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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 ottobre 2026

Cassazione n. 26195/2026

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tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -3590 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato- controricorrente –avverso la sentenza n. 198/2021 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Num ero registro generale 24325/2021 Numero di raccolta generale 26195/2026Numero sezionale 3590/2026 Data pubblicazione 04/10/20261.- L’INPS ha notificato a [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresafamiliare G and B ove collaboravano in modo continuativo eprevalente il fratello [OSCURATO:PERSONA] e il figlio di lei [OSCURATO:PERSONA],due avvisi di addebito relativi a contributi IVS a percentuale sulreddito eccedente il minimale, di cui uno per l’importo di €1.588,10 relativo al collaboratore familiare [OSCURATO:PERSONA] perl’anno 2010 e l’altro per l’importo di € 7.261,46 riferito aicollaboratori familiari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’anno2011.

In entrambi i casi i contributi sono stati calcolati supartecipazioni in una società di persone ([OSCURATO:SOCIETA].) di GianniPecchia ed [OSCURATO:PERSONA].2.- Il Tribunale di Livorno, adito da [OSCURATO:PERSONA], ha accoltoil ricorso annullando i due avvisi di addebito, ritenendo che i redditiprodotti dai collaboratori della [OSCURATO:PERSONA] erano derivati dalla societàGipal s.a.s. e non dall’impresa familiare G and B e quindi nonpotevano ritenersi redditi d’impresa ai sensi dell’art. 3-bis, comma1, del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito con modificazionidalla legge n. 438 del 1992.3.- La Corte di appello di Firenze ha rigettato il gravameproposto dall’INPS rilevando che “nella presente fattispecie,tuttavia, si discute in merito alla determinazione di un baseimponibile a fini contributivi in relazione ai redditi non della titolaredell’impresa, nella specie dell’appellata – nel qual caso dovrebberotrovare ingresso anche tutti i redditi di impresa a lei facenti capo(anche relativi ad altre società) – ma in relazione ai redditi deicollaboratori familiari della titolare della medesima impresa, chehanno una diversa posizione rispetto alla medesima titolare”.4.- Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS con un’unicacensura.Numero registro generale 243255/.2-02 1Barbara [OSCURATO:PERSONA] resiste con contro[OSCURATO:PERSONA] ,d i arascscisotltiato g ednae rale 26195/2026Numero sezionale 3590/2026 Data pubblicazione 04/10/2026memoria.6.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il ricorso l’INPS deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 384 del1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 1992 edell’art. 6, comma terzo, del d.P.R. n. 917 del 1986 (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte di appello ritenuto che,rispetto alla contribuzione previdenziale a percentuale dovuta dadue coadiutori familiari, non dovevano rientrare nella baseimponibile, sulla quale determinare i contributi a percentualedovuti, i redditi derivanti ai due coadiutori dalla loropartecipazione, in qualità di soci, a una società di persone.2.- La censura è fondata.3.- L’art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 384 del 1992,convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 1992 disponeche “l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cuiall’art. 1, legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalitàdei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale icontributi stessi si riferiscono”.Le norme che si assumono violate stabiliscono, quanto all’art.3-bis del d.l. 384 del 1992, che per gli iscritti alla gestionecommercianti l’ammontare del contributo annuo dovuto èrapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati, ai finiIrpef, per l’anno al quale i contributi si riferiscono, e quanto all’art.6, comma terzo, del d.P.R. 917/1986 che i redditi delle società innome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonteprovengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono sempreconsiderati redditi d’impresa.Numero registro generale 243245/.2-0 2Q1 uesto Collegio intende dare continuitNàuaml eprroin dci irpaicoc doilt ad igrietntoe rale 26195/2026Numero sezionale 3590/2026 Data pubblicazione 04/10/2026ribadito recentemente da questa Corte (Cass. n. 33516/2025)secondo cui «Ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagliartigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anchei redditi percepiti in qualità di socio accomandante, ai sensi degliartt. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in L. n. 438del 1992, e 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, la cuiinterpretazione letterale e sistematica, avallata anche dalla CorteCost. (sentenza 7 novembre 2001 n. 354), conduce ad includerenella base imponibile la totalità dei redditi d'impresa, fra i qualivanno considerati anche quelli delle società in accomanditasemplice” (Cass. n. 29779 del 2017)».Ancora, secondo Cass. n. 22901/2024 “il lavoratore autonomo,iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attivitàlavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere dellatutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella baseimponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditid'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a direquelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale,quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali,senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R.n. 917 del 1986)”.5.- Il principio sopra citato non è stato disconosciuto dallaCorte di appello, la quale, tuttavia, ha dichiarato insussistente lapretesa contributiva in relazione al fatto che il reddito derivantedalla partecipazione a una società di persone fosse riconducibilenon già al titolare dell’impresa familiare, nella specie BarbaraPecchia, quanto ai due collaboratori familiari, il fratello GianniPecchia e il figlio [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2432P5/e20r2 1tale ragione la Corte di appello ha riteNnumtoenroo ndi craocmcoplutat agbeinle rale 26195/2026Numero sezionale 3590/2026 Data pubblicazione 04/10/2026tale reddito ai fini contributivi, ritenendolo sostanzialmenteestraneo al reddito dell’impresa familiare.6.- Tuttavia, la specifica questione oggetto del presentegiudizio è stata affrontata dalla sentenza di questa Corte n.18892/2023, la quale, partendo dalla premessa che l’art. 3-bis,primo comma, cit.

“realizza chiaramente un ampliamento dellabase imponibile contributiva, secondo un mutamento normativoche il legislatore ha inteso perseguire, in connessione con ilprocesso di armonizzazione della base imponibile contributiva aquella valevole in ambito tributario”, in una analoga fattispecie incui i redditi derivanti dalla partecipazione a società di personeerano riconducibili non già al titolare dell’impresa familiare ma alcollaboratore familiare (nella fattispecie il coniuge del titolare), haaffermato che “vanno computati i redditi dichiarati dal coniuge dititolare di impresa individuale prodotti sia in qualità dicollaboratore familiare, sia quale socio accomandatario di s.a.s.svolgente esclusiva attività di gestione di cespiti immobiliari”.7.- La sentenza citata muove dal presupposto che “la L. n. 1397del 1960, art. 2, nel testo modificato dalla L. n. 45 del 1986, art.3, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione(ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione personale allavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava suisoci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari disocietà in accomandita semplice, risulta evidente che ilpresupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestionecommercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attivitàlavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita informa individuale che societaria: e ciò perché - come a suo temporimarcato da Cass.

S.U. n. 3240 dei 2010 - l'assicurazioneobbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale dellavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti,Numero registro generalec 2o4l3t2i5v/2a0t21ori diretti e artigiani ai lavoratori dNipuemnedroe ndti ir aicnc orlatag gioene rale 26195/2026Numero sezionale 3590/2026 Data pubblicazione 04/10/2026dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loroimpegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi,come elemento prevalente all'interno dell'impresa”.Con la nuova disposizione di cui all’art. 3-bis, primo comma,cit.

“rileva la totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF,non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione allagestione ex L. n. 233 del 1990, art. 1.

Il legislatore ha dunquescelto di distinguere tra elementi sui quali si radica, quale fattogiuridico strutturale, il sorgere della tutela previdenziale in capo allavoratore autonomo ed elementi ulteriori rispetto ad essi, inrelazione ai quali si individua comunque la misura dellacontribuzione previdenziale dovuta”.“Per i soci di società di persone opera il principio dellatrasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società in nomecollettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonteprovengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono consideratiredditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo lenorme relative a tali redditi (D.P.R. n. 917 del 2016, art. 6, comma3, del testo post-riforma del 2004).

Ed è proprio dal regime dettatoper le società di persone che è derivato il principio, affermato daquesta Corte nella sentenza n. 29779 del 2017, secondo il qualeai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani edesercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditipercepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dalreddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto dellaposizione previdenziale”.Tuttavia, conclude la Corte, “Tale tendenza all'ampliamentodella base contributiva deve però di necessità essere contenutoentro i limiti delineati dal legislatore, non potendo giungersi adestendere in via analogica la portata delle relative previsioni,Numero registro generale 24325/2021 Numero di raccolta generale 26195/2026Numero sezionale 3590/2d0i2s6attendendo proprio il voluto parallelismo tra discipDlianta pfiusbcballiec aez ione 04/10/2026disciplina previdenziale”.8.- Alla luce di tale pronuncia non può essere condivisa lasentenza impugnata della Corte di appello di Firenze che haescluso la computabilità dei redditi riconducibili alla società Gipals.a.s. nella base imponibile ai fini contributivi, sul solo presuppostoche tali redditi non fossero della titolare dell’impresa, ma deicollaboratori familiari.Infatti, la Corte di appello avrebbe dovuto accertare, sulla basedell’effettiva attività svolta dalla suddetta società di persone, se lapartecipazione dei collaboratori familiari fosse o menoriconducibile all’impresa familiare, in quanto nel primo casosarebbe corretta la pretesa dell’INPS di computare i redditi dallastessa derivanti in favore dei collaboratori familiari nella baseimponibile su cui calcolare i contributi previdenziali dovuti.9.- In definitiva, il ricorso deve essere accolto, per le ragionisopra illustrate, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvioalla Corte di appello per operare una nuova valutazione secondole indicazioni sopra fornite.Si demanda, altresì, al giudice del rinvio la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità, alla Corte di appello di Firenze, in diversacomposizione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 17 settembre 2026La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -3590 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato- controricorrente –avverso la sentenza n. 198/2021 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Num ero registro generale 24325/2021 Numero di raccolta generale 26195/2026Numero sezionale 3590/2026 Data pubblicazione 04/10/20261.- L’INPS ha notificato a [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresafamiliare G and B ove collaboravano in modo continuativo eprevalente il fratello [OSCURATO:PERSONA] e il figlio di lei [OSCURATO:PERSONA],due avvisi di addebito relativi a contributi IVS a percentuale sulreddito eccedente il minimale, di cui uno per l’importo di €1.588,10 relativo al collaboratore familiare [OSCURATO:PERSONA] perl’anno 2010 e l’altro per l’importo di € 7.261,46 riferito aicollaboratori familiari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’anno2011. In entrambi i casi i contributi sono stati calcolati supartecipazioni in una società di persone ([OSCURATO:SOCIETA].) di GianniPecchia ed [OSCURATO:PERSONA].2.- Il Tribunale di Livorno, adito da [OSCURATO:PERSONA], ha accoltoil ricorso annullando i due avvisi di addebito, ritenendo che i redditiprodotti dai collaboratori della [OSCURATO:PERSONA] erano derivati dalla societàGipal s.a.s. e non dall’impresa familiare G and B e quindi nonpotevano ritenersi redditi d’impresa ai sensi dell’art. 3-bis, comma1, del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito con modificazionidalla legge n. 438 del 1992.3.- La Corte di appello di Firenze ha rigettato il gravameproposto dall’INPS rilevando che “nella presente fattispecie,tuttavia, si discute in merito alla determinazione di un baseimponibile a fini contributivi in relazione ai redditi non della titolaredell’impresa, nella specie dell’appellata – nel qual caso dovrebberotrovare ingresso anche tutti i redditi di impresa a lei facenti capo(anche relativi ad altre società) – ma in relazione ai redditi deicollaboratori familiari della titolare della medesima impresa, chehanno una diversa posizione rispetto alla medesima titolare”.4.- Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS con un’unicacensura.Numero registro generale 243255/.2-02 1Barbara [OSCURATO:PERSONA] resiste con contro[OSCURATO:PERSONA] ,d i arascscisotltiato g ednae rale 26195/2026Numero sezionale 3590/2026 Data pubblicazione 04/10/2026memoria.6.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il ricorso l’INPS deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 384 del1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 1992 edell’art. 6, comma terzo, del d.P.R. n. 917 del 1986 (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte di appello ritenuto che,rispetto alla contribuzione previdenziale a percentuale dovuta dadue coadiutori familiari, non dovevano rientrare nella baseimponibile, sulla quale determinare i contributi a percentualedovuti, i redditi derivanti ai due coadiutori dalla loropartecipazione, in qualità di soci, a una società di persone.2.- La censura è fondata.3.- L’art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 384 del 1992,convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 1992 disponeche “l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cuiall’art. 1, legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalitàdei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale icontributi stessi si riferiscono”.Le norme che si assumono violate stabiliscono, quanto all’art.3-bis del d.l. 384 del 1992, che per gli iscritti alla gestionecommercianti l’ammontare del contributo annuo dovuto èrapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati, ai finiIrpef, per l’anno al quale i contributi si riferiscono, e quanto all’art.6, comma terzo, del d.P.R. 917/1986 che i redditi delle società innome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonteprovengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono sempreconsiderati redditi d’impresa.Numero registro generale 243245/.2-0 2Q1 uesto Collegio intende dare continuitNàuaml eprroin dci irpaicoc doilt ad igrietntoe rale 26195/2026Numero sezionale 3590/2026 Data pubblicazione 04/10/2026ribadito recentemente da questa Corte (Cass. n. 33516/2025)secondo cui «Ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagliartigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anchei redditi percepiti in qualità di socio accomandante, ai sensi degliartt. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in L. n. 438del 1992, e 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, la cuiinterpretazione letterale e sistematica, avallata anche dalla CorteCost. (sentenza 7 novembre 2001 n. 354), conduce ad includerenella base imponibile la totalità dei redditi d'impresa, fra i qualivanno considerati anche quelli delle società in accomanditasemplice” (Cass. n. 29779 del 2017)».Ancora, secondo Cass. n. 22901/2024 “il lavoratore autonomo,iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attivitàlavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere dellatutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella baseimponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditid'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a direquelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale,quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali,senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R.n. 917 del 1986)”.5.- Il principio sopra citato non è stato disconosciuto dallaCorte di appello, la quale, tuttavia, ha dichiarato insussistente lapretesa contributiva in relazione al fatto che il reddito derivantedalla partecipazione a una società di persone fosse riconducibilenon già al titolare dell’impresa familiare, nella specie BarbaraPecchia, quanto ai due collaboratori familiari, il fratello GianniPecchia e il figlio [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2432P5/e20r2 1tale ragione la Corte di appello ha riteNnumtoenroo ndi craocmcoplutat agbeinle rale 26195/2026Numero sezionale 3590/2026 Data pubblicazione 04/10/2026tale reddito ai fini contributivi, ritenendolo sostanzialmenteestraneo al reddito dell’impresa familiare.6.- Tuttavia, la specifica questione oggetto del presentegiudizio è stata affrontata dalla sentenza di questa Corte n.18892/2023, la quale, partendo dalla premessa che l’art. 3-bis,primo comma, cit. “realizza chiaramente un ampliamento dellabase imponibile contributiva, secondo un mutamento normativoche il legislatore ha inteso perseguire, in connessione con ilprocesso di armonizzazione della base imponibile contributiva aquella valevole in ambito tributario”, in una analoga fattispecie incui i redditi derivanti dalla partecipazione a società di personeerano riconducibili non già al titolare dell’impresa familiare ma alcollaboratore familiare (nella fattispecie il coniuge del titolare), haaffermato che “vanno computati i redditi dichiarati dal coniuge dititolare di impresa individuale prodotti sia in qualità dicollaboratore familiare, sia quale socio accomandatario di s.a.s.svolgente esclusiva attività di gestione di cespiti immobiliari”.7.- La sentenza citata muove dal presupposto che “la L. n. 1397del 1960, art. 2, nel testo modificato dalla L. n. 45 del 1986, art.3, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione(ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione personale allavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava suisoci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari disocietà in accomandita semplice, risulta evidente che ilpresupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestionecommercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attivitàlavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita informa individuale che societaria: e ciò perché - come a suo temporimarcato da Cass. S.U. n. 3240 dei 2010 - l'assicurazioneobbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale dellavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti,Numero registro generalec 2o4l3t2i5v/2a0t21ori diretti e artigiani ai lavoratori dNipuemnedroe ndti ir aicnc orlatag gioene rale 26195/2026Numero sezionale 3590/2026 Data pubblicazione 04/10/2026dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loroimpegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi,come elemento prevalente all'interno dell'impresa”.Con la nuova disposizione di cui all’art. 3-bis, primo comma,cit. “rileva la totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF,non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione allagestione ex L. n. 233 del 1990, art. 1. Il legislatore ha dunquescelto di distinguere tra elementi sui quali si radica, quale fattogiuridico strutturale, il sorgere della tutela previdenziale in capo allavoratore autonomo ed elementi ulteriori rispetto ad essi, inrelazione ai quali si individua comunque la misura dellacontribuzione previdenziale dovuta”.“Per i soci di società di persone opera il principio dellatrasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società in nomecollettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonteprovengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono consideratiredditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo lenorme relative a tali redditi (D.P.R. n. 917 del 2016, art. 6, comma3, del testo post-riforma del 2004). Ed è proprio dal regime dettatoper le società di persone che è derivato il principio, affermato daquesta Corte nella sentenza n. 29779 del 2017, secondo il qualeai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani edesercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditipercepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dalreddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto dellaposizione previdenziale”.Tuttavia, conclude la Corte, “Tale tendenza all'ampliamentodella base contributiva deve però di necessità essere contenutoentro i limiti delineati dal legislatore, non potendo giungersi adestendere in via analogica la portata delle relative previsioni,Numero registro generale 24325/2021 Numero di raccolta generale 26195/2026Numero sezionale 3590/2d0i2s6attendendo proprio il voluto parallelismo tra discipDlianta pfiusbcballiec aez ione 04/10/2026disciplina previdenziale”.8.- Alla luce di tale pronuncia non può essere condivisa lasentenza impugnata della Corte di appello di Firenze che haescluso la computabilità dei redditi riconducibili alla società Gipals.a.s. nella base imponibile ai fini contributivi, sul solo presuppostoche tali redditi non fossero della titolare dell’impresa, ma deicollaboratori familiari.Infatti, la Corte di appello avrebbe dovuto accertare, sulla basedell’effettiva attività svolta dalla suddetta società di persone, se lapartecipazione dei collaboratori familiari fosse o menoriconducibile all’impresa familiare, in quanto nel primo casosarebbe corretta la pretesa dell’INPS di computare i redditi dallastessa derivanti in favore dei collaboratori familiari nella baseimponibile su cui calcolare i contributi previdenziali dovuti.9.- In definitiva, il ricorso deve essere accolto, per le ragionisopra illustrate, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvioalla Corte di appello per operare una nuova valutazione secondole indicazioni sopra fornite.Si demanda, altresì, al giudice del rinvio la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità, alla Corte di appello di Firenze, in diversacomposizione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 17 settembre 2026La PresidenteIrene Tricomi
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