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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 2021

Cassazione n. 43591/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 7 maggio 2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Marco dall'Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 74, commi 2, 3, 4, e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 11), 81 cpv, 110, e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 18), in relazione ai quali, e per quanto rileva in questa Sede, è stata anche contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per avere commesso il fatto con metodo mafioso e, comunque, al fine di agevolare l'associazione mafiosa di cui al capo 1.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Con il primo ed il terzo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari ed alla presunzione di sussistenza delle stesse.

Con riferimento al primo profilo, si pone l'accento sul tempo trascorso (oltre due anni) dai fatti in contestazione e sull'assenza durante tale periodo di ulteriori condotte illecite del ricorrente.

Quanto al secondo profilo, si rileva l'omessa valutazione delle caratteristiche concrete delle singole condotte riconducibili esclusivamente nell'alveo del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso si deducono i vizi cumulativi di violazione di legge e di illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo, all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ed alle altre aggravanti contestate, essendo ravvisabili, come ammesso dallo stesso ricorrente, esclusivamente gli elementi indiziari del reato di cessione di sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi dedotti.

Il ricorrente, infatti, si è limitato a riproporre, con argomentazioni evanescenti, le stesse censure già formulate in sede di riesame, omettendo ogni confronto critico con la motivazione dell'ordinanza impugnata.

2. Per ragioni di ordine logico, si procede preliminarmente all'esame del secondo motivo di ricorso avente ad oggetto le censure di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità del quadro indiziario a carico del Piccione.

Secondo la prospettazione difensiva, al di là delle condotte criminose ammesse dallo stesso A Piccione (cessione di sostanze stupefacenti), l'ordinanza impugnata sarebbe priva di un adeguato apparato argomentativo, e viziata da illogicità e contraddittorietà evidente, in merito alla sussistenza della consorteria criminale di cui il Tribunale avrebbe omesso di descrivere anche i presupposti essenziali, quali, ad esempio, la sussistenza di una ripartizione dei ruoli o di una cassa comune.

Si assume, inoltre, la mancanza di un'adeguata motivazione in merito alle circostanze aggravanti.

Il motivo è inammissibile per la genericità del suo contenuto.

Nella giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, è stato, infatti, affermato che in tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112; Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, dep. 2010, Valentini, Rv. 245907).

Ad ogni buon conto, quanto al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, va richiamato l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165; Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491).

E' stato, inoltre, affermato che ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796).

L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche e, con adeguate argomentazioni, prive di illogicità o contraddittorietà evidenti, ha ricostruito la struttura della consorteria, il suo legame con la consorteria mafiosa di cui al capo 1 ed il ruolo di partecipe del Piccione.

Al riguardo, peraltro, le motivazioni dell'ordinanza si integrano con quelle dell'ordinanza genetica cui la prima fa ampio rinvio, costituendo, dunque, un unico corpo argomentativo.

Il procedimento nasce da un'indagine condotta dal Commissariato di P.S. di Leonforte e dalla [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Enna che ha fatto luce sui legami esistenti tra il sodalizio volto al traffico di sostanze stupefacenti, diretto e organizzato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (entrambi ritenuti partecipi della consorteria mafiosa di cui al capo 1), di cui, secondo l'imputazione provvisoria, si ritiene partecipe il Piccione, e la consorteria mafiosa della famiglia Fiorenza, articolazione di "[OSCURATO:PERSONA]".

Il compendio indiziario si fonda sugli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, sulle operazioni di video ripresa, sui servizi di osservazione e pedinamento e sui sequestri di sostanza stupefacente effettuati nel corso di tali operazioni.

Dalle risultanze di tali indagini, l'ordinanza impugnata, confermando le valutazioni già espresse dal Giudice per le indagini preliminari con l'ordinanza genetica, ha tratto gli elementi - che il ricorrente non si perita di contestare - per ritenere sussistente un quadro gravemente indiziario in merito alla sussistenza di una consorteria criminale diretta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e volta al traffico di sostanze di sostanze stupefacenti di varia natura (hashish, marijuana e cocaina).

E' stato, inoltre, ricostruito il ruolo "direzionale" svolto da Saimon ed [OSCURATO:PERSONA] - entrambi indagati per associazione a delinquere di stampo mafioso nell'ambito del procedimento denominato "[OSCURATO:PERSONA]" - i quali, sebbene detenuti, si sarebbero adoperati per reperire nuovi canali di approvvigionamento di droga .

In particolare, quanto all'organigramma associativo, oltre al ruolo direttivo svolto da Cocuzza e Maugeri, sono stati individuati altri due livelli, uno dedito al rifornimento di sostanze stupefacente - del quale farebbero parte, oltre ai citati Cocuzza e Maugeri, tra gli altri, anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, con riferimento all'"area catanese", [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e l'altro dedito al commercio al dettaglio della droga, di cui farebbero, invece, parte, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], i fratelli Pietro e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il ruolo di partecipe del Piccione è stato desunto dalle conversazioni telefoniche intercettate, sulle quali si sofferma ampiamente il Tribunale del riesame, e sui servizi di osservazione e pedinamento, da cui è emerso: a) il rapporto del ricorrente con la famiglia mafiosa dei Fiorenza di Leonforte e, in particolare con [OSCURATO:PERSONA], dal momento che il suo nome è stato rinvenuto nell'agenda sequestrata a Fiorenza nel procedimento denominato [OSCURATO:PERSONA] nella lista dei debitori del Fiorenza; b) il rapporto del ricorrente con il Cocuzza.

Particolare rilevanza è stata, infatti, attribuita alle conversazioni del Piccione con Cocuzza in merito all'attività di smercio della droga da parte del ricorrente e del fratello, sintomatiche sia della subordinazione di questi ultimi al primo che della partecipazione del sodalizio ai proventi dell'attività di spaccio.

Si richiamano, ad esempio: la conversazione del 16 febbraio 2018 in cui i due fratelli Piccione discutono dell'inadempimento di un loro "cliente", [OSCURATO:PERSONA], a causa del quale gli stessi erano in ritardo nel pagamento della quota dovuta a Cocuzza; la conversazione del 29 settembre 2017 in cui il ricorrente manifesta la sua disponibilità per ogni necessità del Cocuzza cui fa seguito altra conversazione ambientale relativa ad un incontro tra il ricorrente ed il Cocuzza nel corso del quale i due contavano del denaro, per un totale di trecentocinquanta euro; la conversazione del 17 marzo 2018 in cui il ricorrente chiede al Cocuzza il permesso di rifornirsi dal fidanzato della sorella; la conversazione dell'Il novembre 2017 in cui il ricorrente viene presentato da Cocuzza, presente anche [OSCURATO:PERSONA], ad uno dei fornitori catanesi ed autorizzato a recarsi direttamente da lui; c) il coinvolgimento del Piccione nelle questioni interne al sodalizio, desunto, ad esempio, dalle conversazioni in cui il Cocuzza lo mette al corrente del protrarsi dell'inadempimento dell'Ilardi nel saldare il proprio debito verso i Fiorenza (in una conversazione il ricorrente parla del recupero dei soldi da mandare "dentro", evidentemente riferendosi all'invio del denaro in carcere ai Fiorenza che erano detenuti) o dell'arresto di altro sodale, [OSCURATO:PERSONA] (conversazione del 2 febbraio 2018).

In tale ultima circostanza, secondo quanto si legge nell'ordinanza genetica, il Cocuzza non riferiva il nome del soggetto arrestato riferendosi a questo con l'espressione "Quello che mi dà il materiale", ma ciò non impediva al Piccione di individuarne immediatamente l'identità. d) la posizione di subordinazione del Piccione al Cocuzza.

Si richiama in particolare: la conversazione del 2 novembre 2017 in cui quest'ultimo rimprovera duramente il ricorrente; la conversazione del 10 aprile 2019 in cui il Cocuzza dava istruzioni al Piccione, riferendosi anche al fratello, in merito alla vendita al dettaglio della droga di cui doveva pretendere l'immediato pagamento. 2.2 Sulla base di tali elementi di fatto l'ordinanza impugnata ha condivisibilmente ravvisato la sussistenza di un quadro gravemente indiziario in ordine alla partecipazione del Piccione alla consorteria criminale.In particolare, l'intraneità del Piccione all'associazione finalizzata al narcotraffico è stata correttamente desunta dalla sua "messa a disposizione" del sodalizio con il ruolo, svolto unitamente al fratello Salvatore, di spacciatore al dettaglio della sostanza, in posizione chiaramente subordinata ai vertici e, in particolare, al Cocuzza dal quale riceveva istruzioni in merito ai canali di approvvigionamento da cui rifornirsi, alle modalità di vendita, nonché dalla sua conoscenza delle dinamiche interne al sodalizio.

Il ricorrente, dal canto suo, non ha formulato alcuna specifica contestazione in relazione all'esistenza dei fatti sopra indicati o alla lettura fornitane dall'ordinanza impugnata, limitandosi ad insistere sulla sola configurabilità della condotta di cessione di sostanze stupefacenti che, peraltro, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non è stata mai ammessa dal Piccione (risulta, infatti, dall'ordinanza impugnata che, in sede di interrogatorio di garanzia, il ricorrente si è limitato ad ammettere il consumo di sostanze stupefacenti, negando di conoscere il Cocuzza).

Così facendo, il Tribunale ha fatto buon governo dei criteri ermeneutici elaborati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte che considera la commissione dei reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, non quale prova autonoma della commissione del reato associativo, bensì quale indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione.

E' stato, infatti, più volte affermato che la ripetuta commissione, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, di reati-fine integra, per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo, superabili solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi e fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato "de quo", non può consistere nell'allegazione della limitata durata dei rapporti intercorsi (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 02; Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346; Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010, Sindyal, Rv. 246441).

Si è, inoltre, riconosciuto che anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 9/5/2019, Cruzado, Rv. 276701-06; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, Policastri, Rv. 265890; Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand, Rv. 257800; Sez. 4, n. 45128 del 11/11/2008, Buccheri, Rv. 241927).

In ogni caso, per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale ma è, comunque, necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza dell'associazione in un dato momento storico (così Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257905; Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, Borraccino, Rv. 263662), e, sotto il profilo soggettivo, sia sorretto dalla consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645). 2.3 Parimenti adeguata è la motivazione concernente le circostanze aggravanti, contestata dal ricorrente in termini assolutamente generici.

In particolare, quanto all'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, sono state considerate la accertata disponibilità di armi in capo al Cocuzza (al quale è stata sequestrata in data 17 aprile 2019), al Nicolosi (che l'aveva ceduta al primo) e ad [OSCURATO:PERSONA] che in una conversazione diceva di essere pronto a confrontarsi, armato di pistola, con gli associati che avevano messo in dubbio la sua affidabilità.

Sono state, inoltre, considerate la conversazione in cui il sodale Virzì condivideva con il Cocuzza il progetto di eliminare Ilardi e la consapevolezza da parte degli associati, ivi compreso l'odierno ricorrente, del nesso organico-funzionale tra l'associazione e la famiglia mafiosa dei Fiorenza.

Le spiccate interrelazioni tra i due sodalizi, sono state, inoltre, considerate quale fondamento da cui desumere gli elementi dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen.

A conferma del legame tra le due consorterie, sono stati, in particolare, valorizzati i costanti "rapporti informativi" tra Cocuzza e i due fratelli Fiorenza, che, pur detenuti in carcere, continuavano ad impartire direttive sul traffico di droga impegnandosi personalmente nella ricerca di altri canali di approvvigionamento; la conversazione tra Cocuzza ed il capofamiglia [OSCURATO:PERSONA] al quale riferiva del reclutamento di [OSCURATO:PERSONA] successivamente all'arresto del Nicolosi; la conversazione del 6 agosto 2017 in cui il Piccione, discutendo con Cocuzza di questioni relative al traffico di stupefacenti ed al sostegno economico da destinare ai Fiorenza (all'epoca detenuti), auspicava la riscossione del credito da questi vantato verso Ilardi.

3. Passando all'esame del primo e del terzo motivo, con i quali si censurano le valutazioni in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, ritiene il Collegio che anche questi non superano il vaglio di ammissibilità in quanto generici e manifestamente infondati.

Il ricorrente, infatti, omettendo ogni dovuto confronto sia con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata che con l'operatività nel caso di specie, della duplice presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., insiste sul solo fattore temporale, essendo decorsi più di due anni dalle condotte descritte nell'imputazione provvisoria.

Innanzitutto, rileva il Collegio che dall'analisi delle imputazioni provvisorie formulate nei confronti del Piccione risulta che la contestazione relativa al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 riguarda il periodo da settembre 2017 ad aprile 2019.

Il tempo trascorso dai fatti non risulta, dunque, particolarmente significativo al fine di costituire un'idonea prova contraria ai fini del superamento del regime presuntivo stabilito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza; ne deriva che, per giungere al superamento di tale presunzione, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento della situazione di dubbio (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434).

Va, inoltre, considerato che l'ordinanza impugnata, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, ha ritenuto sussistente un pericolo concreto ed attuale di reiterazione della condotta criminosa ponendo, in particolare, l'accento sui seguenti elementi: il carattere continuativo dell'attività di spaccio svolta dal ricorrente; la sua vicinanza ai vertici dell'associazione ed in particolare al Cocuzza, la realizzazione di tale attività in un contesto organizzato e con professionalità ed i pregiudizi di polizia a carico del ricorrente anche di carattere specifico.

Così facendo, il Tribunale non è incorso in alcuna violazione di legge, avendo formulato una prognosi di pericolosità sulla base di specifici elementi di fatto idonei a neutralizzare la valenza contraria del solo dato concernente il mero decorso del tempo.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui si trova ristretto l'indagato perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato art. 94.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 7 maggio 2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Marco dall'Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 74, commi 2, 3, 4, e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 11), 81 cpv, 110, e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 18), in relazione ai quali, e per quanto rileva in questa Sede, è stata anche contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per avere commesso il fatto con metodo mafioso e, comunque, al fine di agevolare l'associazione mafiosa di cui al capo 1. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Con il primo ed il terzo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari ed alla presunzione di sussistenza delle stesse. Con riferimento al primo profilo, si pone l'accento sul tempo trascorso (oltre due anni) dai fatti in contestazione e sull'assenza durante tale periodo di ulteriori condotte illecite del ricorrente. Quanto al secondo profilo, si rileva l'omessa valutazione delle caratteristiche concrete delle singole condotte riconducibili esclusivamente nell'alveo del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso si deducono i vizi cumulativi di violazione di legge e di illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo, all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ed alle altre aggravanti contestate, essendo ravvisabili, come ammesso dallo stesso ricorrente, esclusivamente gli elementi indiziari del reato di cessione di sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi dedotti. Il ricorrente, infatti, si è limitato a riproporre, con argomentazioni evanescenti, le stesse censure già formulate in sede di riesame, omettendo ogni confronto critico con la motivazione dell'ordinanza impugnata. 2. Per ragioni di ordine logico, si procede preliminarmente all'esame del secondo motivo di ricorso avente ad oggetto le censure di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità del quadro indiziario a carico del Piccione. Secondo la prospettazione difensiva, al di là delle condotte criminose ammesse dallo stesso A Piccione (cessione di sostanze stupefacenti), l'ordinanza impugnata sarebbe priva di un adeguato apparato argomentativo, e viziata da illogicità e contraddittorietà evidente, in merito alla sussistenza della consorteria criminale di cui il Tribunale avrebbe omesso di descrivere anche i presupposti essenziali, quali, ad esempio, la sussistenza di una ripartizione dei ruoli o di una cassa comune. Si assume, inoltre, la mancanza di un'adeguata motivazione in merito alle circostanze aggravanti. Il motivo è inammissibile per la genericità del suo contenuto. Nella giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, è stato, infatti, affermato che in tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112; Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, dep. 2010, Valentini, Rv. 245907). Ad ogni buon conto, quanto al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, va richiamato l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165; Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491). E' stato, inoltre, affermato che ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796). L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche e, con adeguate argomentazioni, prive di illogicità o contraddittorietà evidenti, ha ricostruito la struttura della consorteria, il suo legame con la consorteria mafiosa di cui al capo 1 ed il ruolo di partecipe del Piccione. Al riguardo, peraltro, le motivazioni dell'ordinanza si integrano con quelle dell'ordinanza genetica cui la prima fa ampio rinvio, costituendo, dunque, un unico corpo argomentativo. Il procedimento nasce da un'indagine condotta dal Commissariato di P.S. di Leonforte e dalla [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Enna che ha fatto luce sui legami esistenti tra il sodalizio volto al traffico di sostanze stupefacenti, diretto e organizzato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (entrambi ritenuti partecipi della consorteria mafiosa di cui al capo 1), di cui, secondo l'imputazione provvisoria, si ritiene partecipe il Piccione, e la consorteria mafiosa della famiglia Fiorenza, articolazione di "[OSCURATO:PERSONA]". Il compendio indiziario si fonda sugli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, sulle operazioni di video ripresa, sui servizi di osservazione e pedinamento e sui sequestri di sostanza stupefacente effettuati nel corso di tali operazioni. Dalle risultanze di tali indagini, l'ordinanza impugnata, confermando le valutazioni già espresse dal Giudice per le indagini preliminari con l'ordinanza genetica, ha tratto gli elementi - che il ricorrente non si perita di contestare - per ritenere sussistente un quadro gravemente indiziario in merito alla sussistenza di una consorteria criminale diretta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e volta al traffico di sostanze di sostanze stupefacenti di varia natura (hashish, marijuana e cocaina). E' stato, inoltre, ricostruito il ruolo "direzionale" svolto da Saimon ed [OSCURATO:PERSONA] - entrambi indagati per associazione a delinquere di stampo mafioso nell'ambito del procedimento denominato "[OSCURATO:PERSONA]" - i quali, sebbene detenuti, si sarebbero adoperati per reperire nuovi canali di approvvigionamento di droga . In particolare, quanto all'organigramma associativo, oltre al ruolo direttivo svolto da Cocuzza e Maugeri, sono stati individuati altri due livelli, uno dedito al rifornimento di sostanze stupefacente - del quale farebbero parte, oltre ai citati Cocuzza e Maugeri, tra gli altri, anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, con riferimento all'"area catanese", [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e l'altro dedito al commercio al dettaglio della droga, di cui farebbero, invece, parte, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], i fratelli Pietro e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il ruolo di partecipe del Piccione è stato desunto dalle conversazioni telefoniche intercettate, sulle quali si sofferma ampiamente il Tribunale del riesame, e sui servizi di osservazione e pedinamento, da cui è emerso: a) il rapporto del ricorrente con la famiglia mafiosa dei Fiorenza di Leonforte e, in particolare con [OSCURATO:PERSONA], dal momento che il suo nome è stato rinvenuto nell'agenda sequestrata a Fiorenza nel procedimento denominato [OSCURATO:PERSONA] nella lista dei debitori del Fiorenza; b) il rapporto del ricorrente con il Cocuzza. Particolare rilevanza è stata, infatti, attribuita alle conversazioni del Piccione con Cocuzza in merito all'attività di smercio della droga da parte del ricorrente e del fratello, sintomatiche sia della subordinazione di questi ultimi al primo che della partecipazione del sodalizio ai proventi dell'attività di spaccio. Si richiamano, ad esempio: la conversazione del 16 febbraio 2018 in cui i due fratelli Piccione discutono dell'inadempimento di un loro "cliente", [OSCURATO:PERSONA], a causa del quale gli stessi erano in ritardo nel pagamento della quota dovuta a Cocuzza; la conversazione del 29 settembre 2017 in cui il ricorrente manifesta la sua disponibilità per ogni necessità del Cocuzza cui fa seguito altra conversazione ambientale relativa ad un incontro tra il ricorrente ed il Cocuzza nel corso del quale i due contavano del denaro, per un totale di trecentocinquanta euro; la conversazione del 17 marzo 2018 in cui il ricorrente chiede al Cocuzza il permesso di rifornirsi dal fidanzato della sorella; la conversazione dell'Il novembre 2017 in cui il ricorrente viene presentato da Cocuzza, presente anche [OSCURATO:PERSONA], ad uno dei fornitori catanesi ed autorizzato a recarsi direttamente da lui; c) il coinvolgimento del Piccione nelle questioni interne al sodalizio, desunto, ad esempio, dalle conversazioni in cui il Cocuzza lo mette al corrente del protrarsi dell'inadempimento dell'Ilardi nel saldare il proprio debito verso i Fiorenza (in una conversazione il ricorrente parla del recupero dei soldi da mandare "dentro", evidentemente riferendosi all'invio del denaro in carcere ai Fiorenza che erano detenuti) o dell'arresto di altro sodale, [OSCURATO:PERSONA] (conversazione del 2 febbraio 2018). In tale ultima circostanza, secondo quanto si legge nell'ordinanza genetica, il Cocuzza non riferiva il nome del soggetto arrestato riferendosi a questo con l'espressione "Quello che mi dà il materiale", ma ciò non impediva al Piccione di individuarne immediatamente l'identità. d) la posizione di subordinazione del Piccione al Cocuzza. Si richiama in particolare: la conversazione del 2 novembre 2017 in cui quest'ultimo rimprovera duramente il ricorrente; la conversazione del 10 aprile 2019 in cui il Cocuzza dava istruzioni al Piccione, riferendosi anche al fratello, in merito alla vendita al dettaglio della droga di cui doveva pretendere l'immediato pagamento. 2.2 Sulla base di tali elementi di fatto l'ordinanza impugnata ha condivisibilmente ravvisato la sussistenza di un quadro gravemente indiziario in ordine alla partecipazione del Piccione alla consorteria criminale.In particolare, l'intraneità del Piccione all'associazione finalizzata al narcotraffico è stata correttamente desunta dalla sua "messa a disposizione" del sodalizio con il ruolo, svolto unitamente al fratello Salvatore, di spacciatore al dettaglio della sostanza, in posizione chiaramente subordinata ai vertici e, in particolare, al Cocuzza dal quale riceveva istruzioni in merito ai canali di approvvigionamento da cui rifornirsi, alle modalità di vendita, nonché dalla sua conoscenza delle dinamiche interne al sodalizio. Il ricorrente, dal canto suo, non ha formulato alcuna specifica contestazione in relazione all'esistenza dei fatti sopra indicati o alla lettura fornitane dall'ordinanza impugnata, limitandosi ad insistere sulla sola configurabilità della condotta di cessione di sostanze stupefacenti che, peraltro, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non è stata mai ammessa dal Piccione (risulta, infatti, dall'ordinanza impugnata che, in sede di interrogatorio di garanzia, il ricorrente si è limitato ad ammettere il consumo di sostanze stupefacenti, negando di conoscere il Cocuzza). Così facendo, il Tribunale ha fatto buon governo dei criteri ermeneutici elaborati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte che considera la commissione dei reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, non quale prova autonoma della commissione del reato associativo, bensì quale indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione. E' stato, infatti, più volte affermato che la ripetuta commissione, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, di reati-fine integra, per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo, superabili solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi e fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato "de quo", non può consistere nell'allegazione della limitata durata dei rapporti intercorsi (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 02; Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346; Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010, Sindyal, Rv. 246441). Si è, inoltre, riconosciuto che anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 9/5/2019, Cruzado, Rv. 276701-06; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, Policastri, Rv. 265890; Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand, Rv. 257800; Sez. 4, n. 45128 del 11/11/2008, Buccheri, Rv. 241927). In ogni caso, per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale ma è, comunque, necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza dell'associazione in un dato momento storico (così Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257905; Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, Borraccino, Rv. 263662), e, sotto il profilo soggettivo, sia sorretto dalla consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645). 2.3 Parimenti adeguata è la motivazione concernente le circostanze aggravanti, contestata dal ricorrente in termini assolutamente generici. In particolare, quanto all'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, sono state considerate la accertata disponibilità di armi in capo al Cocuzza (al quale è stata sequestrata in data 17 aprile 2019), al Nicolosi (che l'aveva ceduta al primo) e ad [OSCURATO:PERSONA] che in una conversazione diceva di essere pronto a confrontarsi, armato di pistola, con gli associati che avevano messo in dubbio la sua affidabilità. Sono state, inoltre, considerate la conversazione in cui il sodale Virzì condivideva con il Cocuzza il progetto di eliminare Ilardi e la consapevolezza da parte degli associati, ivi compreso l'odierno ricorrente, del nesso organico-funzionale tra l'associazione e la famiglia mafiosa dei Fiorenza. Le spiccate interrelazioni tra i due sodalizi, sono state, inoltre, considerate quale fondamento da cui desumere gli elementi dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen. A conferma del legame tra le due consorterie, sono stati, in particolare, valorizzati i costanti "rapporti informativi" tra Cocuzza e i due fratelli Fiorenza, che, pur detenuti in carcere, continuavano ad impartire direttive sul traffico di droga impegnandosi personalmente nella ricerca di altri canali di approvvigionamento; la conversazione tra Cocuzza ed il capofamiglia [OSCURATO:PERSONA] al quale riferiva del reclutamento di [OSCURATO:PERSONA] successivamente all'arresto del Nicolosi; la conversazione del 6 agosto 2017 in cui il Piccione, discutendo con Cocuzza di questioni relative al traffico di stupefacenti ed al sostegno economico da destinare ai Fiorenza (all'epoca detenuti), auspicava la riscossione del credito da questi vantato verso Ilardi. 3. Passando all'esame del primo e del terzo motivo, con i quali si censurano le valutazioni in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, ritiene il Collegio che anche questi non superano il vaglio di ammissibilità in quanto generici e manifestamente infondati. Il ricorrente, infatti, omettendo ogni dovuto confronto sia con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata che con l'operatività nel caso di specie, della duplice presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., insiste sul solo fattore temporale, essendo decorsi più di due anni dalle condotte descritte nell'imputazione provvisoria. Innanzitutto, rileva il Collegio che dall'analisi delle imputazioni provvisorie formulate nei confronti del Piccione risulta che la contestazione relativa al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 riguarda il periodo da settembre 2017 ad aprile 2019. Il tempo trascorso dai fatti non risulta, dunque, particolarmente significativo al fine di costituire un'idonea prova contraria ai fini del superamento del regime presuntivo stabilito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza; ne deriva che, per giungere al superamento di tale presunzione, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento della situazione di dubbio (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434). Va, inoltre, considerato che l'ordinanza impugnata, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, ha ritenuto sussistente un pericolo concreto ed attuale di reiterazione della condotta criminosa ponendo, in particolare, l'accento sui seguenti elementi: il carattere continuativo dell'attività di spaccio svolta dal ricorrente; la sua vicinanza ai vertici dell'associazione ed in particolare al Cocuzza, la realizzazione di tale attività in un contesto organizzato e con professionalità ed i pregiudizi di polizia a carico del ricorrente anche di carattere specifico. Così facendo, il Tribunale non è incorso in alcuna violazione di legge, avendo formulato una prognosi di pericolosità sulla base di specifici elementi di fatto idonei a neutralizzare la valenza contraria del solo dato concernente il mero decorso del tempo. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui si trova ristretto l'indagato perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato art. 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
Sentenza Cassazione n. 43591/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris