CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 28078/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4182/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] soc. coop., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 370/2023 emessa dalla Corte di appello di Campobasso il 4 dicembre 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte Sez. I – RG 4182/2024 camera di consiglio 17.9.2025 1 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 4182/2024 Numero sezionale 3028/2025 Numero di raccolta generale 28078/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 di appello di Campobasso pubblicata il 4 dicembre 2023, con cui è stato respinto il proprio gravame avverso l’ordinanza ex art. 702-ter pronunciata in primo grado dal Tribunale del capoluogo molisano. La controversia attiene agli addebiti operati su due conti correnti intrattenuti dalla nominata società. 2. ― Il ricorso per cassazione è articolato in un solo motivo ed è resistito con controricorso da [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] soc. coop.. E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. La banca controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― La proposta ha il tenore che segue. «[V]iene denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.; «la Corte di appello avrebbe «fatto errata valutazione del corredo probatorio agli atti del giudizio, nella specie della CTU espletata, nonché errata e falsa applicazione del principio onus probandi incumbit ei qui dicit di cui all’art. 2697 c.c.»; si deduce, in particolare, che la documentazione mancante, di cui ha dato atto la Corte di merito sulla scorta dell’esperita consulenza tecnica, sarebbe riferibile, oltre che al conto corrente n. 458372, anche al conto corrente n. 471926, in relazione al quale la banca aveva proposto domanda riconvenzionale; «il motivo è inammissibile; «si legge nella sentenza impugnata che con riferimento alle deduzioni ed eccezioni sollevate da parte appellante sulla domanda riconvenzionale proposta dalla banca in primo grado ‘tale domanda ha riguardato il c/c n. 471926, mentre le carenze documentali rilevate dal CTU e di cui riferisce l’appellante riguardano il c/c n. 458372 che non è stato oggetto di domanda riconvenzionale’: la censura odierna si risolve, Sez. I – RG 4182/2024 camera di consiglio 17.9.2025 2 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 4182/2024 Numero sezionale 3028/2025 Numero di raccolta generale 28078/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 dunque, in una non consentita confutazione dell’accertamento di fatto quanto all’inerenza delle carenze documentali (imputate dalla Corte di appello al solo conto corrente n. 458372); «si osserva, al riguardo, che al giudice di legittimità non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 22 novembre 2023, n. 32505; Cass. 7 aprile 2017, n. 9097); «si evidenzia, poi, che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18092; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395); «infine, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile avanti alla S.C. solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato ― in assenza di diversa indicazione normativa ― secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della Sez. I – RG 4182/2024 camera di consiglio 17.9.2025 3 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 4182/2024 Numero sezionale 3028/2025 Numero di raccolta generale 28078/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass.9 giugno 2021, n. 16016). 2. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili tali argomentazioni, rispetto alle quali la ricorrente nulla ha opposto. In realtà, la censura investe supposti errori in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel valutare la documentazione contabile portata al suo esame. L’equivoco in cui fosse incorsa la Corte distrettuale nell’individuare il conto cui si riferivano le carenze documentali di risolverebbe, del resto, in un travisamento: ebbene, il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. Sez. U. 5 marzo 2024, n. 5792): ma la ricorrente non ha formulato censure in questo secondo senso; segnatamente non ha lamentato il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.. 3. ― Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. 4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art.96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del Sez. I – RG 4182/2024 camera di consiglio 17.9.2025 4 F i r m a t o D a : M A U R O D I M A R Z I O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 0 7 6 5 5 b d a 8 e c 6 d 0 2 Numero registro generale 4182/2024 Numero sezionale 3028/2025 Numero di raccolta generale 28078/2025 Data pubblicazione 22/10/2025 giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di euro 6.000,00; condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.