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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24813/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; $.. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con il medesimo atto) e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto il Borrelli dall'imputazione di furto aggravato di cui al capo

1. della rubrica (rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio) e ha confermato nel resto la condannato degli imputati per furto aggravato; ritenuto, quanto alle impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che: - il primo motivo - che ha assunto il difetto di motivazione rispetto alle doglianze difensive - è patentemente privo della necessaria specificità poiché si affida ad enunciati assertivi e al generico rimando alle censure prospettate con l'atto di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01), il che non consente di ravvisare un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il secondo morivo - che assume il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la commisurazione della pena - è versato in fatto, poiché prospetta un alternativo apprezzamento della condotta processuale dei ricorrenti ed assume che sia stata irrogata una pena eccessiva, pure facendo generico rimando all'atto di appello; ritenuto, con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che: - il primo motivo di ricorso - che assume la violazione della legge penale con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, segnatamente in ragione dell'erronea individuazione della pena detentiva base alla luce dello spazio edittale applicabile ratione temporis - è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha determinato la pena base (per il più grave reato di cui al capo

9. della rubrica) e non anche la pena minima in anni quattro di reclusione, dunque in conformità al più favorevole disposto dell'art. 625, comma 1, cod. pen. vigente all'atto della commissione del reato (illo tempore punito con la reclusione da uno a sei anni); - il secondo motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in quattro anni di reclusione - è generico in quanto la Corte di merito, al fine della commisurazione della pena, ha fatto rimando espresso ai criteri applicati dal primo Giudice in alcun modo censurati dal ricorso che, quindi, non muove un'effettiva critica alla decisione; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; $.. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con il medesimo atto) e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto il Borrelli dall'imputazione di furto aggravato di cui al capo 1. della rubrica (rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio) e ha confermato nel resto la condannato degli imputati per furto aggravato; ritenuto, quanto alle impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che: - il primo motivo - che ha assunto il difetto di motivazione rispetto alle doglianze difensive - è patentemente privo della necessaria specificità poiché si affida ad enunciati assertivi e al generico rimando alle censure prospettate con l'atto di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01), il che non consente di ravvisare un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il secondo morivo - che assume il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la commisurazione della pena - è versato in fatto, poiché prospetta un alternativo apprezzamento della condotta processuale dei ricorrenti ed assume che sia stata irrogata una pena eccessiva, pure facendo generico rimando all'atto di appello; ritenuto, con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che: - il primo motivo di ricorso - che assume la violazione della legge penale con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, segnatamente in ragione dell'erronea individuazione della pena detentiva base alla luce dello spazio edittale applicabile ratione temporis - è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha determinato la pena base (per il più grave reato di cui al capo 9. della rubrica) e non anche la pena minima in anni quattro di reclusione, dunque in conformità al più favorevole disposto dell'art. 625, comma 1, cod. pen. vigente all'atto della commissione del reato (illo tempore punito con la reclusione da uno a sei anni); - il secondo motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena base in quattro anni di reclusione - è generico in quanto la Corte di merito, al fine della commisurazione della pena, ha fatto rimando espresso ai criteri applicati dal primo Giudice in alcun modo censurati dal ricorso che, quindi, non muove un'effettiva critica alla decisione; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle amm
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