cod. pen.

Il primo Giudice non avrebbe spiegato le ragioni per le quali avrebbe ritenuto corretto determinare la pena nella misura indicata, senza limitarsi alla riproduzione di mere formule di stile.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis al caso di specie, trattandosi di sentenza di applicazione della pena pronunciata in data successiva al 3 agosto 2017.

Detta disposizione, invero, limita i casi di ricorso per cassazione ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza; situazioni che non ricorrono nel caso di specie, ove le censure si appuntano su una generica assenza di indicazioni in ordine ai criteri adottati per la concreta determinazione della pena, in realtà applicata proprio sulla base della richiesta delle parti.

4. Consegue alle considerazioni che precedono che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] \hcteg y i jZ [OSCURATO:PERSONA] . 1_ •1 _9.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCOdato avviso alle parti; k u la la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecco ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 4 anni e 20 giorni di reclusione e di 1.000 euro di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 56-575 cod. pen. (capo 1) e 4, legge n. 110 del 1975 (capo 2). 2. Ricorre per cassazione lo stesso imputato, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen., il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla quantificazione della pena ex art. 133 cod. pen. Il primo Giudice non avrebbe spiegato le ragioni per le quali avrebbe ritenuto corretto determinare la pena nella misura indicata, senza limitarsi alla riproduzione di mere formule di stile. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis al caso di specie, trattandosi di sentenza di applicazione della pena pronunciata in data successiva al 3 agosto 2017. Detta disposizione, invero, limita i casi di ricorso per cassazione ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza; situazioni che non ricorrono nel caso di specie, ove le censure si appuntano su una generica assenza di indicazioni in ordine ai criteri adottati per la concreta determinazione della pena, in realtà applicata proprio sulla base della richiesta delle parti. 4. Consegue alle considerazioni che precedono che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] \hcteg y i jZ [OSCURATO:PERSONA] . 1_ •1 _9.
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