CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 01666/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se le conclusioni del PG 3,0bk • " CA-01.9_ a4'.140 eLL rel os- Qii...Q.21,o ,R& Q2z).1th.‹..2.zr-3 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 marzo 2021, il Tribunale di sorveglianza di Salerno dichiarava inammissibile la domanda di detenzione domiciliare formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], perché la pena residua inflitta alla predetta con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno del 17.12.2019 per il reato di cui ali artt. 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], era superiore ad anni due di reclusione; con il medesimo provvedimento rigettava le richieste di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, ovvero di semilibertà. 2. Avverso detta ordinanza la condannata .ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo "violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 27 Cost. e 47 e 50 0.P.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione". Ha, al riguardo, osservato che la restrizione carceraria è misura di extrema ratio; che la Siciliano, dopo la commissione dei fatti reato per cui è intervenuta condanna, avrebbe posto in essere una "buona condotta processuale", ammettendo gli addebiti e, nei limiti delle sue possibilità economiche, effettuato un atto di liberalità in favore dell'associazione vittime del dolore; che nel corso dell'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, la stessa avrebbe tenuto regolare condotta, occupandosi della figlia adolescente e rieducandosi in vista della possibilità di potere essere autorizzata a svolgere attività lavorativa, avendo ottenuto la disponibilità di essere assunta come segretaria stipendiata presso un'associazione di volontariato. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso non è fondato e, pertanto, non merita accoglimento. E in vero, il Tribunale ha ritenuto che Siciliano non fosse meritevole della concessione delle invocate misure alternative alla detenzione, in considerazione dalla particolare gravità dei fatti per cui era intervenuta condanna, consistiti nel tentativo di introdurre all'interno di un istituto penitenziario un ingente quantitativo di sostanza stupefacente e un telefono cellulare, nonché della circostanza che, nei confronti della predetta, risultava pendente procedimento penale, in relazione al quale aveva subito condanna in primo grado alla pena di anni uno, mesi due di reclusione e, altresì, una denuncia della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per violazione della normativa in materia di armi; ha aggiunto che detti elementi inducevano a reputare necessario sottoporre la Siciliano a un congruo periodo di osservazione intramuraria, al fine di verificarne l'effettiva maturazione circa le gravi condotte poste in essere.Ebbene, tale motivazione è, a giudizio del Collegio, idonea a sorreggere la decisione adottata, atteso che il Tribunale ha messo in rilievo la particolare gravità delle condotte delittuose poste in essere dalla Siciliano, attribuendo a detto dato valore preminente e assorbente rispetto a ogni altra considerazione, come appare chiaro dall'affermazione in precedenza riportata, secondo cui, al fine di verificare l'effettiva maturazione circa le gravi condotte poste in essere, era necessario sottoporre la condannata a un congruo periodo di osservazione intramuraria. Né tale argomentare risulta affetto da vizi giuridici di sorta, essendo il giudizio del Tribunale di sorveglianza espressione del giudizio discrezionale tipico del giudice del merito che, se adeguatamente e congruamente motivato - come nel caso di specie - resiste alle censure difensive che finiscono per prospettare una diversa e più favorevole valutazione degli elementi procedimentali. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 3 novembre 2021