Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 29388/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso 11987-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' VITO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], PALAllO LUCIO, PALAllO ANTONIO, PALAllO GIOVANNI in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], - intimati - avverso la sentenza n. 4143/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/07/2015 R.G.N. 11799/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto a vari titolari di prestazione pensionistica già dipendenti del Banco di Napoli, cui è succeduta [OSCURATO:PERSONA] spa, le differenze pensionistiche conseguenti al diritto, affermato da una sentenza passa in giudicato, alla conservazione della perequazione automatica delle pensioni come disciplinata anteriormente all'entrata in vigore del d.

Igs. n.503/92.

Per quanto qui di interesse, la Corte riteneva che il giudicato non potesse essere intaccato dal successivo arti., co.55

I. n.243/04, sicché tale giudicato, che aveva acclarato la maturazione dello scatto perequativo, proiettava i propri effetti sulle obbligazioni scaturenti dal rapporto di durata e aventi ad oggetto i pagamenti dei ratei di pensione successivi (c.d. trascinamento).

Negava poi la Corte che l'adesione alla proposta di capitalizzazione potesse implicare la rinuncia al diritto azionato in giudizio, sia perché non era stata espressa in modo univoco e tale da poter valere come rinuncia al giudicato formatosi favorevole, sia perché non poteva inferirsi dalla lettera dell'art.47, co.1 lett.

A dello Statuto del Banco di Napoli.

Contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] spa ricorre per due motivi.

Hanno resistito con controricorso gli attori in primo grado, compresi gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] deceduto nelle more, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimasti intimati.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt.1197 e 1362 c.c.

La Corte non avrebbe considerato che l'art.47 dello Statuto del Banco di Napoli aveva proposto la corresponsione di una somma una tantum in capitale con contestuale risoluzione di ogni rapporto relativo al trattamento integrativo.

I controricorrenti avevano esercitato la facoltà di capitalizzazione, sicché tra le parti si era perfezionata una datio in solutum ed era stato così pagato il credito azionato in giudizio.

Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt.1230 e 1362 c.c.

La Corte non avrebbe considerato che, in alternativa alla datio in solutum, si era concluso tra le parti un negozio novativo fondato sullo stesso art.47 dello Statuto e sulla esercitata facoltà di capitalizzazione.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili.

Essi deducono per la prima volta fatti estintivi nuovi del diritto sostanziale azionato in primo grado, ovvero l'esistenza di un contratto sostitutivo dell'originaria modalità d'adempimento (datio in solutum) o, in alternativa, di un contratto di novazione.

Poiché non si tratta di mere questioni di diritto, né di rimanere nell'ambito della rinuncia al diritto considerata dalla sentenza, che è atto unilaterale, bensì di allegazione di un fatto estintivo diverso e nuovo, tale essendo la presenza di un contratto e non più di un atto unilaterale - non si dice in ricorso che la prospettazione di un contratto con funzione solutoria ex art.1197 c.c. o di un contratto novativo era già stata dedotta nei precedenti gradi di merito e che la sentenza, non prendendo posizione sul punto, aveva violato l'art.112 c.p.c. - va rilevata l'inammissibilità della relativa deduzione in questa sede.

Le spese seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti dei controricorrenti, mentre nulla si deve statuire nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimasti intimati. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, liquidate, per il presente grado in €5000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; dà atto che, attesa l'inammissibilità, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 9.6.22 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 11987-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' VITO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], PALAllO LUCIO, PALAllO ANTONIO, PALAllO GIOVANNI in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], - intimati - avverso la sentenza n. 4143/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/07/2015 R.G.N. 11799/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto a vari titolari di prestazione pensionistica già dipendenti del Banco di Napoli, cui è succeduta [OSCURATO:PERSONA] spa, le differenze pensionistiche conseguenti al diritto, affermato da una sentenza passa in giudicato, alla conservazione della perequazione automatica delle pensioni come disciplinata anteriormente all'entrata in vigore del d. Igs. n.503/92. Per quanto qui di interesse, la Corte riteneva che il giudicato non potesse essere intaccato dal successivo arti., co.55 I. n.243/04, sicché tale giudicato, che aveva acclarato la maturazione dello scatto perequativo, proiettava i propri effetti sulle obbligazioni scaturenti dal rapporto di durata e aventi ad oggetto i pagamenti dei ratei di pensione successivi (c.d. trascinamento). Negava poi la Corte che l'adesione alla proposta di capitalizzazione potesse implicare la rinuncia al diritto azionato in giudizio, sia perché non era stata espressa in modo univoco e tale da poter valere come rinuncia al giudicato formatosi favorevole, sia perché non poteva inferirsi dalla lettera dell'art.47, co.1 lett. A dello Statuto del Banco di Napoli. Contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] spa ricorre per due motivi. Hanno resistito con controricorso gli attori in primo grado, compresi gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] deceduto nelle more, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimasti intimati. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt.1197 e 1362 c.c. La Corte non avrebbe considerato che l'art.47 dello Statuto del Banco di Napoli aveva proposto la corresponsione di una somma una tantum in capitale con contestuale risoluzione di ogni rapporto relativo al trattamento integrativo. I controricorrenti avevano esercitato la facoltà di capitalizzazione, sicché tra le parti si era perfezionata una datio in solutum ed era stato così pagato il credito azionato in giudizio. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt.1230 e 1362 c.c. La Corte non avrebbe considerato che, in alternativa alla datio in solutum, si era concluso tra le parti un negozio novativo fondato sullo stesso art.47 dello Statuto e sulla esercitata facoltà di capitalizzazione. I due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili. Essi deducono per la prima volta fatti estintivi nuovi del diritto sostanziale azionato in primo grado, ovvero l'esistenza di un contratto sostitutivo dell'originaria modalità d'adempimento (datio in solutum) o, in alternativa, di un contratto di novazione. Poiché non si tratta di mere questioni di diritto, né di rimanere nell'ambito della rinuncia al diritto considerata dalla sentenza, che è atto unilaterale, bensì di allegazione di un fatto estintivo diverso e nuovo, tale essendo la presenza di un contratto e non più di un atto unilaterale - non si dice in ricorso che la prospettazione di un contratto con funzione solutoria ex art.1197 c.c. o di un contratto novativo era già stata dedotta nei precedenti gradi di merito e che la sentenza, non prendendo posizione sul punto, aveva violato l'art.112 c.p.c. - va rilevata l'inammissibilità della relativa deduzione in questa sede. Le spese seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti dei controricorrenti, mentre nulla si deve statuire nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimasti intimati. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, liquidate, per il presente grado in €5000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; dà atto che, attesa l'inammissibilità, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso all'adunanza camerale del 9.6.22 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29388/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris