CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 40974/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 14 marzo 2024 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha accolto il reclamo proposto dal Dipartimento della [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso in data 26 aprile 2023, con il quale il magistrato di sorveglianza di Spoleto, su reclamo del detenuto [OSCURATO:PERSONA], aveva imposto all'istituto penitenziario di dotare la sezione di un frigorifero per la conservazione dei cibi freschi, limitando l'uso delle borse termiche solo per i cibi che il detenuto deteneva nella cella. Il Tribunale ha ritenuto, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, che i detenuti sottoposti al regime penitenziario differenziato hanno diritto alla corretta conservazione dei cibi freschi, attenendo ciò al diritto soggettivo alla salute e ad un sana alimentazione, ma che le modalità con cui tale diritto viene esercitato costituiscono esercizio della discrezionalità amministrativa, e non ledono alcun diritto soggettivo. In particolare, ha ritenuto idonee e rispettose del diritto alla salute le modalità di conservazione dei cibi freschi e surgelati riferite dall'istituto penitenziario, e non imponibile, perciò, un onere di predisporre modalità diverse. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il Tribunale ha annullato la decisione del magistrato di sorveglianza senza affrontare la questione fondamentale, cioè la violazione del diritto soggettivo alla salute conseguente alla decisione dell'istituto penitenziario di non installare un frigorifero nella sezione, mentre tale violazione è evidente, venendo messo in pericolo o gravemente leso il diritto del detenuto di mangiare cibi freschi e sani, assicurando in modo corretto il mantenimento della catena del freddo. Le modalità di conservazione dei cibi freschi e surgelati adottate dalla casa circondariale di Terni, pertanto, non costituiscono delle semplici scelte organizzative, per le quali vige la discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria, bensì delle gravi violazioni del diritto soggettivo alla salute del detenuto ricorrente. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché prospetta enunciati ermeneutici in evidente contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza ha, di fatto, valutato che la modalità di conservazione dei cibi freschi e surgelati adottati dalla casa circondariale di Terni non violano il diritto soggettivo alla salute dei detenuti, ma costituiscono solo delle modalità organizzative non incidenti su tale diritto, modalità che l'amministrazione penitenziaria stabilisce in modo discrezionale. Deve sottolinearsi, infatti, che la questione in oggetto riguarda non la conservazione di tali cibi in appositi frigoriferi o congelatori, ma se simili apparecchi debbano essere installati nella sezione che ospita i detenuti, o se sia sufficiente l'utilizzo di quelli presenti nelle cucine del carcere. Come dettagliatamente spiegato nell'ordinanza impugnata, il carcere ha precisato che i detenuti sottoposti al regime penitenziario differenziato hanno a disposizione una borsa termica nella propria cella, dotata di mattonelle refrigeranti che vengono consegnate ogni mattina, ma che i cibi surgelati vengono consegnati nell'immediatezza, per essere consumati in giornata o nel giorno successivo, e i gelati vengono conservati nel congelatore della cucina e consegnati a richiesta, per il consumo immediato. Tali modalità sono state valutate idonee per assicurare una buona conservazione di cibi che, peraltro, vengono consumati dal detenuto nell'immediatezza della loro distribuzione. La motivazione, pertanto, è logica e non contraddittoria. Inoltre, il Tribunale si è conformato alla giurisprudenza di questa Corte, che anche recentemente ha ribadito che «In tema di regime penitenziario differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., è legittimo il diniego opposto dall'amministrazione penitenziaria alla richiesta del detenuto di utilizzare il frigorifero della sezione di assegnazione per la conservazione di cibi freschi e congelati, in luogo delle borse termiche con tavolette refrigeranti, ammesse all'interno della cella, trattandosi di disposizione organizzativa che non lede il diritto alla sana alimentazione del detenuto» (Sez. 1, n. 5691 del 17/11/2022, dep. 2023, Rv. 283974). 4. Il ricorrente sostiene che la disposizione in questione violi il suo diritto alla salute e ad una sana alimentazione, senza fondare tale affermazione su alcun accertamento circa l'inidoneità delle modalità adottate dall'istituto penitenziario ad assicurare una corretta conservazione dei cibi freschi e surgelati, e qualificando tale disposizione come direttamente lesiva di un diritto soggettivo, in contrasto con la interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata. Il ricorso, perciò, deve essere dichiarato inammissibile, per la sua manifesta infondatezza. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen