CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08367/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E ENTRATE RISCOSSIONE, AGENZIA DELLEENTRATE, domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 12, pressol'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) chele rappresenta e difende-controricorrenti-Numero registro generale 6441/2024Numero sezionale 6887/2025Numero di raccolta generale 8367/2026Data pubblicazione 03/04/2026avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 57/2024 depositata il 12/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società beneficiaria di una scissione parzialedalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avvenuta il 23 dicembre2016, ha impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria diprimo grado di Verona la comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria n. 12276202200000036000, notificata il 14 marzo 2022,per un importo complessivo di € 11.265.971,18.La pretesa erariale si fonda su due avvisi di accertamento IVArelativi agli anni 2015 e 2016, notificati alla società scissa, e susuccessive intimazioni di pagamento. La ricorrente ha eccepito lanullità della comunicazione e degli atti presupposti per omessanotifica, la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio,l’insussistenza della responsabilità solidale, nonché la mancataconsapevolezza dei debiti tributari della scissa, non indicati nelprogetto di scissione.La CGT di primo grado ha rigettato il ricorso, ritenendo la societàbeneficiaria solidalmente responsabile per i debiti tributari dellascissa, anche in caso di scissione parziale e per tributi diversi dalleimposte dirette. Ha inoltre escluso l’obbligo di notifica degli attipresupposti e la lesione del diritto di difesa.La sentenza è stata confermata in appello dalla CGT di secondogrado del Veneto, con dichiarazione di carenza di legittimazionepassiva dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per le parti relativeall’operato dell’Agenzia delle Entrate.2 di 14Numero registro generale 6441/2024Numero sezionale 6887/2025La [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando seiNumero di raccolta generale 8367/2026motivi, che illustra con memoria, cui l’Agenzia delle EDnatar pautbebli caezio ne 03/04/2026l’Agenzia delle Entrate-Riscossione replicano con controricorso.La Procura generale, in persona del sostituto procuratore generaleAlberto Cardino, conclude per il rigetto del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONEPreliminarmente, va disattesa l’istanza di fissazione del giudizio inpubblica udienza ex art. 375 c.p.c. formulata dalla parte ricorrente.A seguito della riformulazione dell’art. 375 c.p.c., operata dal d.lgs.n. 149 del 2022, la Corte di cassazione, anche a Sezioni Unite,pronuncia in pubblica udienza soltanto nei casi di ricorso perrevocazione ex art. 391-quater c.p.c. e in quelli in cui la questionedi diritto presenti particolare rilevanza; negli altri casi provvede conordinanza resa all’esito dell’adunanza camerale ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c. (art. 375, secondo comma, n. 4-quater, c.p.c.).La disposizione configura un rapporto regola/eccezione, nel quale latrattazione in pubblica udienza rappresenta l’ipotesi eccezionale,mentre la definizione in camera di consiglio costituisce la regola,salvo che ricorrano i presupposti indicati nel primo comma dell’art.375 c.p.c. L’accertamento della particolare rilevanza della questionedi diritto implica una valutazione restrittiva, che deve essereesclusa non solo quando la questione non sia nuova perché giàrisolta dalla giurisprudenza della Corte, ma anche quando ilprincipio da enunciare risulti solo apparentemente innovativo,risolvendosi nella mera estensione di principi già affermati (Cass.,Sez. Un., nn. 17048/2024, 4331/2024, 4340-4341/2024,4371/2024, 4383/2024, 4800/2024, 7049/2024; nonché, per ilprevigente testo dell’art. 375 c.p.c., Cass., Sez. Un., n.14437/2018).Nel caso di specie, tali presupposti difettano. Le questioni propostenon presentano profili di novità, essendo integralmente regolate da3 di 14Numero registro generale 6441/2024Numero sezionale 6887/2025Numero di raccolta generale 8367/2026orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati — come si dirà nelData pubblicazione 03/04/2026prosieguo — e non richiedono la rimessione alla pubblica udienzaper l’enunciazione di alcun principio di diritto di particolarerilevanza. Pertanto, la trattazione del ricorso avviene in camera diconsiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 173 TUIR, 15 D.Lgs. 472/97 e 25 DPR 602/73, per omessadeclaratoria della cessazione della materia del contendere inrelazione al preavviso di iscrizione ipotecaria, in considerazionedell’intervenuta cancellazione dell’ipoteca.Il primo motivo è infondato.La Corte regionale ha correttamente ritenuto che non sussistesseroi presupposti per dichiarare la cessazione della materia delcontendere. Del resto, la stessa Agenzia, nel controricorso, hachiarito che la cancellazione dell’ipoteca è avvenuta per merodisguido e non per scelta di campo, escludendo così ogni volontàabdicativa rispetto alla pretesa tributaria. Tale evenienza, pertanto,non è idonea a determinare un venir meno dell’interesse alladecisione, poiché a fronte di un preavviso che aveva già prodotto isuoi effetti al momento della proposizione del ricorso, la situazionesostanziale dedotta in giudizio è rimasta immutata, non risultandoalcuna manifestazione dell’Amministrazione di abdicare allapretesa.Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, “la cessazionedella materia del contendere si verifica solo quando nel corso delprocesso sopravvenga una situazione che elimini una posizione dicontrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interessedelle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir menola necessità della pronunzia del giudice” (Cass. n. 23289/2007). Neconsegue che la sopravvenienza idonea a giustificare taledeclaratoria deve avere carattere oggettivo e decisivo,4 di 14Numero registro generale 6441/2024Numero sezionale 6887/2025Numero di raccolta generale 8367/2026comportando un mutamento della situazione sostanziale tale daData pubblicazione 03/04/2026privare di utilità la decisione del giudice o da rendere superfluol’accertamento richiesto.In altri termini, “la cessazione della materia del contenderepresuppone che le parti si diano reciprocamente atto delsopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta ingiudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in talsenso” (Cass. n. 11813/2016). Nel caso di specie, tale convergenzamanca del tutto: la contribuente mantiene interesseall’accertamento della legittimità del preavviso e l’Amministrazioneha ribadito la persistenza della propria pretesa, sicché il giudizioconserva integralmente la sua funzione e utilità decisoria.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 173 TUIR, 15 D.Lgs. 472/97 e 25 DPR 602/73, per erroneaaffermazione della responsabilità solidale della società beneficiaria,nonostante la natura parziale della scissione e l’assenza diindicazione dei debiti tributari nel progetto di scissione.Il secondo motivo di ricorso è infondato.La censura si fonda sull’assunto che, trattandosi di scissioneparziale, la responsabilità per i debiti tributari maturati dalla societàscissa anteriormente all’operazione non possa estendersi allasocietà beneficiaria, in assenza di una espressa indicazione di talidebiti nel progetto di scissione. Tale impostazione, tuttavia, si ponein contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza dilegittimità.La Corte ha più volte affermato che, in caso di scissione parziale, laresponsabilità per i debiti fiscali anteriori all’operazione si estende,ai sensi dell’art. 173, comma 13, del TUIR e dell’art. 15, comma 2,del D.Lgs. 472/1997, a tutte le società partecipanti all’operazione,in via solidale e illimitata, indipendentemente dalla quota di5 di 14Numero registro generale 6441/2024Numero sezionale 6887/2025Numero di raccolta generale 8367/2026patrimonio netto assegnato e dalla natura dell’imposta (Cass. nn.Data pubblicazione 03/04/20263233/2021, 32469/2022, 13717/2024).La disciplina, che diverge da quella civilistica prevista dagli artt.2506-bis e 2506-quater c.c., è stata ritenuta costituzionalmentelegittima dalla Corte costituzionale (sent. n. 90/2018), in quantocoerente con i