CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00403/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' di tutti i ricorsi. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] P. P. del foro di TARANTO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto resa all'esito di giudizio abbreviato, riconosciuta la illegittimità degli aumenti di pena apportati per la recidiva, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gynter in anni cinque mesi nove giorni dieci di reclusione ed euro 20.000 di multa e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Bledar in anni sei mesi due di reclusione ed euro 21.000 di multa in relazione di ipotesi di detenzione in concorso di oltre sei chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, rinvenuta all'interno di autoveicolo alla cui guida si trovava [OSCURATO:PERSONA] Marius, nei cui confronti veniva confermata la condanna alla pena di anni cinque mesi sei di reclusione ed euro 20.000 di multa. Agli altri due imputati era contestata la co-detenzione dello stupefacente per avere svolto un servizio di staffetta al veicolo che trasportava lo stupefacente, in quanto i due veicoli erano stati indicati dagli investigatori come arrivati in [OSCURATO:PERSONA] di Taranto uno dopo l'altro a forte velocità e i due occupanti della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) erano stati visti uscire dal veicolo per entrare nell'edificio dinanzi al quale era stata fermata la vettura, mentre il [OSCURATO:PERSONA] era rimasto all'interno del veicolo ove era collocato lo stupefacente e, all'atto dell'intervento delle forze dell'ordine, che bloccavano il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] che era entrato nel palazzo, il soggetto successivamente identificato quale l'ISMAILA3 si era dato a precipitosa fuga portando con sé le chiavi del veicolo Mondeo. Alla identificazione dell'[OSCURATO:PERSONA] quale conducente del veicolo [OSCURATO:PERSONA] gli investigatori pervenivano valorizzando la circostanza che l'autovettura mentre erano ancora in corso le investigazioni nel corso della stessa serata, veniva prelevata dal luogo in cui era stata lasciata e che dopo poche ore l'[OSCURATO:PERSONA] risultava essersi imbarcato da Brindisi verso l'Albania con il predetto autoveicolo. Ne seguiva l'inferenza, riconosciuta adeguata fonte di prova logica da parte dei giudici di merito, che l'[OSCURATO:PERSONA] si trovava alla guida della [OSCURATO:PERSONA] per assicurare il buon esito del trasporto del carico di stupefacente, che si era allontanato per sottrarsi all'arresto portando con sé le chiavi del veicolo e che aveva approfittato dell'attività investigativa in corso per tornare in possesso del veicolo ed imbarcarsi per l'Albania, viaggio peraltro programmato fin dal pomeriggio precedente l'arresto. 2. Il giudice di appello disattendeva le doglianze degli imputati in punto di responsabilità, evidenziando come gli elementi indiziari e circostanziali sopra evidenziati fornissero una chiave di lettura del tutto coerente con la 1 e_diL\ partecipazione dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] al trasporto ed alla detenzione di stupefacente, valorizzando da un lato i collegamenti personali e negoziali tra i suddetti imputati e la contestualità dell'arrivo dei due mezzi, di cui uno occultava lo stupefacente e dall'altro la fuga dell'[OSCURATO:PERSONA] mente gli altri due indagati venivano fermati, elementi questi da cui inferire che i due equipaggi viaggiassero di conserva e che gli occupanti del mezzo che fungeva da staffetta fossero ben consapevoli dell'oggetto del trasporto da parte del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i tre imputati. [OSCURATO:PERSONA] Marius denuncia violazione di legge e vizio motivazionale per non avere il giudice di appello fornito adeguato conto delle ragioni di dissenso alla sentenza impugnata e degli elementi addotti a sostegno della prospettazione difensiva risultando una motivazione incompleta e viziata. 4. [OSCURATO:PERSONA] Gynter propone plurime ragioni di doglianza. Con un primo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione all'art.64 cod.proc.pen. laddove in il giudice di appello in più occasioni aveva fondato il giudizio di responsabilità sulla mancata allegazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] di prove a discarico e in particolare per non avere mai inteso riferire le ragioni del suo trasferimento a Taranto, onerando il ricorrente di un onere probatorio gravante al contrario sull'accusa. Con un secondo motivo deduce analoga censura laddove era stata riconosciuta non credibile la dichiarazione dall'[OSCURATO:PERSONA], resa a a titolo di dichiarazioni spontanee, di essersi recato a Taranto per l'acquisto di marijuana e con un terzo motivo denuncia difetto di motivazione per illogicità e contraddittorietà nella parte in cui era stata riconosciuta la compartecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] nell'illecito trasporto di stupefacente nonostante lo stesso non avesse intrattenuto con il conducente che trasportava lo stupefacente alcun contatto telefonico e non avesse mostrato nessun motivo di timore una volta intercettati dalle forze dell'ordine, a differenza dell'[OSCURATO:PERSONA], che si era dato alla fuga, elementi da cui il giudice di appello avrebbe dovuto inferire la estraneità del ricorrente al fatto reato, in ragione della mancanza di consapevolezza della natura dei beni trasportati nel veicolo condotto dal TORAMERI tenuto altresì conto della professione di innocenza che emergeva dal complessivo contenuto delle intercettazioni telefoniche assunte nel corso della sua detenzione presso istituto di reclusione. Con una ultima articolazione denuncia violazione di legge e vizio motivazionale nella parte in cui era stata esclusa la compartecipazione di minima importanza per difetto di motivazione, in quanto era stato omesso di considerare che il ricorrente non aveva tenuto collegamenti con il conducente [OSCURATO:PERSONA], che trasportava lo stupefacente, e per il fatto di essere sprovvisto di patente di guida. 5. [OSCURATO:PERSONA] Bledar con un primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla valutazione della prova ai sensi dell'art.192 cod.proc.pen. Assume l'assenza di apparato argomentativo sulla circostanza che fosse proprio l'[OSCURATO:PERSONA] a condurre il veicolo [OSCURATO:PERSONA], e pertanto a svolgere una funzione di staffetta del mezzo che trasportava lo stupefacente. Con una seconda articolazione assume violazione di legge per errata qualificazione giuridica del reato laddove la condotta post factum dell'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere valutata quale ipotesi di favoreggiamento reale, per avere inquinato la scena del reato portando via il veicolo che si assume essere stato utilizzato da staffetta, non risultando alcuna prova del fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] fosse da identificare come la persona alla guida del mezzo al momento del suo arrivo a Taranto nel luogo in cui vennero operati gli arresti. Con una terza articolazione deduce vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con un quarto articolato lamenta violazione di legge per non avere fatto precedere l'applicazione della misura di sicurezza personale dell'espulsione dal territorio nazionale da una verifica sulla concreta pericolosità sociale del prevenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è totalmente privo di analisi censoria del provvedimento impugnato e deve essere dichiarato inammissibile. Invero pur censurando la sentenza della Corte di Appello non si confronta affatto con il provvedimento impugnato del quale non indica alcun passaggio o alcuna articolazione, omettendo ogni profilo di articolato dissenso, ma limitandosi a contestazioni generiche sulle ragioni della pronuncia di condanna e sul trattamento sanzionatorio. 2. Orbene va osservato che l'oggetto della verifica di ammissibilità della impugnazione deve risolversi nella ricorrenza di un confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto) che giustificano il dissenso espresso rispetto al dispositivo del provvedimento impugnato (sez.U, 27.10.2016, Galtelli, Rv. 268822).Invero ricorre nella specie una assoluta carenza di un siffatto confronto in relazione agli argomenti addotti dal giudice di merito a sostegno dell'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e della misura del trattamento sanzionatorio applicato nei suoi confronti. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Gynter deve essere rigettato. Il primo motivo di ricorso é infondato. Il giudice distrettuale invero, lungi da attribuire un significato indiziante alle scelte difensive del ricorrente per avere omesso di giustificare la sua presenza a Taranto in compagnia dell'[OSCURATO:PERSONA], ha al contrario utilizzato gli elementi di rilievo oggettivo e logico in suo possesso per fornire una plausibile ricostruzione dei fatti a sostegno del riconoscimento in capo all'[OSCURATO:PERSONA] dell'addebito concorsuale nella detenzione e nel trasporto dello stupefacente. A fronte di una siffatta ricostruzione la Corte di Appello di Lecce - sez.distaccata di Taranto - si è limitata a evidenziare che il ricorrente non era stato in grado, ovvero non aveva inteso fornire una spiegazione plausibile della sua presenza in Taranto in compagnia dell'ISMAILA3 a supporto del [OSCURATO:PERSONA], non consentendo pertanto all'autorità giudiziaria di considerare alternative, e possibili, ricostruzioni alternative della vicenda processuale idonee a minare il patrimonio indiziario agli atti e il giudizio di colpevolezza ogni oltre ogni ragionevole dubbio (sez.6, n.50542 del 12.11.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277682; sez.4, n.19216 del 6 Novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279246). 3.1 II secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato nella parte in cui ritiene di individuare profili di contraddittorietà negli argomenti spesi dal giudice di appello nel riconoscere l'inattendibilità della spiegazione fornita dall'imputato, con dichiarazioni spontanee, in ordine al proprio spostamento da Altamura (ove dimorava) a Taranto in occasione dell'operato arresto. Invero non sussiste alcuna contraddittorietà nel ragionamento logico giuridico della Corte di Appello, a fronte di una spiegazione alternativa generica del ricorrente, priva di riferimento ad eventuali contatti con i fornitori dello stupefacente da acquistare, inidonea a giustificare la presenza degli altri coimputati nello stesso luogo e la presenza di un rilevante carico di droga trasportato da uno dei mezzi. Nel ricorso per cassazione la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (sez. n.2972 del Dicembre 2020, G., Rv.280589), soprattutto quando la ipotesi alternativa sia astrattamente plausibile, ma risulti del tutto congetturale (sez.3, n.5602 del 21.1.2021, P., Rv.281647). 4. Richiamati i suddetti riferimenti giurisprudenziali privo di pregio è altresì il terzo motivo di ricorso nella parte in cui si contesta la sufficienza e l'adeguatezza del patrimonio indiziario a carico del prevenuto posto a fondamento della pronuncia di condanna. Invero appare del tutto coerente con le emergenze processuali e privo di palesi contraddizioni il ragionamento seguito dai giudici di merito i quali, nel porre in rilievo il collegamento tra l'equipaggio della [OSCURATO:PERSONA] con il carico di stupefacente trasportato dalla Peugeot 206 in cui si trovava il [OSCURATO:PERSONA] in ragione del simultaneo arrivo dei due mezzi, monitorato dalle forze dell'ordine, riconoscevano poi la condotta dell'[OSCURATO:PERSONA] come funzionale alla successiva destinazione dello stupefacente laddove il ricorrente, mentre il [OSCURATO:PERSONA] rimaneva in attesa con il carico di stupefacente, si erano portato all'interno dell'edificio frontistante. Parimenti logica e priva di contraddizioni risulta l'inferenza secondo la quale la fuga del conducente della [OSCURATO:PERSONA], identificato poi nell'[OSCURATO:PERSONA], e i collegamenti tra questi e l'[OSCURATO:PERSONA] che, seppure privo di patente, risultava essere il proprietario del veicolo che fungeva da staffetta, nonché convivente con l'[OSCURATO:PERSONA], rafforzava la prospettazione accusatoria dello stretto collegamento tra i due mezzi e della consapevolezza di ciascuno degli imputati di operare, anche una volta giunti a Taranto, per un obiettivo comune e dell'assoluta inverosimiglianza della difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] di volersi rifornire di marijuana, tenuto conto della presenza di un carico di cocaina di alcuni chilogrammi in attesa di essere veicolato e della simultanea presenza dei correi. 4.1 Rispetto a tale apparato argomentativo invero la difesa del ricorrente omette sostanzialmente di confrontarsi, limitandosi a evidenziare elementi di dettaglio, inidonei a scalfire la trama argomentativa del giudice di appello, quali il fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] non si era dato alla fuga e che lo stesso non aveva un mezzo di comunicazione per mantenere i contatti con il [OSCURATO:PERSONA] e che lo stesso si fosse proclamato innocente con i propri familiari negli incontri presso il luogo di reclusione. Tali circostanze venivano infatti ritenute irrilevanti ed inidonee a fornire una alternativa spiegazione del ruolo rivestito dall'imputato nella vicenda e sostanzialmente contrastate dalla motivazione dei giudici di merito che evidenziavano come l'[OSCURATO:PERSONA] fosse stato l'unico ad entrare nell'edificio, così da non avere una via di fuga e che dagli stessi colloqui intercettati risultavano elementi distonici, indicati da un familiare, ai quali il ricorrente non aveva saputo rispondere, trincerandosi dietro la propria strategia difensiva, mentre l'assenza di una linea dedicata con il [OSCURATO:PERSONA] non escludeva che ne potesse avere una l'[OSCURATO:PERSONA] ovvero che il viaggio di conserva fosse più che sufficiente per la funzione di staffetta. È noto infatti che esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità le doglianze che investano profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, che sono riservati alla cognizione del giudice di merito le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (sez. U. n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01). Difatti il controllo di legittimità non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019 - dep. 25/06/2019). 4.2 Il giudice di appello invero non è caduto in palesi contraddizioni né risultano dedotti profili di travisamento della prova storica e di quella logica idonei a disarticolare il ragionamento logico della pronuncia. 4.3 Infondata è altresì la articolazione con la quale il ricorrente deduce violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del concorso di minima importanza atteso che, una volta riconosciuta la veste di staffetta del rilevante carico di droga, risulta del tutto irrilevante discettare se fosse l'[OSCURATO:PERSONA] il capo equipaggio, ovvero l'organizzatore della spedizione, atteso che il contributo fornito dall'[OSCURATO:PERSONA] risultava di per sé decisivo in quanto funzionale alla movimentazione dello stupefacente e ad imprimerne l'ulteriore destinazione. Sul punto deve rammentarsi che questa Corte è costante nell'affermare che in tema di concorso di persone nel reato, allorché l'imputato abbia richiesto l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 c.p., non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla sua mancata concessione, nel caso in cui il giudice abbia posto in evidenza la gravità del fatto in relazione alle condotte di tutti gli imputati, non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell'evento (sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016 - dep. 14/11/2016, Siesto e altri, Rv. 26817601). Ciononostante, nel caso di specie, la Corte di appello ha comunque fornito una motivazione esplicita, priva di qualsivoglia vizio tale da comprometterne la tenuta logica, indicando il fondamentale rilievo della partecipazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione della ipotesi delittuosa. 5. Infondato risulta altresì il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Bledar. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto, come evidenziato al paragrafo 3.1 in relazione al ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA], il ricorrente espone una alternativa ricostruzione della vicenda, ad esso più favorevole, tesa ad escludere la sua presenza sul luogo di accertamento del reato, riproponendo argomentazioni fondate su dati di fatto assolutamente congetturali ed assertivi (l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto il veicolo di notte da tale Alessandro affinchè lo conducesse in Albania), privi di riscontro e soprattutto smentiti da pacifici dati documentali secondo cui il ricorrente aveva prenotato la partenza da Brindisi fin dal pomeriggio precedente, nonché adeguatamente contrastati dalla ricostruzione operata da entrambi i giudici di merito, perfettamente adente alle risultanze processuali. I giudici di merito hanno infatti ritenuto che, fin dall'inizio dell'operazione di trasporto dello stupefacente, il conducente del veicolo fosse l'[OSCURATO:PERSONA] in ragione dei suoi rapporti personali con l'[OSCURATO:PERSONA], del comune luogo di provenienza (Altamura), della ricorrenza di una procura a vendere l'autovettura rilasciata dall'[OSCURATO:PERSONA], del possesso delle chiavi dell'autovettura e del fatto che proprio l'[OSCURATO:PERSONA] si fosse poi imbarcato a Brindisi diretto in Albania, come peraltro programmato ancora prima della partenza verso Taranto. A tale proposito riteneva, in termini logici e coerenti, l'assoluta inverosimiglianza della presenza di un ulteriore intermediario nella movimentazione dell'autoveicolo, del quale l'[OSCURATO:PERSONA] aveva in origine la procura a vendere, l'interesse a portare in Albania ed il possesso. 5.1 Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo di ricorso con il quale si assume violazione di legge per non essere stato riconosciuta l'ipotesi di favoreggiamento reale, piuttosto che di concorso nel reato presupposto. Appare evidente la manifesta infondatezza del motivo dal momento che, una volta riconosciuto il ruolo di concorrente dell'[OSCURATO:PERSONA] nel reato presupposto, quale conducente del veicolo che fungeva da staffetta al veicolo con il quale veniva operato il trasporto di eroina, risulta esclusa, per espressa previsione normativa, l'ipotesi di favoreggiamento reale, che si sarebbe realizzata semmai nel caso in cui l'[OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuto sul luogo di accertamento del reato in un secondo momento, al fine di rimuovere il veicolo [OSCURATO:PERSONA], ipotesi questa neppure implicitamente svolta nelle difese dell'imputato il quale ha sostenuto, con versioni modificate, di avere ricevuto il veicolo da tale Alessandro prima a Taranto e poi ad Altamura. Sotto altro profilo va ribadito come la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo privo di qualsivoglia efficacia causale, il secondo richiede un comportamento partecipativo positivo, morale e materiale all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento ed il controllo della droga, assicurando all'altro concorrente anche implicitamente una collaborazione sulla quale questi può contare (sez.4, 22.1.2010 n.4948, Porcheddu ed altro, Rv.246649; 20.11.2020 n.34754, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280244; sez.3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.34985, Caradonna ed Altro, Rv.264454), agevolazione nella specie consistita nell'avere svolto funzione di scorta o di staffetta al veicolo adibito al trasporto della droga. 6. Infondate sono invece le articolazioni concernenti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata. Quanto al primo profilo II trattamento sanzionatorio è stato attestato nei limiti minimi-medi edittali mentre del tutto logicamente è stata argomentata la esclusione delle circostanze attenuanti in ragione della particolare gravità del reato commesso, dell'assenza di comportamenti processuali da valorizzare ma, al contrario di precedenti concernenti l'occultamento della propria identità personale e la resistenza a pubblico ufficiale, e di un significativo profilo doloso desumibile dalle caratteristiche dell'azione criminosa che denotava scaltrezza e non occasionalita'. Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero al giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). 6.1 Quanto alla misura di sicurezza dell'espulsione la Corte di Appello ha logicamente tratto spunti dal fatto che, a parte la gravità della condotta che denota connessioni con ambienti criminali pugliesi di rilevantissimo spessore in ragione delle modalità della condotta e del quantitativo di eroina sequestrata (in chilogrammi), l'ISMAILA3 ha precedenti penali che denotano la pervicacia nell'occultare la sua presenza nel territorio nazionale e a opporsi all'attività della polizia giudiziaria (mediante resistenza), rendendo in tale modo palese la pericolosità della sua permanenza, una volta scontata la pena per il grave fatto di droga, nel territorio nazionale, in cui ha dimostrato di sapersi muovere e uscire con grande facilità anche in occasione del reato di cui ai ricorsi in esame. 7. In conclusione i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] Gynter e di [OSCURATO:PERSONA] Bledar devono essere rigettati ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali, mentre a fronte della pronuncia di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Marius, alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali segue altresì quella al versamento di una somma di denaro, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero al riguardo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] M