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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00396/2026

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nammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza del 26 giugno 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava larichiesta di differimento dell’esecuzione della pena per gravi motivi di salute anche nellaforma della detenzione domiciliare ex art. 47 comma 1-ter Ord. pen., proposta da[OSCURATO:PERSONA], il quale sta espiando la pena di anni cinque e mesi otto di reclusioneper il delitto di rapina aggravata e porto d’armi, commesso il 5.4.2021.Il Tribunale respingeva l’istanza ritenendo la condizione clinica del detenuto compatibilecon lo stato di detenzione e ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione di reati.In particolare, enunciava i precedenti penali (resistenza a P.U. elesioni personali nel2006, maltrattamenti in famiglia nel 2006, evasione nel 2012, violazione dell’art. 73, comma5 d.P.R. n. 309 del 1990 e dell’art. 73 d.P.R. citato nel 2009 e nel 2014, minaccia, portod’arma e tentato omicidio ai danni del fratello nel 2017); riferiva in ordine alle reiteraterevoche delle misure alternative alla detenzione in precedenza concesse (detenzionedomiciliare nel 2012, affidamento in prova al servizio sociale nel 2019, affidamentoterapeutico in relazione alla pena in corso nel maggio 2024, revocata nel luglio 2024);richiamava la pendenza di procedimenti penali presso il Tribunale di Velletri per evasionecommessa nel 2021 e per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento nel 2022,nonché l’applicazione di reiterate misure di prevenzione (avviso orale nel 2010, sorveglianzaspeciale per anni uno nel 2014, aggravata nel 2016 per numerose trasgressioni, libertàvigilata nel 2020) nel corso delle quali sono stati commessi reati e violate le prescrizioni;evidenziava la negativa condotta intramuraria (rapporti disciplinari, diniego di attivitàtrattamentali, gesti anticonservativi motivati dalla lamentata carenza di cure).Sotto il profilo delle condizioni di salute, il Tribunale riteneva insussistenti i presuppostiper il differimento della pena in quanto valutava il quadro patologico come gestibile incostanza di detenzione intramuraria.Pertanto, tenuto conto della ritenuta compatibilità delle patologie con il regime detentivoe dell’elevato rischio di recidiva, riteneva insussistenti i presupposti per la concessione deldifferimento facoltativo della pena, sia pure nelle forme della detenzione domiciliare.2.Il ricorrente, tramite il proprio difensore, ricorre per cassazione censurando ladecisione sulla base di un unico, composito motivo di ricorso, articolato ai sensi dell’art. 606lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 684 cod. proc. pen e 27 Costituzione, che, aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., viene enunciato nei limiti strettamente necessariper la motivazione.Lamenta il ricorrente che il Tribunale abbia respinto la richiesta di perizia medico legale,formulata in ragione dell’insufficienza della relazione acquisita, argomentandone lasuperfluità per la presenza nel collegio di un esperto medico.

Obietta che tale modusprocedendi viola il diritto di difesa rimanendo preclusa alla parte la possibilità di conoscere levalutazioni cui perviene l’esperto medico e i criteri in base ai quali le ragioni di salute sonostate ritenute subvalenti rispetto alle esigenze di tutela della collettività.Osserva che durante la detenzione, il ricorrente ha subito un deterioramento delleproprie condizioni di salute (tanto che egli ora si muove solo con la sedia a ruote e che èstato richiesta la presenza di un piantone per il massimo delle ore consentite), che, tuttavia,non ha mai condotto ad un trasferimento o all’esecuzione di terapie riabilitative o di adeguatevisite specialistiche o esami diagnostici, nonostante le indicazioni in tal senso dell’UOC.Tale condizione patologica, degenerativa e farmacoresistente, secondo la deduzionedel ricorrente determina uno stato di costante afflizione fisica e psichica, che impedisce lapartecipazione alle attività trattamentali e che non è strumentale, come, invece, ritenuto dalTribunale di sorveglianza.Aggiunge che generico è il richiamo alla negativa condotta intramuraria che nonavrebbe, comunque, impedito il riconoscimento di alcuni periodi di liberazione anticipata eche, comunque, la pericolosità sociale deve ritenersi inesistente in quanto oggi il ricorrentenon è in grado di deambulare autonomamente.Osserva, infine, che è mancato un giudizio di adeguatezza dell’assistenza che ildetenuto può ricevere in carcere in relazione alle condizioni di salute, adeguatezza checontribuisce alla valutazione di compatibilità con il regime carcerario onde evitare che ladetenzione venga eseguita in condizioni disumane e degradanti.3.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in quantofondato su una mera richiesta di rivalutazione degli elementi posti a fondamento delladecisione che, invece, risulta fondata sulla base di argomentazioni logiche e coerenti,avendo messo in evidenza che le patologie di cui soffre il ricorrente sono adeguatamentemonitorate e curate in ambito inframurario ed avendo evidenziato che la gravità dei reaticommessi, e le informazioni provenienti dalla Questura e dai Carabinieri e dalla relazione disintesi indicono a ritenere sussistente ed elevato il pericolo di recidiva.

In tal modo, ilTribunale ha correttamente bilanciato le esigenze di sicurezza della collettività e la tutela deldiritto alla salute, preservata anche in ambito intramurario.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

L’art. 147 cod. pen. subordina il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena alricorrere di taluni presupposti, tra i quali la condizione di grave infermità fisica della personain espiazione della pena.

In presenza di tale condizione patologica, il differimento può esseredisposto qualora non sussista il concreto pericolo della commissione di delitti.In ordine alle condizioni fisiche idonee a fondare il differimento della pena, questa Corteha precisato che la valutazione sulla serietà della condizione clinica del detenuta deveessere effettuata avendo riguardo sia alla gravità della patologia sotto un profilo oggettivo,nel senso che deve implicare un pericolo di vita o la probabilità di altre conseguenzedannose, sia con riferimento al rapporto tra la condizione clinica, la condizione detentiva e iltipo e livello di assistenza che l’istituto di pena può in concreto assicurare al condannato(Sez. 1, n. 11725 del 14.3.2025, Rv. 287692; Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Rv.280352; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Rv. 258406; Sez. 1, n. 972 del14/10/2011, dep. 2012, Rv. 251674).La compatibilità con la detenzione è, pertanto, un giudizio che compete al Tribunale disorveglianza, da effettuarsi alla luce di dati tecnici concreti, documenti medici, relazionisanitarie o perizie acquisite o disposte nel corso dell’istruttoria, sicché, quando non vengaindicata una specifica risultanza dell’istruttoria che sarebbe stata travisata, esso resiste allecensure, se sorretto da motivazione adeguata e coerente (Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015,dep. 2016, Rv. 265722; Sez. 1, n. 32882 del 24/06/2014, Rv. 261414; Sez. 1, n. 28555 del18/06/2008, Rv. 240602; Sez. 1, n. 36856 del 28/09/2005, Rv. 232511; Sez. 1, n. 6283 del27/11/1996, dep. 1997, Rv. 206753).La valutazione sul differimento della pena deve considerare, inoltre, il rischio direcidiva, essendo necessario bilanciare l'interesse del condannato a essereadeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività, così che nella relativasintesi siano osservati i principi costituzionali della conformità della pena al senso di umanitàe della sua costante funzionalizzazione al fine rieducativo, nel rispetto del diritto alla salutedel condannato, tenuto sempre conto che l'art. 147, ultimo comma, cod. pen. stabilisce che ildifferimento non può essere adottato o, se è stato adottato, va revocato se sussiste ilconcreto pericolo della commissione di delitti .

L’istanza può pertanto essere accolta solo allorquando, effettuata la ponderazione degli elementi caratterizzanti la concretasituazione e tenuto conto della natura dell'infermità e di un'eventuale prognosi infaustaquoad vitam, si stabilisca che l'espiazione della pena in quelle condizioni sarebbe contrariaal senso di umanità per le sproporzionate sofferenze che ne deriverebbero, oppure sarebbeormai priva di significato rieducativo a causa della fattuale impossibilità di dare unaqualsivoglia apprezzabile prospettiva futura agli effetti della sanzione detentiva sulcondannato, avendo riguardo anche agli stati morbosi o al generale scadimento fisico ingrado talmente avanzato da determinare una situazione di esistenza al di sotto di una sogliadi dignità, da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (v., fra le altre, Sez.1, n. 37086 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv 285760; Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Rv.280352 - 01; Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, Rv. 276413 - 01; Sez. 1, n. 789 del18/12/2013, dep. 2014, Rv. 258406 - 01; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv.244132 - 01).2.

