CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13058/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiede [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Modena che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e con la diminuente per il rito abbreviato, per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. per essersi impossessati di energia elettrica che sottraevano alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. mediante allaccio abusivo alla rete. t/ b_ La Corte di appello ha ritenuto contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7) cod. pen., confermando il giudizio di penale responsabilitàdegli imputati e che i medesimi costituissero uno stabile nucleo familiare. 2.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, con atto unico a firma del loro difensore.t 2.1.Con primo motivo i ricorrenti denunciano deducono violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen., con riferimento all'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 625, comma 1, n. 7) cod.pen., per avere la Corte di Appello ritenuto contestata in fatto la circostanza aggravante della commissione del reato su bene destinato a pubblico servizio. 2.2. Con secondo motivo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., stante la mancanza di elementi indiziari certi da cui ritenere la reale commissione del fatto e la sua riconducibilità agli imputati. 2.3. Con terzo motivo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata aggravante. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.È infondato il primo motivo con cui la difesa si duole della non configurabilità della ritenuta circostanza aggravante dell'essere stato il fatto commesso su bene destinato a pubblico servizio. [OSCURATO:PERSONA] intende, innanzitutto, ribadire i recenti approdi di questa Corte in casi analoghi (tra le molte, Sez. 5, n. 14890 del 14/3/2024, Bevacqua, Rv. 286291; Sez. 5, n. 28108 del 7/6/2024), secondo cui l'aggravante in esame ha natura "valutativa" in quanto impone una verifica di ordine giuridico (sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di "pubblico servizio"), che riposa su considerazioni in diritto che non sono rese palesi dal mero riferimento all'oggetto sottratto. Tuttavia, la stessa circostanza deve ritenersi adeguatamente contestata non solo attraverso l'indicazione della norma che definisca la situazione fattuale presupposta ma anche con l'adozione di formulazioni testuali, esplicitate in imputazione, che descrivano in termini equivalenti gli elementi costitutivi dell fattispecie circostanziale in modo che, nel rispetto del diritto di difesa, gli elementi di fatto che integrano la fattispecie siano evocati con perifrasi o espressioni che li riguardino puntualmente, idonee a consentire all'imputato di difendersi e, per questo, utili a prendere il posto della contestazione formale. Accanto alla contestazione formale dell'aggravante, può ritenersi consentita anche un tipo di contestazione "non formale", quando la descrizione di essa renda 2t manifesto all'imputato che dovrà difendersi dall'accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse dell'intera collettività (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, cit.; Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024, Buonario, n.m.; si veda nello stesso senso in motivazione anche Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878 - 02). Le Sezioni Unite hanno accreditato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità favorevole alla c.d. contestazione "in fatto" delle aggravanti, avendo chiarito che per «contestazione in fatto» si intende una formulazione dell'imputazione che non sia espressa nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge, ma che riporti, in maniera sufficientemente chiara e precisa, gli elementi di fatto integranti la circostanza, così da permettere all'imputato di averne piena consapevolezza e di espletare adeguatamente la propria difesa. A ulteriore precisazione, le Sezioni Unite aggiungono che «la contestazione in fatto non dà luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive» in quanto in questi casi « l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice, in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato» (Sez.U., n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 - 01). Anche relativamente alle circostanze aggravanti valutative - rispetto alle quali la previsione normativa include componenti valutative - la contestazione può essere effettuata ( oltre che attraverso l'indicazione della norma che definisce la situazione fattuale presupposta) attraverso una contestazione "non formale", congegnata in maniera da rendere manifesto all'imputato che dovrà difendersi dall'accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa. 1.1. Nella fattispecie in esame tale scopo appare raggiunto in quanto nel capo di imputazione si è fatto riferimento a una condotta di furto di energia realizzato mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore; rete, per l'appunto, capace di dare luogo a un "servizio" e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica" (Sez. 5, n. 37142 del 12/06/2024, Rv. 287060 - 01; Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Rv. 286943 - 01; Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024, cit.). La motivazione della Corte di appello, secondo cui, a fronte del richiamo ad una condotta di allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, fosse immediatamente percepibile la destinazione a pubblico servizio della res sottratta, appare, pertanto, esente da vizi giuridici e logici.2.È manifestamente infondato il secondo motivo. Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che l'accertamento eseguito dalle forze dell'ordine, sotto la supervisione del responsabile dell'azienda preposta alla erogazione dell'energia elettrica, ha consentito di verificare che il cavo abusivamente allacciato alla rete elettrica conduceva ad un caravan, nel quale abitavano gli imputati. Nel corso della verifica è stato accertato, staccando il cavo dal quadro elettrico, che l'allaccio abusivo consentiva di alimentare il motore di un condizionatore che infatti si spegneva; l'imputata [OSCURATO:PERSONA], inoltre, era presente all'interno del caravan al momento della scoperta dell'allacciamento abusivo; il [OSCURATO:PERSONA] era risultato essere compagno della [OSCURATO:PERSONA], inserita nel suo stato di famiglia e dalla quale aveva avuto anche due figlie. Gli imputati utilizzavano continuativamente l'energia elettrica illecitamente sottratta, in modo assolutamente consapevole riguardo all'illegittimità del servirsene. Il reato è configurabile, peraltro, anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale, quindi, si limiti a fare uso dell'allaccio altrui (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440 - 01; Sez. 4, n. 5973 del 5/2/2020, Carlo, Rv. 278438; vedi anche Sez. 5, n. 32025 del 19/2/2014, Rizzuto, Rv. 261745). 3.11 terzo motivo è manifestamente infondato. Occorre ricordare che la concedibilità ed il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art.133 cod.pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione utilizzati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02). La motivazione della sentenza impugnata, che ha fatto leva sull'insussistenza di elementi positivi pregnanti utili a riformulare il giudizio di bilanciamento e sulla genericità della richiesta, appare, pertanto, immune da vizi censurabili in questa sede. 4. In conclusione i ricorsi devono essere rigettati con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] .c1 [OSCURATO:PERSONA] O CHIPINTI e, ( ( L CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]