principi di adeguatezza, proporzionalità e tuteladell’interesse pubblico alla riscossione dei tributi.Con riferimento ai debiti IVA, deve, in tal senso, ribadirsi che laresponsabilità solidale opera senza distinzioni anche per i tributiarmonizzati, essendo stato incisivamente affermato che la societàbeneficiaria risponde in via solidale e illimitata dei debiti IVAmaturati anteriormente alla scissione, senza che rilevi la mancataindicazione dei debiti nel progetto di scissione né la necessità dinotifica degli atti impositivi alla beneficiaria (Cass. n. 15477/2022).Il quadro dei principi fissati dalla giurisprudenza unionale,d’altronde, è assai nitido nel puntualizzare che il debito IVA sorgedirettamente dalle operazioni imponibili e non dalla dichiarazione,sicché la maturazione dell’obbligazione va individuata in relazioneal momento di effettuazione delle operazioni imponibili, con laconseguenza che, se anteriori alla scissione, esse attraggono laresponsabilità solidale della beneficiaria (CGUE, Agrobet, causaC-446/18, richiamata da Cass. n. 15477/2022). Tale principioesclude che l’IVA – in quanto tributo armonizzato – possa essereassoggettata a un regime di minor tutela per l’erario (Cass. n.24037/2025).La mancata indicazione dei debiti tributari nel progetto di scissionenon incide, in ultima analisi, sulla sussistenza della responsabilitàsolidale prevista dall’art. 173 del Tuir, nonché dall’art. 16, comma12, l. n. 537/1993, trattandosi di un effetto legale dell’operazionestraordinaria e non di una obbligazione volontaria. Né rileva, ai finidell’esclusione della responsabilità, la consapevolezza soggettivadella beneficiaria, la quale, per effetto della scissione, assume ex6 di 14Numero registro generale 6441/2024Numero sezionale 6887/2025Numero di raccolta generale 8367/2026lege la posizione di coobbligata, secondo un modello interpretativoData pubblicazione 03/04/2026ormai consolidato dalla giurisprudenza nazionale e unionale.La giurisprudenza unionale (CGUE, grande sezione, LivaNova, 29luglio 2024, causa C-713/22) ha difatti chiarito che laresponsabilità solidale delle società beneficiarie si estende aqualsiasi elemento del patrimonio passivo della scissa, ancheindeterminato o accertato successivamente, purché riconducibile afatti anteriori alla scissione e questa Corte (Cass. n. 6675/2025),nel dare attuazione alla sentenza della CGUE, ha ribadito che laresponsabilità solidale delle società beneficiarie si applica non soloagli elementi di natura determinata del patrimonio passivo, nonindeterminata, purché essi derivino da comportamenti della societàscissa antecedenti all'operazione di scissione.Infondato è altresì il profilo del motivo concernente l’omessaimpugnazione degli atti presupposti, segnatamente delleintimazioni di pagamento ricevute e non impugnate. È difatti ormaiconsolidato l’orientamento di questa Corte in base al quale, in temadi contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento previstadall'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all'avvisodi mora, costituisce atto rientrante nel novero di quellitassativamente elencati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, con laconseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali,determina la cristallizzazione della pretesa impositiva (cfr., inparticolare, Cass. n. 6436/2025 e Cass. n. 20476/2025).Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 173 TUIR, 15 D.Lgs. 472/97 e 2504-octies c.c., per mancatavalutazione della limitazione della responsabilità solidale al valoredel patrimonio netto assegnato alla beneficiaria, e per omessoaccoglimento del ricorso in assenza dei requisiti legali.Il terzo motivo di ricorso è infondato.7 di 14Numero registro generale 6441/2024Numero sezionale 6887/2025Numero di raccolta generale 8367/2026La censura si fonda sull’assunto che la responsabilità solidale dellaData pubblicazione 03/04/2026società beneficiaria, in caso di scissione parziale, debba esserelimitata al valore del patrimonio netto ad essa assegnato, ai sensidell’art. 2504-octies c.c., e che la Corte di Giustizia Tributaria abbiaomesso di valutare tale limite, pronunciando il rigetto del ricorso inassenza dei requisiti legali.Tale impostazione, tuttavia, non è conforme alla disciplina tributariaapplicabile alla fattispecie. Come affermato dalla giurisprudenza dilegittimità (Cass. nn. 3233/2021, 32469/2022, 13717/2024), l’art.173, comma 13, del TUIR e l’art. 15, comma 2, del D.Lgs.472/1997 prevedono, in caso di scissione anche parziale, laresponsabilità solidale e illimitata di tutte le società partecipantiall’operazione per i debiti tributari maturati anteriormente alla datadalla quale la scissione produce effetti (e analoghe considerazionivalgono, quanto all’iva, in relazione all’art. 16 della l. n. 537/1993,come chiarito da Cass. n. 15477/2022, punto 5.1.).[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 90/2018, ha ritenuto taledisciplina conforme ai principi costituzionali di uguaglianza,ragionevolezza e capacità contributiva, evidenziando la specialitàdel credito tributario rispetto alle obbligazioni civili e la legittimitàdi un regime rafforzato di responsabilità in favore dell’Erario.Ne consegue che la Corte di Giustizia Tributaria non era tenuta alimitare la responsabilità della società beneficiaria al valore delpatrimonio netto assegnato, né a subordinare la legittimità dellapretesa tributaria all’esistenza di una preventiva escussione dellasocietà scissa. La decisione impugnata si è pertanto conformata alquadro normativo e giurisprudenziale vigente e non meritacensura.Giova altresì rilevare che la deduzione con cui la parte ricorrente,solo in memoria, sostiene che il debito IVA dell’anno 2016 nonsarebbe sorto anteriormente alla scissione, è vistosamenteinammissibile perché nuova.8 di 14Numero registro generale 6441/2024Numero sezionale 6887/2025Numero di raccolta generale 8367/2026Essa non risulta proposta nei motivi di ricorso né affrontata dallaData pubblicazione 03/04/2026sentenza impugnata; e, secondo il costante orientamento di questaCorte, “i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a penad’inammissibilità, questioni già comprese nel thema decidendumdel giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima voltain sede di legittimità nuove questioni o nuovi temi di contestazioneche implichino indagini o accertamenti di fatto non compiuti dalgiudice di merito, nemmeno se rilevabili d’ufficio” (Cass. 13 giugno2018, n. 15430; Cass. 9 luglio 2013, n. 17041; Cass. 9 agosto2018, n. 20694; Cass. 13 agosto 2018, n. 20712). Parimenti,“qualora la questione non trovi alcun riscontro nella sentenzaimpugnata, il ricorrente deve, a pena d’inammissibilità, non soloallegarne l’avvenuta deduzione davanti al giudice di merito, maanche indicare in quale specifico atto processuale ciò sia avvenuto”,in ossequio al canone di specificità del ricorso (Cass. 17041/2013).Poiché la ricorrente non offre alcuna indicazione in tal senso, ladoglianza difetta dei requisiti necessari per essere scrutinata.Solo ad abundantiam si evidenzia che la deduzione è, comunque,priva di fondamento. La scissione è intervenuta il 23 dicembre2016, e le operazioni imponibili relative all’anno d’imposta 2016 –che individuano il momento genetico dell’obbligazione IVA – sonoda ritenere anteriori a tale data, in mancanza di accertamento ocomunque di allegazione di specifici elementi contrari. Ne derivache il debito si connota e si qualifica come preesistenteall’operazione straordinaria, senza che rilevi il momento in cuil’accertamento è stato emesso o reso definitivo. Dalla qualificazioneanzidetta discende l’integrale operatività del suddetto regime diresponsabilità solidale. Per i debiti tributari relativi a periodid’imposta anteriori alla scissione, d’altronde, il legislatore stabilisceche le altre società beneficiarie sono responsabili in solido perimposte, sanzioni, interessi e ogni altro debito, configurando unaresponsabilità solidale illimitata, come ribadito dalla giurisprudenza9 di 14Numero registro generale 6441/2024Numero sezionale 6887/2025Numero di raccolta generale 8367/2026di questa Corte (Cass. nn. 3233/2021; 32469/2022; 13717/2024).Data pubblicazione 03/04/2026La Corte costituzionale, con la già richiamata sentenza n. 90/2018,ha sancito a sua volta la piena legittimità di tale disciplina,valorizzando la specialità del credito tributario e la necessità digarantire l’efficacia della riscossione anche a fronte di operazionistraordinarie che modificano l’assetto patrimoniale delcontribuente. Dal che consegue che né l’omessa indicazione deldebito nel progetto di scissione né la dedotta inconsapevolezzasoggettiva della beneficiaria possono incidere sull’insorgenza dellaresponsabilità, trattandosi di un effetto legale dell’operazionesocietaria non subordinato alla volontà delle parti, e operanteautomaticamente in presenza di un debito formato – meritaribadirlo – anteriormente alla scissione.Con il quarto motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. denuncia la violazione di normetributarie e procedurali, sostenendo che il preavviso di iscrizioneipotecaria è nullo perché fondato su atti presupposti mai notificatialla società beneficiaria della scissione. In particolare, la ricorrentecontesta la mancata notificazione degli avvisi di accertamento edelle cartelle, la lesione del diritto di difesa e l’erronea applicazionedella responsabilità solidale, in assenza di consapevolezza deldebito tributario.Il quarto motivo di ricorso è infondato.Quanto al profilo concernente l’omessa notificazione degli avvisi, lacensura si incentra sulla presunta violazione degli artt. 173 TUIR,15 D.Lgs. 472/1997 e 25 DPR 602/1973, per la mancatanotificazione, alla società beneficiaria, degli atti presupposti alpreavviso di iscrizione ipotecaria, e per la conseguente lesione deldiritto di difesa e del contraddittorio.Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema discissione societaria, la responsabilità solidale della societàbeneficiaria per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi10 di 14Numero registro generale 6441/2024Numero sezionale 6887/2025Numero di raccolta generale 8367/2026d’imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione produceData pubblicazione 03/04/2026effetti, non comporta alcun obbligo di notificazione degli attipresupposti da parte dell’Amministrazione finanziaria. Ai sensidell’art. 173, comma 13, TUIR, e dell’art. 15, comma 2, D.Lgs.472/1997, le società beneficiarie sono coobbligate in via solidale eillimitata, e possono essere destinatarie di provvedimenti cautelarie di riscossione, senza oneri di avvisi o altri adempimenti (Cass.nn. 3233/2021, 32469/2022, 13717/2024; quanto all’iva, si rinviaancora a quanto stabilito da Cass. n. 15477/2022). Come precisatoda questa Corte, peraltro, in presenza di obbligazioni solidali non ènecessario che gli atti impositivi siano rinnovati o integrati neiconfronti della beneficiaria, essendo sufficiente la notifica dell’attoesecutivo o della cartella al coobbligato nei cui confrontil’Amministrazione procede, potendo quest’ultimo far valere,mediante l’impugnazione dell’atto ricevuto, anche eventuali vizidegli atti presupposti (Cass. 33437/2022 in motivazione).La disciplina tributaria, come chiarito dalla Corte costituzionale consentenza n. 90/2018, si differenzia da quella civilistica (artt. 2506-bis e 2506-quater c.c.), in quanto mira a garantire l’efficacia dellariscossione e la tutela dell’interesse pubblico, legittimando unregime rafforzato di responsabilità che non richiede la preventivaconoscenza o partecipazione della beneficiaria agli atti impositivioriginari.Nel caso in esame, peraltro, come già sottolineato, la ricorrente haricevuto la notificazione di atti della riscossione quali le intimazionidi pagamento, che non ha impugnato. Non può quindi dolersi,come dinanzi sottolineato richiamando la giurisprudenza di questaCorte, della lesione del diritto alla difesa e al contraddittorio.La Corte di Giustizia Tributaria ha correttamente applicato taliprincipi, là dove per un verso ha escluso l’obbligo di notificazionedegli avvisi di accertamento presupposti alla beneficiaria e per altroverso ha rimarcato che la comunicazione di preavviso di iscrizione11 di 14Numero registro generale 6441/2024Numero sezionale 6887/2025Numero di raccolta generale 8367/2026ipotecaria è stata preceduta dagli atti di intimazione di pagamentoData pubblicazione 03/04/2026regolarmente notificati e non impugnati, rigettando perconseguenza il ricorso. La decisione impugnata non merita pertantocensura.Le considerazioni che precedono comportano l’assorbimento delquinto motivo di ricorso, riguardante il merito della pretesaimpositiva, col quale si contesta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., l’omessa motivazione e valutazione dei motivi diimpugnazione relativi all’insussistenza della pretesa creditoria,fondata su presunte operazioni soggettivamente inesistenti, inassenza di prova del pactum sceleris e della consapevolezza dellafrode da parte della società scissa.Con il sesto motivo di ricorso si allega, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione del principio del beneficio dellapreventiva escussione del patrimonio della società scissa, nonché laviolazione dell’art. 173 TUIR, anche alla luce della sentenza dellaCorte Costituzionale n. 90/2018, per avere la CGT omesso diconsiderare la pendenza del giudizio di impugnazione degli avvisi diaccertamento da parte della scissa.Il sesto motivo di ricorso è infondato.La società ricorrente deduce la violazione del principio del beneficiodella preventiva escussione del patrimonio della società scissa,nonché dell’art. 173 TUIR, per avere la Corte di Giustizia Tributariaomesso di considerare la pendenza del giudizio di impugnazionedegli avvisi di accertamento da parte della società scissa.Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in materiatributaria, il principio del beneficio di preventiva escussione nontrova applicazione nei confronti del coobbligato solidale, e inparticolare della società beneficiaria di una scissione. Ai sensidell’art. 173, comma 13, TUIR e dell’art. 15, comma 2, D.Lgs.472/1997, la responsabilità della beneficiaria è solidale e illimitata,e non subordinata all’insufficienza del patrimonio della scissa (Cass.12 di 14Numero registro generale 6441/2024Numero sezionale 6887/2025nn. 3233/2021, 32469/2022, 13717/2024, nonché ancora, quantoNumero di raccolta generale 8367/2026all’iva, n. 15477/2022, cit.). In linea di continuità con tali pDraitna cpuibpbili,c aèzio ne 03/04/2026stato inoltre precisato, come sopra si è già posto in luce, che labeneficiaria, quale coobbligata solidale, può essere destinatariadiretta della pretesa senza che occorra alcuna previa attivazionenei confronti della scissa, né la rinnovazione o integrazione deglidell’atto notificato, anche eventuali vizi degli atti presupposti (Cass.33437/2022 cit. in motivazione).[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 90/2018, ha ritenuto taledisciplina conforme ai principi costituzionali, evidenziando che laresponsabilità della beneficiaria non deriva da un fatto proprio, madalla legge, e che la tutela dell’interesse pubblico alla riscossionegiustifica un regime rafforzato rispetto a quello civilistico.Quanto alla pendenza del giudizio di impugnazione degli avvisi diaccertamento da parte della scissa, la Corte di Giustizia Tributariaha correttamente rilevato che le relative sentenze di merito nonrisultano sospese, e che pertanto la pretesa tributaria èlegittimamente azionabile. La pendenza del ricorso per cassazionenon incide sull’esecutività degli atti, salvo sospensione ex art. 62-bis D.Lgs. 546/1992, non riscontrata nel caso di specie.La decisione impugnata si è dunque conformata al quadronormativo e giurisprudenziale vigente e non merita censura.Giova comunque rilevare che, con ordinanza n. 7825 del 2026,questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla scissa [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza d’appello di rigettodell’impugnazione proposta contro la sentenza di primo grado apropria volta di rigetto del ricorso contro gli avvisi di accertamentoa monte della comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria.Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato.Le spese sono regolate dalla soccombenza.13 di 14Numero registro generale 6441/2024Numero sezionale 6887/2025 P.Q.MNumero di raccolta generale 8367/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla Draitfau psubibolincaezio ne 03/04/2026delle spese di lite sostenute dalle parti controricorrenti, liquidate ineuro 23.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamentodell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, il 15/10/2025.La PresidenteANGELINA-MARIA PERRINO14 di 14