CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2021
Cassazione n. 40404/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2017 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Torino, in data 19.10.1975, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in concorso in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, lamentando vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena in misura non corrispondente al minimo edittale. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per l'assoluta genericità dei motivi su cui si fonda, in violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che il relativo atto scritto contenga, a pena di inammissibilità, l'enunciazione specifica, tra l'altro, "dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito anche dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa. L'assoluta genericità dei motivi di ricorso, peraltro, si apprezza in modo particolare in presenza di una specifica motivazione con cui la corte territoriale ha compiutamente illustrato le ragioni poste alla base della determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, facendo specifico riferimento, in applicazione dei parametri di cui all'art. 133, c.p., alla oggettiva gravità dei fatti e alla personalità del Cadeddu (cfr. p. 2). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13.7.2021. Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Filsore [OSCURATO:PERSONA] D