CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 dicembre 2021
Cassazione n. 24232/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] Sull’istanza895-2022 proposta da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] C.; -intimata - avverso l'ordinanza n. 38542/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, letta la richiestaavanzata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ.,per la correzione di errore materiale della ordinanza di questa Corte n. 38542 del 6 . 12 . 2021, nella parte in cui , in d ispositivo , nel disporre la condanna della società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, ha indicato quest’ultimo come “ Comune “ in luogo che “ [OSCURATO:PERSONA] “; ritenuto che l’istanza appare ammissibile in quanto volta a sollecitare questa Corte ad esercitare d’ufficio il potere di correzione dell’errore materiale dell a propria ordinanza, come previsto dall’art. 391 bis, comma 1, doc. proc. civ., mentre la tutela della controparte ad interloquire sull’istanza appare garantita dalla possibilità della stessa di depositare, in prossimità della adunanza in camera di consiglio, a seguito della comunicazione della sua fissazione, memoria, trovando applicazione,per espresso richiamo, le disposizioni dettate dall’art. 380 bis, commi 1 e 2, cod. proc. civ.( Cass. n. 30651 del 2019 ); che l’istanza è fondata, atteso che dalla lettura della intestazione e della motivazione dell’ordinanza oggetto dell’istanza risulta che il controricorrente era [OSCURATO:PERSONA] e non il “ Comune “, sicché l’indicazione di quest’ultimo, affatto estraneo al giudizio, appare chiaramente ascrivibile ad una mera svista o errore materiale. P.T.M. in accoglimento della istanza di correzione di errore materiale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], dispone che a pagina 10, righi2 e 3 , dell’ordinanza di questa Corte n. 38542/21, depositata il 6 . 12 . 2021, si cancellino le parole “ Comune controricorrente “ e si inseriscano, al loro posto, le seguenti parole “ controricorrente [OSCURATO:PERSONA] “. Manda alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza di correzione sull’originale della ordinanza di questa Corte n. 38542/21, depositata il 6. 12. 2021. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezi