CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30534/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere [OSCURATO:PERSONA];viste le note conclusive del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi lainammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame diCatanzaro, decidendo in sede di giudizio di rinvio, dopo l’annullamento dispostodalla Corte di cassazione, ha confermato l’ordinanza impugnata e ripristinato lamisura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], misuradisposta dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro il26 marzo 2025, per il reato di cui all’art.416 bis cod. pen. (oltre che per il reatodi cui all’art. 391-ter cod. pen.) e poi oggetto di annullamento da parte delTribunale del riesame con il provvedimento annullato con rinvio dalla primasezione penale di questa Corte il 17 ottobre 2025.2. Contro l'anzidetta ordinanza, l’indagato propone ricorso affidato ad ununico motivo, che lamenta violazione di legge e correlati vizi motivazionali, inrelazione agli artt.273 e 292, cod. proc. pen., in punto di ritenuta sussistenza digravi indizi, in ordine al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., contestato al capoSi duole della mancanza di motivazione rafforzata in caso di prova dellaultrattività della condotta associativa, commessa successivamente all’arresto delcondanna non definitiva per il medesimo reato in contestazione, durante laininterrotta custodia cautelare per tale procedimento dal 19 dicembre 2019.Si deduce che il Tribunale non avrebbe fornito la prova del contributo,morale o materiale, del [OSCURATO:PERSONA] per il mantenimento in vita e il rafforzamentodell’associazione alla quale lo stesso dovrebbe appartenere, nonché ravvisato igravi indizi della partecipazione nel: i) ricercare notizie sulla collaborazione conla giustizia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ii) chiedere al padre dioccultare un fucile detenuto da quest’ultimo nell’interesse del figlio; iii)sollecitare ai familiari aggiornamenti sulla scarcerazione di soggetti gravitantinelle zone del Vibonese; iv) frequentare soggetti di elevata caratura mafiosa.Condotte che non spiegherebbero l’efficacia del rafforzamento del sodalizio diappartenenza del [OSCURATO:PERSONA], in quanto si tratterebbe di notizie già apprese incarcere, per cui il dato della loro ricerca non potrebbe avere valore indiziario; lacondotta sub iii) dovrebbe presupporre la conoscenza da parte dell’indagato delcontenuto delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], circostanza che non emergerebbe dallaordinanza impugnata, per cui la esclusione della tesi alternativa di condottatenuta nell’esclusivo interesse del padre, arrestato poi per tale detenzione,sarebbe una forzatura logica.Quanto alla frequentazione di soggetti di elevato spessore criminale, lamotivazione non terrebbe conto che l’indagato, nel luogo in cui era ristretto, nonpoteva che incontrare soggetti di quella caratura.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La impugnazione è infondata.2. Il primo ed unico motivo di ricorso, che attiene alla erroneità dellamotivazione in punto di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alreato di cui al capo 1), è infondato.Esigenze di semplificazione espositiva impongono di chiarire in premessaalcuni principi cui il Collegio si è attenuto nel vaglio dell’odierna regiudicanda.2.1 Va osservato innanzitutto che il ricorso per cassazione per vizio dimotivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alla sussistenza delle esigenzecautelari consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura delgiudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerentila adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica eai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie enon il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze ed esigenze già esaminate dal giudice di merito né quello diriconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi diapprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del Tribunale del riesame,essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare lasussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lohanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delleargomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2,Sentenza n. 27866 del 17/06/2019 Rv. 276976 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 9212del 02/02/2017 Rv. 269438 – 01).2.2. Giova altresì precisare che il grado di serietà e concludenza della provadel fatto, richiesto quale presupposto della misura cautelare, è diverso e minoredi quello necessario per la condanna, che richiede il superamento della soglia delragionevole dubbio (art.533, comma 1, cod. proc. pen.) e in tema di provaindiziaria esige che gli indizi a carico siano non solo gravi, ma anche precisi econcordanti (art.192, comma 2, cod. proc. pen.). Non a caso l'art.273, comma 1bis, per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza sancisce l'applicabilità oltreche degli artt.195, comma 7, 203 e 271 dei soli commi 3 e 4 dell'art.192,escludendo intenzionalmente quella del comma 2 dello stesso articolo. Ai finidell'adozione di una misura cautelare personale, è pertanto sufficiente qualunqueelemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sullaresponsabilità dell'indagato in ordine al reati addebitatigli, perché i necessari«gravi indizi di colpevolezza» non corrispondono agli «indizi» intesi qualielementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza enon devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per ilgiudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre allagravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamatodall'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017,Carrubba, Rv. 270172; Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179;Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 22345 del15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963). Specificamente in tema di vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, questa Corte, nella sua espressionepiù autorevole, ha ritenuto che la legge le attribuisca il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad essoineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie; diconseguenza la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, per la suanatura di pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi, deve essereparametrata all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificataprobabilità di colpevolezza. (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).2.3 Va, inoltre, chiarito, contrariamente a quanto assume il ricorrente, chenel caso di specie non ci si trova al cospetto di un ribaltamento in malam partemdel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, giacché vi è conformitàtra quest'ultimo e quello oggi sub iudice che lo ha confermato. Come sancito aproposito del giudizio di cognizione ─ ma con un ragionamento che puòestendersi alla materia cautelare ─ la pretesa distonia "orizzontale" tra duegiudizi d'appello, l’uno liberatorio e il secondo confermativo della condannainflitta dal giudice di primo grado, in realtà non esiste, in quanto la sentenzarescindente della Corte di cassazione elimina il provvedimento annullato dalnovero delle pronunce legittimamente emesse, tanto che di esso non deve tenerconto il giudice del rinvio se non come paradigma negativo per non incorrere neimedesimi errori già oggetto delle censure in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n.42028 del 4/11/2010, Regine, Rv. 248738; Sez. 5, n. 42814 del 19/6/2014,Cataldo, Rv. 261760; Sez. 3, n. 34794 del 19/5/2017, F., Rv. 271345). Più direcente si è ulteriormente ribadito che, nel caso di esiti divergenti tra il primo e ilsecondo giudizio di appello, non si verte in un'ipotesi di ribaltamento tra il primoed il secondo grado di giudizio di merito, bensì la dissonanza esiste tra duegiudizi d'appello, il primo, emesso in senso assolutorio, il secondo, in chiave dicondanna, all'esito del giudizio di rinvio derivato dall'annullamento da parte dellaCorte di cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 6552 del 24/11/2020, dep. 2021,Costantino, Rv. 280671 – 01).2.4. Come anticipato, il principio può trovare applicazione anche in sedecautelare, nell’ipotesi in cui il Tribunale, in sede di giudizio di rinvio, respingendola richesta di riesame dell’indagato, ripristini la misura cautelare disposta con ilprovvedimento genetico (annullato da un primo intervento del Tribunale delriesame), in quanto non si verte in ipotesi di decisione di ribaltamento nellosnodo "verticale" del processo, bensì solo "orizzontale", e cioè nel confronto conla prima decisione del Tribunale di annullamento, in sede di riesame, delprovvedimento genetico, e il secondo provvedimento invece confermativo diquello del primo giudice della cautela.Detto altrimenti, l’ordinanza che il ricorrente pone come primo termine diparagone del giudizio di ribaltamento — quella di annullamento delprovvedimento genetico nei limiti di cui al capo 1) - in realtà è stata eliminata,travolta dalle conseguenze radicali degli effetti rescindenti della sentenza diannullamento della Corte di cassazione, e, pertanto, non può assurgere a polo dicomparazione con la nuova ordinanza del Tribunale del riesame che,uniformandosi al vincolo di rinvio, ha pronunciato una diversa decisione.Ne consegue che non coglie nel segno ogni argomento critico del ricorrenteche tenti un’assimilazione tra la situazione oggi all’attenzione del Collegio e iprincipi sviluppati dall’esegesi di questa Corte in tema di overturning in malampartem e che predichi la necessità di una motivazione rafforzata, censura chetroverebbe già l’ostacolo della differente natura del giudizio cautelare rispetto aquello di cognizione ma la cui fondatezza è esclusa in radice dall’inesistenza di unribaltamento in senso verticale.3. Fatte queste premesse, il Collegio osserva che il Tribunale cautelare hacorrettamente riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ritenendoprovato, a livello cautelare, il reato di cui all’art.416 bis cod. pen., contestato alcapo 1), di prosecuzione della partecipazione alla cosca vibonese Pardea-Ranisi,della quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato già ritenuto organico nell’ambito dell’operazionec.d. [OSCURATO:PERSONA], e confermato l’ordinanza cautelare sul punto, mentre conriguardo al reato di cui agli artt.391 ter, comma terzo, e 416 bis.1, cod. pen.,contestato al capo 5), il Collegio della cautela non si è espresso perché la misuraera stata revocata in data 23 dicembre 2025 dal giudice per le indaginipreliminari.Ciò posto, il ricorso si limita a reiterare le medesime deduzioni già formulatedinanzi al Tribunale del riesame e valutate con motivazione precisa, puntuale,corretta ed immune da censure e vizi di illogicità.4. Con riguardo alla prosecuzione del comportamento illecito integrante gliestremi di un reato permanente, il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, si èaddebiti mossi al [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del presente procedimento, ed ha tenutoconto della pregressa militanza dell’indagato nella cosca Pardea-Ranisi,suffragata da una condanna non definitiva alla pena di anni venticinque direclusione per il reato di cui all’art.416 bis cod. pen., e per i reati didanneggiamento, estorsione e violazione della legislazione in materia di armi,intervenuta all’esito del primo grado di giudizio. Il Tribunale ha applicato iprincipi affermati dalla prima sezione penale secondo cui, considerato che lacondotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento alperiodo temporale considerato dall’imputazione, l’esistenza di una sentenza dicondanna per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevarequale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsinel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova, dimostrativi dellapermanenza all’interno della associazione criminale, con l’avvertenza che i graviindizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedentecondanna del soggetto per l’adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assuntoall’interno dell’organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementiacquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodosuccessivo a quello cui è riferita la condanna (Sez. 6, n.3508 del 24/10/2019,dep. 2020, Ammendola, Rv. 278221-01), elementi di fatto ulteriori cheautonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondareun’accusa originaria di partecipazione (Sez. 2, n.43094 del 26/06/2013, Rv.257427-01).Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, i gravi indizi dicolpevolezza richiesti dall'art.273, comma 1, cod. proc. pen. per l'applicazione eil mantenimento di misure cautelari personali possono essere validamentedesunti anche da sentenze non ancora irrevocabili, senza che ciò comportiviolazione né dell'art.238 bis cod. proc. pen. (che, nel prevedere che possanoessere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, siriferisce al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni di applicabilità dellemisure cautelari), né dell'art.238, comma 2 bis, che, nel subordinarel'acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla condizione che ildifensore abbia partecipato alla loro assunzione, si riferisce anch'esso al sologiudizio sulla responsabilità (Sez. 6, n. 88 del 06/11/2008 - dep. 2009,Calabrese e altro, Rv. 242376; Sez. 1, n. 17269 del 02/03/2001, Giannino, Rv.218819; Sez. 2, n. 3932 del 17/10/1996, Arcidiacono, Rv. 206279). Beninteso inambito cautelare, le sentenze non irrevocabili possono essere acquisite evalorizzate ai limitati fini della verifica delle condizioni di applicabilità dellemisure; quanto accertato nel separato processo non può, tuttavia, essererecepito acriticamente, ma deve necessariamente essere valutatoautonomamente, tenendo conto del complesso degli altri elementi acquisiti nelprocedimento, ove la sentenza non definitiva viene utilizzata (Sez. 2, n. 7320 del10/12/2013 - dep. 2014, Fabozzi, Rv. 259159). Sez. 5 Sentenza n. 57105 del15/10/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274404 - 015. Quanto alla pretesa valenza caducatoria del vincolo associativo legataalla restrizione carceraria dell’indagato, il Collegio ricorda che costituisce unprincipio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, intema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto statodetentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazionedella sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura -caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessoredei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi didetenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualitàche, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione,non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed allaprogrammazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno ladisponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento(Sez. 6, n.1162, del 14/10/2021, dep.2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282661; Sez. 2, n.8461 del 24/1/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121).La tendenziale stabilità dell'affiliazione mafiosa, infatti, comporta che lapermanenza della partecipazione al sodalizio criminoso viene meno solo nel caso,oggettivo, della cessazione della consorteria criminale, ovvero nelle ipotesisoggettive, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato(Sez. 1, n.46103 del 07/10/2014, Cagliotti, Rv. 261272; Sez.2, n.17100 del22/3/2011, Curtopelle, Rv. 250021).Applicando tali principi al caso di specie, consegue che non costituisce di persé un elemento sintomatico del recesso dall'associazione il fatto che, dopo unacerta data, non siano state monitorate attività illecite. Una volta dimostratal'adesione al sodalizio, infatti, occorre accertare un fatto - specifico e concreto -dal quale desumere la rescissione del legame, quale può essere, a titolomeramente esemplificativo, un lungo periodo di detenzione senza che siano statimantenuti i contatti, una contrapposizione interna all'associazione cui siaconseguito l'allontanamento di uno dei sodali, nonché fatti oggettivi quali iltrasferimento in luogo distanze da quello in cui opera la consorteria, sempre chenon vi siano elementi dai quali desumere la continuità della partecipazione.Quanto detto non comporta affatto che vi sia una sorta di inversione dell'onereprobatorio, per effetto della quale spetterebbe all'imputato dimostrare il fattonegativo di non far più parte dell'associazione, essendo a quest'ultimo richiestoesclusivamente un onere di allegazione di fatti circostanziati che, sottoposti alnecessario controllo secondo le ordinarie regole del riparto probatorio, nonconsentano di ritenere, neppure secondo la regola del ragionevole dubbio,l'effettiva cessazione dell'adesione al sodalizio Sez. 6, Sentenza n. 1162 del14/10/2021, dep. 2022, Rv. 282661 – 02).6. Il Tribunale del riesame, tuttavia, non ha fondato il proprio vaglio sullasola pregressa affiliazione ma ha altresì richiamato le evidenze intercettiveacquisite nell’odierna indagine, in esito alle quali ha ritenuto che, anche incostanza di detenzione, l’indagato avesse mantenuto inalterato il proprio ruolo dipartecipe della consorteria, offrendo sul punto una motivazione che si sottraealle critiche del ricorrente.Al riguardo, si richiamano le conversazioni effettuate, nelle more dellacarcerazione preventiva presso il carcere di Avellino, in esecuzione dell’ordinanzacautelare emessa nel procedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA], su dispositivi telefonicinon autorizzati, con i membri della propria famiglia per reperire informazioni eper risolvere problematiche di interesse associativo nonché le professioni difedeltà incondizionata alla struttura mafiosa.Con riguardo alle conversazioni telefoniche intrattenute con il padre,indiziaria del dato della ricerca di notizie sulla collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] eAntonio [OSCURATO:PERSONA], tanto più che si tratterebbe di notizie già apprese in carceredall’indagato e la circostanza presupporrebbe la conoscenza del contenuto delledichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile in quanto generico e aspecifico oltre chemanifestamente infondato.Il Tribunale ha chiarito ─ con motivazione immune da vizi logici ─ che leinformazioni richieste riguardavano dati di interesse non solo per il ricorrente,ma anche per l’intera compagine, dal momento che si trattava di due soggetti,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intranei alla medesima articolazione di ‘ndrangheta diappartenenza del [OSCURATO:PERSONA] il quale, nell’ambito del procedimento c.d. RinascitaScott, per cui aveva riportato condanna per il reato associativo e per reati-fine,aveva commesso tali reati anche con [OSCURATO:PERSONA], tant’è che il padre delmaggiori informazioni.Il Tribunale ha spiegato che la spendita per l’acquisizione di informazioni suinuovi potenziali collaboratori di giustizia, attivando i genitori perché fornisseroaggiornamenti, non solo è indice della persistenza dell’affectio societatis in capoa [OSCURATO:PERSONA], ma anche del continuo contributo fornito al sodalizio mediante lacondivisione di tali informazioni con i sodali detenuti nella stessa strutturapenitenziaria, che dimostra l’interesse collettivo sotteso al reperimento di notiziesu tale tema.Con riguardo alla richiesta rivolta dall’indagato al padre di occultare il fucileda questi custodito, la censura, secondo cui l’arma sarebbe stata detenutanell’esclusivo interesse del padre, non si confronta con la motivazionedell’ordinanza impugnata, che richiama il contenuto delle conversazioniintrattenute dall’indagato con il padre (progr.3953 del 4/09/2020) e che harimarcato che l’arma era stata utilizzata da sodali per compiere attivitàintimidatorie, come riferito dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che avevaanche indicato il luogo in cui l’arma era stata occultata. A questo riguardo, ilTribunale ─ con motivazione incensurabile ─ ha spiegato che la finalità diagevolazione del sodalizio criminoso di appartenenza insita nelle sollecitazionirivolte dal ricorrente al padre per indurlo a spostare il fucile e a disperdere letracce dei reati commessi in concorso con i sodali trova fondamento nellapreoccupazione del [OSCURATO:PERSONA] per le rivelazione di [OSCURATO:PERSONA] e nel tentativo diimpedire all’autorità giudiziaria di acquisire riscontri al propalato delcollaboratore, sì da offrire tutela all’operato criminale dei compagni, tant’è che inaltra conversazione (progr.4393 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), il ricorrente redarguiva ilpadre, recentemente scarcerato per tale fatto, per non avere provvedutotempestivamente a fare quanto gli aveva chiesto.Il Tribunale ha, inoltre, richiamato conversazioni, (progr.3162 del23/08/2020; progr.4580 del 15/09/2020), nelle quali l’indagato ricevevainformazioni dal padre su scarcerazioni che avevano interessato soggetticoinvolti nell’operazione c.d. [OSCURATO:PERSONA] e sui recenti arresti eseguiti sulterritorio.Con riguardo alla frequentazione, all’interno della struttura carceraria, disoggetti di elevata caratura mafiosa appartenenti alla stessa congregazione di‘ndrangheta e ad altre organizzazioni territoriali della medesima specie, che ilricorrente giustifica per il luogo in cui era ristretto, il Tribunale sottolinea che daidialoghi emergeva la condivisione di eventi conviviali all’interno del carcere con ilcapo cosca di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anch’egli detenuto ad Avellino, nonchél’elogio per le doti del [OSCURATO:PERSONA] da parte di un sodale, [OSCURATO:PERSONA], organicoalla criminalità organizzata leccese, e l’augurio che, all’interno del carcere,l’indagato potesse acquisire maggiore importanza criminale nel periodo didetenzione.Come razionalmente ritenuto dal Tribunale, i dialoghi certificano lafrequentazione di soggetti intranei ai medesimi ambienti nonché l’ostentazione diadesione incondizionata al sodalizio e alle logiche comportamentali della‘ndrangheta, e dimostrano come l’indagato ritenesse l’esperienza carcerarianecessaria come occasione personale di crescita criminale. Sulla base di talielementi il Tribunale ha ritenuto comprovato il perdurante coinvolgimento delavrebbero potuto incidere sulla sopravvivenza dell’associazione di appartenenza.7. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto, con condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28, disp. att. cod.proc. pen.Così deciso in Roma il 16/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]