CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2025
Cassazione n. 12422/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 20.6.2025 il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato un'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai reati oggetto di due sentenze di condanna irrevocabili; Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza, in quanto ha ritenuto che i due reati, benché commessi a breve distanza di tempo e in uno stesso contesto territoriale, si caratterizzano per la diversità delle modalità concrete di offesa (una rapina ai danni di due minorenni con uso di un coltello e un tentato furto di un motociclo parcheggiato sulla pubblica via), di guisa che non si può ritenere che l'agente si fosse prefigurato contestualmente i due episodi, riconducibili invece a una comprovata dedizione del condannato alla commissione di delitti contro il patrimonio, sintomatica non più che di una generale propensione a violare abitualmente la legge; Considerato che il primo motivo di ricorso è generico e si fonda essenzialmente sulla deduzione di un travisamento delle risultanze processuali, consistito nell'avere il giudice dell'esecuzione ritenuto che il tentato furto fosse precedente alla rapina e dunque nell'avere erroneamente concluso che, essendo caratterizzato da estemporaneità, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto prefigurarsi il reato successivo; [OSCURATO:PERSONA] che la doglianza - al di là della sua effettiva conformità o meno al testo del provvedimento impugnato - non confuta il dato secondo cui il tentato furto fosse da considerarsi estemporaneo e, quindi, non spiega in che modo l'eventuale posposizione della rapina infici la ragionevole conclusione che, essendo uno dei due fatti estemporaneo, non poteva essere unito all'altro da una preventiva deliberazione criminosa unitaria, quale che fosse l'ordine cronologico dei fatti stessi; Considerato che anche il secondo motivo deve essere disatteso, in quanto la eventuale omessa notifica alla parte dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione sarebbe stata sanata ex art. 183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in quanto avverso quella ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione dal difensore munito di procura speciale e tenuto conto, altresì, che il ricorso per cassazione può essere presentato dal solo difensore e non anche dall'imputato; 2Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M