CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29641/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, e della difesa, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano in data 28/04/2021, che, contestualmente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (che confermava la condanna dell'imputato ad anni sei e mesi sei di reclusione per i reati di resistenza e tentato omicidio in danno di appartenenti alle forze dell'ordine), respingeva la richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari, misura già in precedenza applicata all'imputato ma recentemente aggravata per la violazione delle prescrizioni ad essa inerenti. 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore. Il difensore censura l'ordinanza impugnata per violazione dell'art.274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari per mantenere la massima misura, evidenziando l'episodicità e non gravità della trasgressione commessa da [OSCURATO:PERSONA] che ha determinato l'aggravamento degli originari arresti domiciliari con controllo elettronico. Rileva la difesa che l'imputato è stato sorpreso nei pressi della propria abitazione e che, pertanto, data la particolare tenuità della violazione non si giustifica la necessità della sua detenzione in carcere a fronte di esigenze cautelari insussistenti. Ci si duole di un'ordinanza di poche righe, limitatasi, invero, ad indicare il reato e la pena per esso comminata. Il difensore, alla luce di tali doglianze, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'inammissibilità del ricorso, mentre il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], propone motivi nuovi, ripercorrendo i motivi di ricorso, e insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Il ricorso è inammissibile. Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delle esigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale del riesame non è incorso in alcuna violazione di legge ovvero vizio motivazionale. Ha, invero, adeguatamente dato conto della sequenza dei fatti giustificativi dell'aggravamento della misura cautelare (assenza per più di due ore da casa con sosta ad un bar alle 16.25 dell'8 aprile 2021 a fronte di autorizzazione a recarsi presso un ufficio postale per effettuare un versamento; allontanamento non autorizzato da casa alle ore 18.14 dello stesso 8 aprile 2021 per acquistare una bevanda alcolica). Ha, inoltre, precisato che le condotte trasgressive sono state osservate direttamente dalla Polizia giudiziaria e che il giudizio di inadeguatezza della misura a fronteggiare il pericolo di recidiva si fonda sull'incapacità di autocontrollo dell'imputato - che nello stesso giorno ha violato per ben due volte le prescrizioni e commesso evasione per consumare bevande alcoliche - le cui gravi condotte delittuose, peraltro sono legate proprio all'abuso di alcolici e sostanze stupefacenti. A fronte di tali argomentazioni, senza dubbio non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, nonché coerenti con le emergenze investigative circa l'inaffidabilità dell'imputato, il ricorso di contro insiste nei termini sopra riportati con argomentazioni del tutto aspecifiche e meramente confutative. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 585, comma 4, ultima parte, cod. proc. pen., l'inammissibilità dei motivi nuovi, e, ai sensi dell'art. 616 stesso codice, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.