Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 38443/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' i4ita-il-clital4S6144 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma il 14 febbraio 2020 ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma in data 8 luglio 2016 appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assolvendo il Fasciani dal reato di cui al capo B) dell'imputazione, rideterminando la pena per il capo A) previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 e, quanto al Diotallevi, relativamente al medesimo reato, escludendo detta aggravante e ritenendo la continuazione con un delitto più grave già giudicato con sentenza irrevocabile dalla medesima Corte di Appello.

Ad entrambi era stato contestato il delitto di cui agli art. 56 cod. pen. e 73, commi 1-bis, lett. a) e 6 d.P.R. 309/90 perché, agendo in concorso tra loro, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad importare illegalmente dalla Spagna un quantitativo di cocaina pari a kg 4,300 trasportato dal corriere [OSCURATO:PERSONA] e non riuscendo nell'intento per motivi estranei alla loro volontà, in quanto quest'ultimo veniva tratto in arresto in Francia mentre stava rientrando in Italia a bordo di un'autovettura di proprietà dei fratelli Paolo e [OSCURATO:PERSONA].

Avverso tale pronuncia i predetti propongono distinti ricorsi per cassazione tramite i rispettivi difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.

2. [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale, senza tenere conto delle censure mosse con l'atto di appello, avrebbe apoditticamente aderito al ragionamento logico seguito dai primi giudici, confermando una condanna basata su elementi meramente indiziari rappresentati dalle conversazioni intercettate.

Aggiunge che, nel far ciò, la Corte territoriale avrebbe anche violato la regola delraldilà di ogni ragionevole dubbio".

2.1. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando che nella sentenza impugnata mancherebbe ogni elemento indicativo del concorso nel reato al di là delle citate conversazioni intercettate, che non avrebbero però valenza probatoria circa la consapevolezza e la volontà dell'imputato di concorrere nel reato.

3. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un primo motivo di ricorso, il vizio di motivazione, rappresentando che la conferma della responsabilità penale da parte della Corte d'Appello sarebbe basata esclusivamente sul contenuto delle intercettazioni, dalle quali non emergerebbe però alcun elemento che consenta di identificare il "ragazzo" di cui si parla proprio con il corriere successivamente tratto in arresto.Osserva, inoltre, che la sentenza impugnata fa riferimento frequenti incontri con il Fasciani, non considerando tuttavia che costui si recava presso la carrozzeria del Diotallevi perché suo cliente.

3.2. Con un secondo motivo di ricorso denuncia il vizio di motivazione, rappresentando che i giudici dell'appello avrebbero illogicamente ritenuto, senza alcuna prova, che egli avesse consegnato l'autovettura lasciata in Spagna al corriere al fine di trasportare la sostanza stupefacente. 3.3.Con un terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che la Corte di Appello, nel rideterminare la pena, avrebbe omesso di indicare i criteri seguiti per la determinazione degli aumenti applicati a titolo di continuazione.

4. Entrambi insistono, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. I motivi di impugnazione del Fasciani ed il primo e secondo motivo di ricorso del Diotallevi possono essere unitariamente esaminati, avendo tutti ad oggetto la questione della responsabilità per il reato contestato.

La sentenza impugnata evidenzia come, in punto di fatto, il Tribunale abbia ricostruito i fatti sulla base di un'attività complessa di investigazione che aveva messo in evidenza i contatti tenuti dal Fasciani con altri soggetti coinvolti in una diversa vicenda processuale.

Tale attività aveva comportato, tra l'altro, l'intercettazione di un'utenza telefonica ritenuta nella disponibilità del Fasciani, disponibilità confermata dalle successive attività di pedinamento e osservazione.

Quanto al delitto contestato, il Tribunale poneva in evidenza il fatto che il Diotallevi si era recato più volte in Spagna e che, il 6 settembre 2006, a bordo di un'automobile intestata al fratello, aveva raggiunto quella nazione lasciando l'autovettura al corriere [OSCURATO:PERSONA], rientrando in Italia in aereo.

Evidenziano i giudici del merito come, dalle telefonate intercettate, fosse emerso che il Fasciani in quella stessa data aveva fornito indicazioni al Diotallevi sulla strada da percorrere per raggiungere la città spagnola di Breda, ove avrebbe dovuto incontrare il "ragazzo", ossia il [OSCURATO:PERSONA] e che erano stati successivamente riscontrati alcuni tentativi degli imputati di mettersi in contatto tra loro, preoccupati per il mancato arrivo del corriere, fino a concordare un incontro presso l'officina del Diotallevi.

A fronte delle censure mosse con l'atto di appello alla decisione dei primi giudici, la Corte territoriale ha risposto dando conto, nel dettaglio, delle puntuali indicazioni stradali fornite dal Fasciani a Diotallevi e dei successivi tentativi di chiamata, nonché della conversazione con la quale venne fissato un appuntamento facendo riferimento ad una "macchina smontata".

La Corte di appello rileva, inoltre, che il Diotallevi era stato, in altra occasione, tratto in arresto per aver importato dalla Spagna sostanza stupefacente con le medesime modalità indicate nel capo di imputazione per cui è processo e non aveva fornito, quanto ai fatti oggetto di imputazione nel presente procedimento, alcuna plausibile spiegazione circa le ragioni per le quali era partito in automobile per la Spagna ed era rientrato in Italia con un volo di linea, nonché del motivo per il quale quell'automobile era pervenuta nella disponibilità del corriere successivamente arrestato.

Quanto al Fasciani, i giudici dell'appello replicano alle censure difensive osservando come le indicazioni stradali fornite al Diotallevi fossero particolarmente puntuali e pacificamente diverse da quelle che potrebbero essere generiche indicazioni turistiche per raggiungere una determinata località, poiché denotavano indubbiamente una precisa conoscenza dei luoghi e della persona, facendo altresì rilevare come non fosse stata offerta dalla difesa alcuna plausibile spiegazione alternativa circa il significato della conversazione intercettata.

3. Si tratta, ad avviso del Collegio, di argomentazioni del tutto logiche che, lungi dal richiamare apoditticamente le motivazioni dei primi giudici, danno atto delle censure formulate dagli appellanti e ne evidenziano la infondatezza attraverso una valutazione complessiva dei dati fattuali acquisiti e l'indicazione di ulteriori elementi giustificativi della decisione assunta.

Per contro, i motivi di ricorso si limitano, sostanzialmente, alla mera riproposizione delle censure formulate con l'atto di appello, senza tuttavia considerare le ulteriori argomentazioni dei giudici del gravame come, ad esempio, la mancanza di plausibili spiegazioni alternative allo svolgimento dei fatti così come rappresentati nella sentenza impugnata, fatti che evidenziano, peraltro, la sussistenza di un comune disegno tra gli imputati finalizzato all'importazione dello stupefacente, non andata a buon fine per cause indipendenti dalla loro volontà.

Va solo aggiunto che, a fronte di un percorso argomentativo sviluppato, come nella fattispecie, in maniera coerente e logica, resta preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

4. Per ciò che concerne, infine, il terzo motivo di ricorso del Diotallevi, osserva il Collegio che, diversamente da quanto argomentato in ricorso, la Corte del merito ha correttamente indicato le ragioni che l'hanno indotta a quantificare l'aumento per la continuazione nella misura indicata in sentenza.

Invero, richiamati i criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen., i giudici dell'appello hanno specificato di aver considerato la personalità dell'imputato, le modalità del fatto, la quantità di stupefacente del quale si è tentata l'importazione, l'attuazione della condotta in modo coordinato con predisposizione di mezzi e persone nonché l'avanzato stato di esecuzione dell'azione.

Si tratta, anche in questo caso, di motivazione più che adeguata.

5. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' i4ita-il-clital4S6144 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma il 14 febbraio 2020 ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma in data 8 luglio 2016 appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assolvendo il Fasciani dal reato di cui al capo B) dell'imputazione, rideterminando la pena per il capo A) previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 e, quanto al Diotallevi, relativamente al medesimo reato, escludendo detta aggravante e ritenendo la continuazione con un delitto più grave già giudicato con sentenza irrevocabile dalla medesima Corte di Appello. Ad entrambi era stato contestato il delitto di cui agli art. 56 cod. pen. e 73, commi 1-bis, lett. a) e 6 d.P.R. 309/90 perché, agendo in concorso tra loro, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad importare illegalmente dalla Spagna un quantitativo di cocaina pari a kg 4,300 trasportato dal corriere [OSCURATO:PERSONA] e non riuscendo nell'intento per motivi estranei alla loro volontà, in quanto quest'ultimo veniva tratto in arresto in Francia mentre stava rientrando in Italia a bordo di un'autovettura di proprietà dei fratelli Paolo e [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale pronuncia i predetti propongono distinti ricorsi per cassazione tramite i rispettivi difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati. 2. [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale, senza tenere conto delle censure mosse con l'atto di appello, avrebbe apoditticamente aderito al ragionamento logico seguito dai primi giudici, confermando una condanna basata su elementi meramente indiziari rappresentati dalle conversazioni intercettate. Aggiunge che, nel far ciò, la Corte territoriale avrebbe anche violato la regola delraldilà di ogni ragionevole dubbio". 2.1. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando che nella sentenza impugnata mancherebbe ogni elemento indicativo del concorso nel reato al di là delle citate conversazioni intercettate, che non avrebbero però valenza probatoria circa la consapevolezza e la volontà dell'imputato di concorrere nel reato. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un primo motivo di ricorso, il vizio di motivazione, rappresentando che la conferma della responsabilità penale da parte della Corte d'Appello sarebbe basata esclusivamente sul contenuto delle intercettazioni, dalle quali non emergerebbe però alcun elemento che consenta di identificare il "ragazzo" di cui si parla proprio con il corriere successivamente tratto in arresto.Osserva, inoltre, che la sentenza impugnata fa riferimento frequenti incontri con il Fasciani, non considerando tuttavia che costui si recava presso la carrozzeria del Diotallevi perché suo cliente. 3.2. Con un secondo motivo di ricorso denuncia il vizio di motivazione, rappresentando che i giudici dell'appello avrebbero illogicamente ritenuto, senza alcuna prova, che egli avesse consegnato l'autovettura lasciata in Spagna al corriere al fine di trasportare la sostanza stupefacente. 3.3.Con un terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che la Corte di Appello, nel rideterminare la pena, avrebbe omesso di indicare i criteri seguiti per la determinazione degli aumenti applicati a titolo di continuazione. 4. Entrambi insistono, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. I motivi di impugnazione del Fasciani ed il primo e secondo motivo di ricorso del Diotallevi possono essere unitariamente esaminati, avendo tutti ad oggetto la questione della responsabilità per il reato contestato. La sentenza impugnata evidenzia come, in punto di fatto, il Tribunale abbia ricostruito i fatti sulla base di un'attività complessa di investigazione che aveva messo in evidenza i contatti tenuti dal Fasciani con altri soggetti coinvolti in una diversa vicenda processuale. Tale attività aveva comportato, tra l'altro, l'intercettazione di un'utenza telefonica ritenuta nella disponibilità del Fasciani, disponibilità confermata dalle successive attività di pedinamento e osservazione. Quanto al delitto contestato, il Tribunale poneva in evidenza il fatto che il Diotallevi si era recato più volte in Spagna e che, il 6 settembre 2006, a bordo di un'automobile intestata al fratello, aveva raggiunto quella nazione lasciando l'autovettura al corriere [OSCURATO:PERSONA], rientrando in Italia in aereo. Evidenziano i giudici del merito come, dalle telefonate intercettate, fosse emerso che il Fasciani in quella stessa data aveva fornito indicazioni al Diotallevi sulla strada da percorrere per raggiungere la città spagnola di Breda, ove avrebbe dovuto incontrare il "ragazzo", ossia il [OSCURATO:PERSONA] e che erano stati successivamente riscontrati alcuni tentativi degli imputati di mettersi in contatto tra loro, preoccupati per il mancato arrivo del corriere, fino a concordare un incontro presso l'officina del Diotallevi. A fronte delle censure mosse con l'atto di appello alla decisione dei primi giudici, la Corte territoriale ha risposto dando conto, nel dettaglio, delle puntuali indicazioni stradali fornite dal Fasciani a Diotallevi e dei successivi tentativi di chiamata, nonché della conversazione con la quale venne fissato un appuntamento facendo riferimento ad una "macchina smontata". La Corte di appello rileva, inoltre, che il Diotallevi era stato, in altra occasione, tratto in arresto per aver importato dalla Spagna sostanza stupefacente con le medesime modalità indicate nel capo di imputazione per cui è processo e non aveva fornito, quanto ai fatti oggetto di imputazione nel presente procedimento, alcuna plausibile spiegazione circa le ragioni per le quali era partito in automobile per la Spagna ed era rientrato in Italia con un volo di linea, nonché del motivo per il quale quell'automobile era pervenuta nella disponibilità del corriere successivamente arrestato. Quanto al Fasciani, i giudici dell'appello replicano alle censure difensive osservando come le indicazioni stradali fornite al Diotallevi fossero particolarmente puntuali e pacificamente diverse da quelle che potrebbero essere generiche indicazioni turistiche per raggiungere una determinata località, poiché denotavano indubbiamente una precisa conoscenza dei luoghi e della persona, facendo altresì rilevare come non fosse stata offerta dalla difesa alcuna plausibile spiegazione alternativa circa il significato della conversazione intercettata. 3. Si tratta, ad avviso del Collegio, di argomentazioni del tutto logiche che, lungi dal richiamare apoditticamente le motivazioni dei primi giudici, danno atto delle censure formulate dagli appellanti e ne evidenziano la infondatezza attraverso una valutazione complessiva dei dati fattuali acquisiti e l'indicazione di ulteriori elementi giustificativi della decisione assunta. Per contro, i motivi di ricorso si limitano, sostanzialmente, alla mera riproposizione delle censure formulate con l'atto di appello, senza tuttavia considerare le ulteriori argomentazioni dei giudici del gravame come, ad esempio, la mancanza di plausibili spiegazioni alternative allo svolgimento dei fatti così come rappresentati nella sentenza impugnata, fatti che evidenziano, peraltro, la sussistenza di un comune disegno tra gli imputati finalizzato all'importazione dello stupefacente, non andata a buon fine per cause indipendenti dalla loro volontà. Va solo aggiunto che, a fronte di un percorso argomentativo sviluppato, come nella fattispecie, in maniera coerente e logica, resta preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. 4. Per ciò che concerne, infine, il terzo motivo di ricorso del Diotallevi, osserva il Collegio che, diversamente da quanto argomentato in ricorso, la Corte del merito ha correttamente indicato le ragioni che l'hanno indotta a quantificare l'aumento per la continuazione nella misura indicata in sentenza. Invero, richiamati i criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen., i giudici dell'appello hanno specificato di aver considerato la personalità dell'imputato, le modalità del fatto, la quantità di stupefacente del quale si è tentata l'importazione, l'attuazione della condotta in modo coordinato con predisposizione di mezzi e persone nonché l'avanzato stato di esecuzione dell'azione. Si tratta, anche in questo caso, di motivazione più che adeguata. 5. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
Sentenza Cassazione n. 38443/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris