CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2021
Cassazione n. 38223/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di MACOMERdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Macomer ha — per quanto di interesse in questa sede- assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di lesioni volontarie. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari denunziando vizi motivazionali. Il ricorso è inammissibile perché le censure proposte sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione nel merito e in relazione alle prove, non consentita a questa Corte. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così d (so in Roma, il 11 maggio 2021 Il cons liere estensore Il Presidente