CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22377/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado delLazio, n. 6091/2023, depositata il 29/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/6/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva un avviso di accertamento per l’annod’imposta 2014. L’Agenzia delle entrate accertava un redditod’impresa ai fini IRES di euro 1.584.300,00, una base imponibileNumero registro generale 10436/2024Numero sezionale 5006/2026Numero di raccolta generale 22377/2026IRAP di euro 1.991.784 e un volume di affari ai fini IVA di euroData pubblicazione 30/06/20263.820.932,00, con imposte dovute per euro 840.605,00.2. La CTP di Frosinone, con la sentenza n. 289/2019, dopo averliriuniti, rigettava sia il ricorso della società che i ricorsi dei fratelliAmodio [OSCURATO:SOCIETA]), ritenuti soci occulti, per i redditi a loro imputati,sulla base della presunzione di distribuzione degli utili extracontabilinelle società di capitali a ristretta base sociale. Le quote societarieerano state formalmente cedute nel febbraio 2014 a due personeche non avevano mai gestito la società. Per quanto rileva in questasede, il giudice di primo grado riteneva:- che il primo documento attestante il trasferimento a Londra dellasede sociale risaliva al 15/9/2014, sicché la società aveva avuto sedein Italia, in via prevalente, nell’anno 2014. La società era denominataprima [OSCURATO:PERSONA] srl, poi [OSCURATO:SOCIETA] e, infine, a seguito deltrasferimento della sede in Londra, [OSCURATO:SOCIETA] ltd. Il conto corrente dellaAntonio [OSCURATO:SOCIETA], che operava nella produzione e commercio dimateriale per l’edilizia, era rimasto attivo e ubicato a Sora sinoalmeno al 20/8/2014;- che, ai sensi dell’art. 73 t.u.i.r., si considerano residenti lesocietà che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sedelegale, la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nelterritorio dello Stato e per sede dell’amministrazione s’intende lasede affettiva. La sede della società era in Italia anche perché aLondra la società aveva avuto un mero domicilio presso uno studioprofessionale, dove avevano un recapito complessivamente 1575imprese commerciali, mentre di fatto aveva continuato a operare aSora negli stessi luoghi e con lo stesso conto corrente;- che, in assenza della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia potevadeterminare il reddito complessivo, ai sensi dell’art. 41 t.u.i.r., sullabase di dati e notizie comunque raccolti, avvalendosi di presunzionisuper semplici, che comportavano un’inversione dell’onere della2 di 6Numero registro generale 10436/2024Numero sezionale 5006/2026Numero di raccolta generale 22377/2026prova. Il reddito era stato ricostruito sulla base del conto correnteData pubblicazione 30/06/2026rimasto aperto sino al 20 agosto con delega a operare di Roccointestato alla [OSCURATO:SOCIETA] e poi alla [OSCURATO:SOCIETA] ltd e invece avevacontinuato a rimanere attivo, senza soluzione di continuità. I ricavierano stati calcolati sulla base dei versamenti e i costi erano statideterminati sulla base dell’ultimo bilancio depositato.3. La CTR del Lazio, con la sentenza n. 6091/2023, rigettaval’appello della società. L’impugnazione dei soci era decisa conseparato provvedimento. Per la Corte regionale:- il trasferimento della sede all’estero non avrebbe potuto ritenersiperfezionato sino a quando non fosse stato effettivo lo stabilimentoin territorio del diverso Stato e la parte appellante non aveva fornitoné “argomenti” né prove;- con riferimento all’errata quantificazione degli accrediti,l’appellante aveva portato in detrazione “dal monte dei movimenticontestati” alcune operazioni in quanto di competenza di altri esercizio presunte duplicazioni, senza però fornire alcuna prova perché nonaveva depositato documenti.4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato adue motivi mentre l’Agenzia delle entrate ha resistito concontroricorso.5. Il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStefano Visonà, ha depositato memoria in data 11/5/2026,chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso, rubricato «illegittima e falsaapplicazione dell’art. 73 co. 3 del TUIR, con particolare riferimentoalla contestata esterovestizione della società trasferita in GranBretagna», in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., il3 di 6Numero registro generale 10436/2024Numero sezionale 5006/2026Numero di raccolta generale 22377/2026ricorrente lamenta che la Corte regionale ha erroneamente ritenutoData pubblicazione 30/06/2026provato che la sede dell’amministrazione e l’attività principalefossero rimaste in Italia nel 2014. Gli unici accertamenti svolti dallaGuardia di finanza avevano consentito di verificare che la societàaveva sede presso lo studio di un commercialista in Londra sicchénon aveva più sede in Italia. Nel luogo dove la società aveva operato,aveva sede “un altro soggetto giuridico”, anche se svolgeva la stessabancari ancora attivi. Una corretta interpretazione delle “fontidocumentali” avrebbe dovuto condurre alla conclusione che Sercarltd non aveva esercitato la propria attività in Italia né nel 2014 nésuccessivamente, pur se trasferita all’estero, avendo semplicementecessato di operare.2. Con il secondo motivo del ricorso, rubricato «violazione e falsaapplicazione degli artt. 41 e 42 DPR 600/73 e dell’art. 56 DPR633/1972 per errata individuazione dei soggetti cui attribuire lemaggiori imposte e per errata determinazione delle imposte conquesto motivo unico», in relazione all’art. 360, primo comma, num.3, c.p.c., il ricorrente deduce che con una tabella di facile letturariportata nei ricorsi di primo e secondo grado aveva dimostrato chel’accertamento dei ricavi sulla base dei soli accrediti bancari erainsufficiente per giustificare una ricostruzione presuntiva del reddito.Il pagamento e l’incasso differiti delle fatture di vendita non incidonosui valori di costi e ricavi dell’esercizio in cui si verificano, perchéhanno già scontato l’imposizione nell’esercizio di competenza. Le“poste bancarie” non rappresentano ricavi o costi ma semplici valorinumerari che avrebbero dovuto trovare giustificazione in fatture divendita o di acquisto. L’unico fatto certo e provato è che [OSCURATO:PERSONA],trasferitasi nel [OSCURATO:PERSONA], aveva cessato la propria attività.3. Entrambi i motivi sono inammissibili.Il ricorrente mira a una rivalutazione del ragionamento decisoriodolendosi di un’errata valutazione degli elementi di prova utilizzati4 di 6Numero registro generale 10436/2024Numero sezionale 5006/2026Numero di raccolta generale 22377/2026dal giudice di merito per stabilire che almeno sino al settembre 2014,Data pubblicazione 30/06/2026e quindi «per la maggior parte del periodo d’imposta», ai sensidell’art. 73, terzo comma, t.u.i.r., la società non aveva trasferitoall’estero la sede sociale e ricostruire i ricavi imputabili a quell’annod’imposta. Nel primo motivo può leggersi: “Erra la Corte di Giustiziadi secondo grado quando ritiene provato che la sededell’amministrazione e l’attività principale della società ricorrente siastata svolta in Italia nell’anno 2014”; “una corretta interpretazionegiuridica delle fonti documentali avrebbe dovuto condurre allaconclusione […] (v. ricorso pag. 5); nel secondo motivo è riportato:“[…] come evidenziato in primo grado ed in secondo grado con unatabella di facile lettura ed alla quale si rinvia […] la ricostruzione deiricavi sulla base dei soli accrediti bancari è insufficiente […]” (v.ricorso pag. 6). Il ricorrente, pur deducendo apparentemente,violazioni di norme di legge, richiede una nuova valutazione dei fatti,così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio dilegittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.8758/2017). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare aquesta Corte non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensìl’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice dimerito (Cass. 17744/2022, Cass. 3340/2019, Cass. 640/2019 eCass. 24155/2017). Con la proposizione del ricorso per cassazione,il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall'analisi degli elementi di valutazione disponibili e in sé coerente,sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito diquest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare ilmerito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logicoformale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fattadal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti delproprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne5 di 6Numero registro generale 10436/2024Numero sezionale 5006/2026Numero di raccolta generale 22377/2026quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussionDea ta (pCubablsicsaz.io ne 30/06/202623872/2020 e Cass. 9097/2017).4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Icompensi in favore dell’Agenzia delle entrate, tenuto conto deiparametri del d.m. n. 55 del 2014 e del valore della causa, sonoliquidati come da dispositivo. Sussistono i presupposti processualiper richiedere al contribuente il pagamento del cd. doppio contributounificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenteal pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudiziodi legittimità, liquidate nella somma di euro 10.000,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 dellalegge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 18/6/2026il PresidenteValentino Lenoci6 di 6