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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 ottobre 1982

Cassazione n. 46986/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/10/1982 K1à979~ avverso l'ordinanza del 3/06/2021 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria scritta dall'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3 giugno 2021 il Tribunale ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] effettuato lo stesso giorno, perché colto nella quasi-flagranza della illecita detenzione di hashish e cocaina nella quantità descritta nelle imputazioni provvisorie (capi A, C e D), e ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere richiesta dal Pubblico ministero.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Damiani si chiede l'annullamento dell'ordinanza di convalida dell'arresto deducendo la violazione degli artt. 566, 391, 272 e 380 ss. cod. proc. pen. per insussistenza degli elementi legittimanti l'arresto, e, specificamente, lo stato di quasi-flagranza.

Il ricorrente rileva che la prima cessione di stupefacenti da Damiani al correo [OSCURATO:PERSONA] fu osservata dalla Polizia giudiziaria operante, alle ore 18.30 e che poi Damiani fu visto nuovamente avvicinarsi a [OSCURATO:PERSONA] ma l'arresto avvenne solo alle ore 21.00 quando Danniani si era già allontanato dal luogo in cui era stato osservato per recarsi a casa di [OSCURATO:PERSONA] dove fu arrestato per la co-detenzione di grammi 991,00 di hashish. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto di Polizia giudiziaria e l'ordinanza con la quale, in sede di convalida, il Giudice per le indagini preliminari dispone l'applicazione di una misura coercitiva costituiscono provvedimenti, anche se contestuali, del tutto autonomi, per la loro natura e la loro ratio, e sono soggetti, ciascuno, a uno specifico mezzo di impugnazione: l'art. 391, comma 4, cod. proc pen., consente e al pubblico ministero e all'arrestato o al fermato di proporre immediatamente ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida, dando così modo all'indiziato, anche quando sia stata disposta nei suoi confronti una misura cautelare, di fare accertare immediatamente la eventuale mancanza dei presupposti che legittimano l'adozione del provvedimento (Sez. 1, n. 1214 del 09/05/1990, Rizzi, Rv. 184631).

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

La quasi-flagranza presuppone una correlazione tra l'azione illecita e l'arresto che consenta di collegare l'indagato al delitto considerando la continuità e la costanza del suo controllo, anche indiretto, eseguito da coloro che lo hanno arrestato (Sez. 4, n. 1797 del 18/10/2018, dep. 16/01/2019, Avorgna, Rv. 274909; Sez. 2, n. 20687 del 11/04/2017, Paunov, Rv. 270360; Sez. 2, n. 19948 del 04/04/2017, Rosca, Rv. 270317).

Nel caso in esame, Damiani è stato visto cedere la sostanza stupefacente al [OSCURATO:PERSONA] e risulta chtegli è stato poi continuativamente osservato sino al suo arrivo (trascorse due ore) presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], dove fu rinvenuta la sostanza stupefacente che Damiani ammise essere sua, oltre altra in maggiore quantità, e in quel momento il ricorrente fu arrestato per la co-detenzione della sostanza stupefacente.

3. Pertanto, il ricorso risulta manifestamente infondato e dalla sua inammissibilità deriva, ex art. 619 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/10/2021.

Il Consigliere estensore A P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/10/1982 K1à979~ avverso l'ordinanza del 3/06/2021 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria scritta dall'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] che conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 giugno 2021 il Tribunale ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] effettuato lo stesso giorno, perché colto nella quasi-flagranza della illecita detenzione di hashish e cocaina nella quantità descritta nelle imputazioni provvisorie (capi A, C e D), e ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere richiesta dal Pubblico ministero. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di Damiani si chiede l'annullamento dell'ordinanza di convalida dell'arresto deducendo la violazione degli artt. 566, 391, 272 e 380 ss. cod. proc. pen. per insussistenza degli elementi legittimanti l'arresto, e, specificamente, lo stato di quasi-flagranza. Il ricorrente rileva che la prima cessione di stupefacenti da Damiani al correo [OSCURATO:PERSONA] fu osservata dalla Polizia giudiziaria operante, alle ore 18.30 e che poi Damiani fu visto nuovamente avvicinarsi a [OSCURATO:PERSONA] ma l'arresto avvenne solo alle ore 21.00 quando Danniani si era già allontanato dal luogo in cui era stato osservato per recarsi a casa di [OSCURATO:PERSONA] dove fu arrestato per la co-detenzione di grammi 991,00 di hashish. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto di Polizia giudiziaria e l'ordinanza con la quale, in sede di convalida, il Giudice per le indagini preliminari dispone l'applicazione di una misura coercitiva costituiscono provvedimenti, anche se contestuali, del tutto autonomi, per la loro natura e la loro ratio, e sono soggetti, ciascuno, a uno specifico mezzo di impugnazione: l'art. 391, comma 4, cod. proc pen., consente e al pubblico ministero e all'arrestato o al fermato di proporre immediatamente ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida, dando così modo all'indiziato, anche quando sia stata disposta nei suoi confronti una misura cautelare, di fare accertare immediatamente la eventuale mancanza dei presupposti che legittimano l'adozione del provvedimento (Sez. 1, n. 1214 del 09/05/1990, Rizzi, Rv. 184631). 2. Il ricorso è manifestamente infondato. La quasi-flagranza presuppone una correlazione tra l'azione illecita e l'arresto che consenta di collegare l'indagato al delitto considerando la continuità e la costanza del suo controllo, anche indiretto, eseguito da coloro che lo hanno arrestato (Sez. 4, n. 1797 del 18/10/2018, dep. 16/01/2019, Avorgna, Rv. 274909; Sez. 2, n. 20687 del 11/04/2017, Paunov, Rv. 270360; Sez. 2, n. 19948 del 04/04/2017, Rosca, Rv. 270317). Nel caso in esame, Damiani è stato visto cedere la sostanza stupefacente al [OSCURATO:PERSONA] e risulta chtegli è stato poi continuativamente osservato sino al suo arrivo (trascorse due ore) presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], dove fu rinvenuta la sostanza stupefacente che Damiani ammise essere sua, oltre altra in maggiore quantità, e in quel momento il ricorrente fu arrestato per la co-detenzione della sostanza stupefacente. 3. Pertanto, il ricorso risulta manifestamente infondato e dalla sua inammissibilità deriva, ex art. 619 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2021. Il Consigliere estensore A P
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