CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 01939/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 del TRIBUNALE di NOVARA-e44- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Novara, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a Yassine [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti per il reato di ricettazione, riconosciuta la continuazione con altri fatti- reato giudicati con sentenza divenuta irrevocabile. 2. Propone ricorso Yassine EL AZZAI3, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e omessa motivazione in ordine all'aumento determinato a titolo di continuazione. 3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, che non consente l'impugnazione per motivi concernenti non la illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, bensì profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276509 nonché Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915; da ultimo v. Sez. 2, n. 40770 del 02/11/2021, Ciciriello, non mass.). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Pi ro Mqssin