Nel caso in esame, la valutazione relativa alla compatibilità con la detenzione vienecontestata sotto due profili: da un lato per essersi basata su una relazione sanitaria che nonsi esprime sulla condizione clinica del ricorrente e sull’adeguatezza delle cure, limitandosi adenunciare le patologie e le visite mediche da effettuare o effettuate, senza, tuttavia,sopperire a tale carenza con una perizia (pur se richiesta), ma fondandosi su unavalutazione del solo collegio, in quanto composto anche da un medico; dall’altro, per esserecontrastante, dal punto di vista logico, con le risultanze della documentazione sanitaria indel detenuto in un centro SAI o presso IRCS [OSCURATO:PERSONA] o presso [OSCURATO:PERSONA] di Roma per la riabilitazione con idrochinesi terapia e nuoto in acqua, mobilizzazioni attive epassive assistite, potenziamento muscolare con elettro terapia, rieducazione al passo necessitata dalle patologie individuate in coxoartrosi bilaterale, discopatie multiplelombosacrali, sclerosi sacro iliaca bilaterale, minimi segni bilaterali di gonoartrosi, obesità,pregressa tossicodipendenza che determinano la necessità di deambulazione conl’assistenza di bastone canadese.3.Il ricorso, sotto tale profilo, è fondato.

Infatti, pur spettando all'Autorità giudiziaria lavalutazione di compatibilità della detenzione, è necessario che questa si fondi su dati tecniciquali documenti medici, relazioni sanitarie o perizie acquisite nel corso dell’istruttoria che,ove non disponibili, devono essere acquisiti o disposti.La valutazione, d’altro canto, deve avere riguardo anche all’astratta idoneità dei presidisanitari e terapeutici disponibili e alla concreta adeguatezza della possibilità di cura edassistenza che, nella situazione specifica, è possibile assicurare al detenuto, valutandoanche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini diaggravamento del quadro clinico.Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza non si è attenuto a tali principi avendoeffettuato la valutazione di compatibilità sulla base delle competenze mediche di cuidispone in ragione dell’odierna composizione , e affermando che il quadro clinico deldetenuto non appare tale da legittimare un differimento della pena in quanto le patologie dicui soffre problemi ortopedici, psichiatrici e di tossicodipendenza sono affrontabilianche in costanza di detenzione intra moenia, senza tuttavia esplicitare il percorsoargomentativo con riferimento sia ai trattamenti in concreto attuabili in carcere, siaall’andamento della patologia onde verificare se lo stato detentivo consenta, comunque, unastabilità della patologia o se ne determini o ne abbia determinato una ingravescenza, chesarebbe, invece, evitabile o fronteggiabile all’esterno dell’istituto di pena e, infine, basandosisu valutazioni del componente del collegio, che, in quanto tali, non sono valutabili nelcontraddittorio delle parti.Sotto tale profilo, pertanto, l’ordinanza è meritevole di censura.4.Il Tribunale di Sorveglianza si è piuttosto focalizzato sul secondo presupposto,avendo enunciato le molteplici ragioni che rendono l’imputato persona socialmentepericolosa alla luce dei reiterati e gravi precedenti, della negativa condotta intramuraria, dellareiterata violazione delle prescrizioni impartite in occasione delle precedenti misurealternative, tanto da comportarne sempre la revoca, dal fatto di essere stato destinatario diripetute misure di prevenzione, con prescrizioni spesso violate, situazione che dipinge unquadro di grave inaffidabilità che non consente una prognosi positiva.Anche rispetto a tale valutazione, tuttavia, un approfondimento delle condizioni clinichedell’interessato pare rilevante, posto che il riscontro di effettive difficoltà deambulatoriepotrebbe influire, comunque, anche sulla pericolosità sociale.5.

Da ultimo, deve osservarsi che l’istanza è stata formulata anche nelle forme delladetenzione domiciliare di cui al comma 1-ter dell’art. 47-ter Ord. pen.

La norma citata, alcomma 4, prevede che il Tribunale di Sorveglianza fissi le modalità della detenzionedomiciliare secondo quanto stabilito dall’art. 284 cod. proc. pen.

Anche sotto tale profilo, ilTribunale di Sorveglianza non ha affrontato il tema relativo alla possibilità di contenere lapericolosità sociale del condannato con le prescrizioni eventualmente adottabili sia in ambitodomiciliare, sia in struttura esterna al domicilio.6.

Alla luce delle considerazioni esposte, l’ordinanza deve essere annullata in quantonon rispettosa dei principi giurisprudenziali innanzi enunciati ed in quanto fondata sumotivazione incompleta e, a tratti, apparentemente incoerente con i dati emergenti dagli atti,con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per una nuova valutazione.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianzadi Roma.Così è deciso, 25/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza del 26 giugno 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava larichiesta di differimento dell’esecuzione della pena per gravi motivi di salute anche nellaforma della detenzione domiciliare ex art. 47 comma 1-ter Ord. pen., proposta da[OSCURATO:PERSONA], il quale sta espiando la pena di anni cinque e mesi otto di reclusioneper il delitto di rapina aggravata e porto d’armi, commesso il 5.4.2021.Il Tribunale respingeva l’istanza ritenendo la condizione clinica del detenuto compatibilecon lo stato di detenzione e ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione di reati.In particolare, enunciava i precedenti penali (resistenza a P.U. elesioni personali nel2006, maltrattamenti in famiglia nel 2006, evasione nel 2012, violazione dell’art. 73, comma5 d.P.R. n. 309 del 1990 e dell’art. 73 d.P.R. citato nel 2009 e nel 2014, minaccia, portod’arma e tentato omicidio ai danni del fratello nel 2017); riferiva in ordine alle reiteraterevoche delle misure alternative alla detenzione in precedenza concesse (detenzionedomiciliare nel 2012, affidamento in prova al servizio sociale nel 2019, affidamentoterapeutico in relazione alla pena in corso nel maggio 2024, revocata nel luglio 2024);richiamava la pendenza di procedimenti penali presso il Tribunale di Velletri per evasionecommessa nel 2021 e per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento nel 2022,nonché l’applicazione di reiterate misure di prevenzione (avviso orale nel 2010, sorveglianzaspeciale per anni uno nel 2014, aggravata nel 2016 per numerose trasgressioni, libertàvigilata nel 2020) nel corso delle quali sono stati commessi reati e violate le prescrizioni;evidenziava la negativa condotta intramuraria (rapporti disciplinari, diniego di attivitàtrattamentali, gesti anticonservativi motivati dalla lamentata carenza di cure).Sotto il profilo delle condizioni di salute, il Tribunale riteneva insussistenti i presuppostiper il differimento della pena in quanto valutava il quadro patologico come gestibile incostanza di detenzione intramuraria.Pertanto, tenuto conto della ritenuta compatibilità delle patologie con il regime detentivoe dell’elevato rischio di recidiva, riteneva insussistenti i presupposti per la concessione deldifferimento facoltativo della pena, sia pure nelle forme della detenzione domiciliare.2.Il ricorrente, tramite il proprio difensore, ricorre per cassazione censurando ladecisione sulla base di un unico, composito motivo di ricorso, articolato ai sensi dell’art. 606lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 684 cod. proc. pen e 27 Costituzione, che, aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., viene enunciato nei limiti strettamente necessariper la motivazione.Lamenta il ricorrente che il Tribunale abbia respinto la richiesta di perizia medico legale,formulata in ragione dell’insufficienza della relazione acquisita, argomentandone lasuperfluità per la presenza nel collegio di un esperto medico. Obietta che tale modusprocedendi viola il diritto di difesa rimanendo preclusa alla parte la possibilità di conoscere levalutazioni cui perviene l’esperto medico e i criteri in base ai quali le ragioni di salute sonostate ritenute subvalenti rispetto alle esigenze di tutela della collettività.Osserva che durante la detenzione, il ricorrente ha subito un deterioramento delleproprie condizioni di salute (tanto che egli ora si muove solo con la sedia a ruote e che èstato richiesta la presenza di un piantone per il massimo delle ore consentite), che, tuttavia,non ha mai condotto ad un trasferimento o all’esecuzione di terapie riabilitative o di adeguatevisite specialistiche o esami diagnostici, nonostante le indicazioni in tal senso dell’UOC.Tale condizione patologica, degenerativa e farmacoresistente, secondo la deduzionedel ricorrente determina uno stato di costante afflizione fisica e psichica, che impedisce lapartecipazione alle attività trattamentali e che non è strumentale, come, invece, ritenuto dalTribunale di sorveglianza.Aggiunge che generico è il richiamo alla negativa condotta intramuraria che nonavrebbe, comunque, impedito il riconoscimento di alcuni periodi di liberazione anticipata eche, comunque, la pericolosità sociale deve ritenersi inesistente in quanto oggi il ricorrentenon è in grado di deambulare autonomamente.Osserva, infine, che è mancato un giudizio di adeguatezza dell’assistenza che ildetenuto può ricevere in carcere in relazione alle condizioni di salute, adeguatezza checontribuisce alla valutazione di compatibilità con il regime carcerario onde evitare che ladetenzione venga eseguita in condizioni disumane e degradanti.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in quantofondato su una mera richiesta di rivalutazione degli elementi posti a fondamento delladecisione che, invece, risulta fondata sulla base di argomentazioni logiche e coerenti,avendo messo in evidenza che le patologie di cui soffre il ricorrente sono adeguatamentemonitorate e curate in ambito inframurario ed avendo evidenziato che la gravità dei reaticommessi, e le informazioni provenienti dalla Questura e dai Carabinieri e dalla relazione disintesi indicono a ritenere sussistente ed elevato il pericolo di recidiva. In tal modo, ilTribunale ha correttamente bilanciato le esigenze di sicurezza della collettività e la tutela deldiritto alla salute, preservata anche in ambito intramurario.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. L’art. 147 cod. pen. subordina il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena alricorrere di taluni presupposti, tra i quali la condizione di grave infermità fisica della personain espiazione della pena. In presenza di tale condizione patologica, il differimento può esseredisposto qualora non sussista il concreto pericolo della commissione di delitti.In ordine alle condizioni fisiche idonee a fondare il differimento della pena, questa Corteha precisato che la valutazione sulla serietà della condizione clinica del detenuta deveessere effettuata avendo riguardo sia alla gravità della patologia sotto un profilo oggettivo,nel senso che deve implicare un pericolo di vita o la probabilità di altre conseguenzedannose, sia con riferimento al rapporto tra la condizione clinica, la condizione detentiva e iltipo e livello di assistenza che l’istituto di pena può in concreto assicurare al condannato(Sez. 1, n. 11725 del 14.3.2025, Rv. 287692; Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Rv.280352; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Rv. 258406; Sez. 1, n. 972 del14/10/2011, dep. 2012, Rv. 251674).La compatibilità con la detenzione è, pertanto, un giudizio che compete al Tribunale disorveglianza, da effettuarsi alla luce di dati tecnici concreti, documenti medici, relazionisanitarie o perizie acquisite o disposte nel corso dell’istruttoria, sicché, quando non vengaindicata una specifica risultanza dell’istruttoria che sarebbe stata travisata, esso resiste allecensure, se sorretto da motivazione adeguata e coerente (Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015,dep. 2016, Rv. 265722; Sez. 1, n. 32882 del 24/06/2014, Rv. 261414; Sez. 1, n. 28555 del18/06/2008, Rv. 240602; Sez. 1, n. 36856 del 28/09/2005, Rv. 232511; Sez. 1, n. 6283 del27/11/1996, dep. 1997, Rv. 206753).La valutazione sul differimento della pena deve considerare, inoltre, il rischio direcidiva, essendo necessario bilanciare l'interesse del condannato a essereadeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività, così che nella relativasintesi siano osservati i principi costituzionali della conformità della pena al senso di umanitàe della sua costante funzionalizzazione al fine rieducativo, nel rispetto del diritto alla salutedel condannato, tenuto sempre conto che l'art. 147, ultimo comma, cod. pen. stabilisce che ildifferimento non può essere adottato o, se è stato adottato, va revocato se sussiste ilconcreto pericolo della commissione di delitti . L’istanza può pertanto essere accolta solo allorquando, effettuata la ponderazione degli elementi caratterizzanti la concretasituazione e tenuto conto della natura dell'infermità e di un'eventuale prognosi infaustaquoad vitam, si stabilisca che l'espiazione della pena in quelle condizioni sarebbe contrariaal senso di umanità per le sproporzionate sofferenze che ne deriverebbero, oppure sarebbeormai priva di significato rieducativo a causa della fattuale impossibilità di dare unaqualsivoglia apprezzabile prospettiva futura agli effetti della sanzione detentiva sulcondannato, avendo riguardo anche agli stati morbosi o al generale scadimento fisico ingrado talmente avanzato da determinare una situazione di esistenza al di sotto di una sogliadi dignità, da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (v., fra le altre, Sez.1, n. 37086 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv 285760; Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Rv.280352 - 01; Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, Rv. 276413 - 01; Sez. 1, n. 789 del18/12/2013, dep. 2014, Rv. 258406 - 01; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv.244132 - 01).2. Nel caso in esame, la valutazione relativa alla compatibilità con la detenzione vienecontestata sotto due profili: da un lato per essersi basata su una relazione sanitaria che nonsi esprime sulla condizione clinica del ricorrente e sull’adeguatezza delle cure, limitandosi adenunciare le patologie e le visite mediche da effettuare o effettuate, senza, tuttavia,sopperire a tale carenza con una perizia (pur se richiesta), ma fondandosi su unavalutazione del solo collegio, in quanto composto anche da un medico; dall’altro, per esserecontrastante, dal punto di vista logico, con le risultanze della documentazione sanitaria indel detenuto in un centro SAI o presso IRCS [OSCURATO:PERSONA] o presso [OSCURATO:PERSONA] di Roma per la riabilitazione con idrochinesi terapia e nuoto in acqua, mobilizzazioni attive epassive assistite, potenziamento muscolare con elettro terapia, rieducazione al passo necessitata dalle patologie individuate in coxoartrosi bilaterale, discopatie multiplelombosacrali, sclerosi sacro iliaca bilaterale, minimi segni bilaterali di gonoartrosi, obesità,pregressa tossicodipendenza che determinano la necessità di deambulazione conl’assistenza di bastone canadese.3.Il ricorso, sotto tale profilo, è fondato. Infatti, pur spettando all'Autorità giudiziaria lavalutazione di compatibilità della detenzione, è necessario che questa si fondi su dati tecniciquali documenti medici, relazioni sanitarie o perizie acquisite nel corso dell’istruttoria che,ove non disponibili, devono essere acquisiti o disposti.La valutazione, d’altro canto, deve avere riguardo anche all’astratta idoneità dei presidisanitari e terapeutici disponibili e alla concreta adeguatezza della possibilità di cura edassistenza che, nella situazione specifica, è possibile assicurare al detenuto, valutandoanche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini diaggravamento del quadro clinico.Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza non si è attenuto a tali principi avendoeffettuato la valutazione di compatibilità sulla base delle competenze mediche di cuidispone in ragione dell’odierna composizione , e affermando che il quadro clinico deldetenuto non appare tale da legittimare un differimento della pena in quanto le patologie dicui soffre problemi ortopedici, psichiatrici e di tossicodipendenza sono affrontabilianche in costanza di detenzione intra moenia, senza tuttavia esplicitare il percorsoargomentativo con riferimento sia ai trattamenti in concreto attuabili in carcere, siaall’andamento della patologia onde verificare se lo stato detentivo consenta, comunque, unastabilità della patologia o se ne determini o ne abbia determinato una ingravescenza, chesarebbe, invece, evitabile o fronteggiabile all’esterno dell’istituto di pena e, infine, basandosisu valutazioni del componente del collegio, che, in quanto tali, non sono valutabili nelcontraddittorio delle parti.Sotto tale profilo, pertanto, l’ordinanza è meritevole di censura.4.Il Tribunale di Sorveglianza si è piuttosto focalizzato sul secondo presupposto,avendo enunciato le molteplici ragioni che rendono l’imputato persona socialmentepericolosa alla luce dei reiterati e gravi precedenti, della negativa condotta intramuraria, dellareiterata violazione delle prescrizioni impartite in occasione delle precedenti misurealternative, tanto da comportarne sempre la revoca, dal fatto di essere stato destinatario diripetute misure di prevenzione, con prescrizioni spesso violate, situazione che dipinge unquadro di grave inaffidabilità che non consente una prognosi positiva.Anche rispetto a tale valutazione, tuttavia, un approfondimento delle condizioni clinichedell’interessato pare rilevante, posto che il riscontro di effettive difficoltà deambulatoriepotrebbe influire, comunque, anche sulla pericolosità sociale.5. Da ultimo, deve osservarsi che l’istanza è stata formulata anche nelle forme delladetenzione domiciliare di cui al comma 1-ter dell’art. 47-ter Ord. pen. La norma citata, alcomma 4, prevede che il Tribunale di Sorveglianza fissi le modalità della detenzionedomiciliare secondo quanto stabilito dall’art. 284 cod. proc. pen. Anche sotto tale profilo, ilTribunale di Sorveglianza non ha affrontato il tema relativo alla possibilità di contenere lapericolosità sociale del condannato con le prescrizioni eventualmente adottabili sia in ambitodomiciliare, sia in struttura esterna al domicilio.6. Alla luce delle considerazioni esposte, l’ordinanza deve essere annullata in quantonon rispettosa dei principi giurisprudenziali innanzi enunciati ed in quanto fondata sumotivazione incompleta e, a tratti, apparentemente incoerente con i dati emergenti dagli atti,con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per una nuova valutazione. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianzadi Roma.Così è deciso, 25/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.