CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14536/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16758/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) , elettivamente domiciliata in Napoli, corso Umberto I, n. 22presso lo studio deldifensore. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, unitamente e disgiuntamente, da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettiva mente domiciliato per legge in Avellino, corso [OSCURATO:PERSONA], n. 115, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avversola sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 574/2020 pubblicata il 7 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Avellino il notaio [OSCURATO:PERSONA], in particolare allegando di essere venuta a conoscenza dell'inesistenza della persona di tale [OSCURATO:PERSONA], in quanto mai iscritto nelle liste anagrafiche di qualsivoglia comune italiano, al quale tuttavia aveva concesso un mutuo fondiario di euro 90.000,00, garantito da ipoteca iscritta per una somma doppia su beni siti nel Comune di Prata di [OSCURATO:PERSONA], acquistati dal mutuatario con il contestuale atto di compravendita rogato dal notaio Pesiri, solo quando il debitore si era reso inadempiente ai propri obblighi restitutori. Pertanto chiedeva fosse accertata, con conseguente condanna al risarcimento del danno patrimoniale patito, la responsabilità del notaio convenuto, sul presupposto della sua mancata diligenza professionale qualificata nell'identificazione del sedicente [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva resistendo il notaio Pesiri. 2.Con sentenza pubblicata in data 26 novembre 2015 il Tribunale di Avellino rigettava la domanda risarcitoria e quindi [OSCURATO:SOCIETA]., società nata dalla fusione in [OSCURATO:SOCIETA] anche di [OSCURATO:PERSONA] per atto notaio Ganelli del 19 ottobre 2010, la impugnava avanti alla Corte di appello di Napoli, in particolare lamentando l'errata applicazione della normativa disciplinante la materia della responsabilità professionale del notaio ed il travisamento delle risultanze istruttorie. Si costituiva il notaio Pesiri, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e tanto chiedeva dichiararsi, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Con sentenza numero 574/2020 pubblicata il 7 febbraio 2020 la Corte d'appello di Napoli rigettava il gravame. 3. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ora ricorso per Cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo due motivi. Si costituisce con controricorso il notaio Pesiri. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis1 cod. proc. civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il controricorrenteha depositato memori a illustrativ a . Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo [OSCURATO:SOCIETA] deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’ art. 1176 comma 2 cod. civ., all’art. 49 della legge 16 febbraio 1916 n. 89 (cd. legge notarile), all’art. 1227 cod. civ. . 1.2 Il motivo, strutturato in maniera prolissa, anche con la formulazione di nove esempi paradossali (v. pp. 19-20), è inammissibile per contrasto con il disposto dell’art. 366, n. 3 cod. proc. civ. 1.3 E’ poi ulteriormente inammissibile, poiché, in un contesto di cd. doppia conforme , afferma (v. pp.23-24) come il notaio sia tenuto a consultare le banche dati disponibili che consentano alle parti di raggiungere il risultato economico voluto e non debba limitarsi a consultare un unico documento di identità facendo affidamento sulle qualità professionali del cliente-banca nell’aver svolto compiutamente l’istruttoria sull’esistenza e sulla reale identità del mutuatario stesso: in tal modoinfatti il ricorrente pretende di censurare gli accertamenti di fatto, già svolti nei precedenti gradi di giudizio, circa la diligenza professionale del notaio nella identificazione della parte contraente, accertamenti riservati al giudice del merito ed incensurabili in sede di legittimità (v. Cass., Sez. 3, 07/12/2017, n. 29321; Cass., 28/02/2020, n. 5519).1.4 Infine il motivo censura solo alcuni passaggi della sentenza di appello, trascurandone la effettiva ratio decidendi. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale non ha posto ad esclusivo fondamento della propria decisione le qualità specialistichedell’istituto bancario in relazione all’operazione rogata dal notaio, ma ha valutato la preesistente positiva istruttoria svolta dalla banca (v. tra l’altro sul punto Cass., Sez. 3, 29/05/2018, n. 13362, secondo cui si appalesa contrario a buona fede e correttezza il comportamento della banca consistente nel predisporre la documentazione necessaria contenente l’indicazione dei dati identificativi del mutuatario per poi successivamente dolersi della relativa erronea identificazione compiuta dal notaio, cui quegli atti sono stati da essa stessa trasmessi ai fini del rogito, sulla base della apparente regolarità della carta di identità) non quale unico elemento di prova, ma unitamente ad ulteriori valutazioni delle risultanze processuali ed a considerazioni fondate su co nsolidato orientamento di legittimità (Cass., Sez. 3, 29/05/2018, n. 1336 2 ; Cass., Sez. 3, 07/12/2017, n. 29321),pervenendo ad affermare): a) che l’art. 49, comma 1, legge 16 febbraio 1916 n. 89 e succ. mod., nel richiedere la certezza del notaio sulla identità personale delle parti ed escludendo una equiparazione tra certezza e verità, consente che tale grado di convincimento sia raggiunto con modalità non vincolate, attraverso il prudente apprezzamento da parte del notaio di svariati elementi (quali il comportamento delle parti, prima e dopo la stipulazione dell’atto, la natura dell’affare ed anche le indicazioni fornite da terzi nella veste di testimoni informali e non di fidefacenti: v. Cass., 10/08/2004, n. 15424); b) che nel caso di specie il notaio hamaturato il proprio convincimento della certezza dell’identità della parte contraente sulla base di una molteplicità di elementi, gravi, precisi e concordanti, valutatinel loro complesso (v. p. 11 - 12 della sentenza di appello: La circostanza che il sedicente [OSCURATO:PERSONA] sia stato presentato, non solo accompagnato, al notaio da un agente immobiliare, noto al Pesiri stesso, peraltro per la compravendita di un immobile, vale a dire per un atto riguardante proprio l’attività professionale dell’agente immobiliare, appare idonea, secondo criteri di normalità sociale, a far sorgere il convincimento della conoscenza personale tra il mediatore immobiliare ed il mutuatario, poi confermata dalla prova orale, tanto avendo riferito lo Iannuzzi. L’avvenuta presentazione e la conoscenza da parte di persona nota dal notaio, in uno con il possesso di documenti (carta d’identità, tessera sanitaria e certificato di matrimonio) apparentemente genuini (sul punto nessuna osservazione è sollevata dall’appellante sul giudizio espresso dal tribunale circa l’assenza di segni che potessero evidenziarne la falsificazione) e con la congruità della sottoscrizione della carta di identità con le firme vergate sulla compravendita, sul mutuo e sulla concessione di ipotesa, come pure l’apparente corrispondenza tra i tratti somatici della persona fisicamente presente alla redazione dell’atto e quella raffigurata sul documento di identità, il tutto preceduto dalla positiva istruttoria dell’istituto mutuante sulle capacità restitutorie del mutuatario e dalla mancanza di osservazioni della banca sulla relazione preliminare inviatale dal professionista … ). 2. Con il secondo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. in relazione alle seguenti disposizioni: art. 2697 cod. civ. in combinato disposto con l'art. 1218 cod. civ.; artt. 115, 116, 183 comma 7 e 188 cod. proc. civ. In subordine ed in ogni caso deduce la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. (error in procedendo) per la violazione dei predetti canoni processuali (artt. 115, 116,183 comma 7, 188 cod. civ.) e sostanziali (art. 2697 cod. civ. in combinato disposto con l'art. 1218 cod. civ.), nonché nullità della sentenza o del procedimento ex articolo 360 comma 1 n. 4 (error in procedendo anche per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 132, comma 2, n. 4 -cd. motivazione apparente). 2.1 Il motivo va considerato inammissibile per la sua confusa articolazione fra norme processuali e norme sostanziali ed in quanto sollecita un nuovo apprezzamento o comunque una rivalutazione delle risultanze istruttorie laddove, per costante giurisprudenza di questa Corte, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per Cassazione, neppure essendo inquadrabile nel paradigma dell'articolo 360 comma 1 n. 5 cod.proc. civ. (v. Cass., n. 11892/2016). 2.2 Il motivo è altresì infondato in quanto fa riferimento a circostanze non rispondenti allo svolgimento del processo, posto che l'intermediario immobiliare [OSCURATO:PERSONA] è stato regolarmente escusso come teste nel giudizio di primo grado. 2.3 E’ infine parimenti infondata l’ulteriore censura che compone il motivo, e cioè che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe apparente, avendo la Corte d’appello di Napoli per un verso fatto malgoverno delle regole sottese alla ripartizione dell’onere della prova (invertendolo) nelle azioni di responsabilità del professionista intellettuale, e per altro verso perché il percorso argomentativo si fonderebbe su aspetti e testimonianze del tutto irrilevanti, mentre non è stata assunta la testimonianza dei venditoridell’immobile. In primo luogo la motivazione della sentenza di appello illustra ed argomenta espressamente e compiutamente il proprio percorso logico ed argomentativo. In secondo luogo le censure dell’odierno ricorrente, che pure prospetta come il giudizio di ammissibilità delle prove sia un giudizio di diritto sindacabile in Cassazione, nuovamente si risolvono nella sollecitazione a questa Corte di effettuare una nuova valutazione del contenuto di fatti e vicende processuali, al fine di ottenere la sostituzione degli apprezzamenti non condivisi della Corte di merito con altri più consoni ai propri desiderata, laddove è precluso in sede di legittimità sindacare l’apprezzamento del giudice del merito sotto il profilo della interpretazione e valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (v. Cass., 5519/2020).3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma