CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32483/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli nel procedimento incidentale proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na) 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli revocava l'ordine di demolizione emesso dallo stesso Ufficio con la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 18/2/2001, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Angelo. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza ed erronea applicazione (dell'art. 32, I. n. 326 del 2003. La Corte di appello, in violazione di questa norma, avrebbe omesso di considerare gli interventi edilizi effettuati sul bene oggetto di domanda di sanatoria, accertati successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini della sanatoria stessa, invece, occorrerebbe valutare il possesso dei requisiti alla data del 31/3/2003, momento ultimo di completamento delle opere nell'ottica del richiesto condono edilizio; - inosservanza ed erronea applicazione del già citato art. 32 e dell'art. 31, comma 5, I. n. 47 del 1985, richiamato dall'altra disposizione. Premesso che la nozione di ultimazione delle opere condonabili ai sensi della legge del 2003 sarebbe fissata dallo stesso legislatore, con riferimento all'esecuzione del rustico ed al completamento della copertura, la Corte di appello non avrebbe considerato che l'immobile non sarebbe stato ultimato entro la data del 31/3/2003, non avendo ancora tompagnature esterne, così da non poter essere condonato; - inosservanza ed erronea applicazione del già citato art. 32 e dell'art. 43, comma 5, I. n. 47 del 1985. La Corte di appello avrebbe revocato l'ordine di demolizione confondendo l'ultimazione dell'immobile, rilevante per l'accesso al condono, con il completamento funzionale dello stesso, consentito a specifiche condizioni. Da questo errore, l'ordinanza avrebbe poi fatto scaturire la violazione delle norme richiamate, ritenendole suscettibili di sanare anche opere che, al 31/3/2003, erano prive dei requisiti di legge, ossia non erano ultimate; - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. L'ordinanza sarebbe da censurare anche laddove taccia di genericità gli accertamenti, prodotti dalla Procura della Repubblica, in ordine al completamento dell'immobile alla data indicata. Dal complesso della documentazione in atti, richiamato alle pagg. 11-14 del ricorso, dovrebbe dunque ricavarsi che l'immobile per il quale era stata ordinata la demolizione non godeva delle condizioni di legge, come peraltro accertato anche dalla Polizia municipale il 12/6/2013 con adeguata documentazione. La Corte di appello, risultando certo che l'immobile non era stato completato al 31/3/2003, avrebbe quindi dovuto considerare illegittimo il provvedimento di sanatoria rilasciato dal Comune. Sotto altro profilo, poi, il ricorso evidenzia che - da documentazione in atti — almeno dal 18/1/2001 il bene sarebbe stato libero da vincolo cautelare di natura penale. L'esistenza di un sequestro, comunque, non avrebbe impedito in astratto il completament:o dell'immobile e, quindi, l'accesso al condono; nel caso di specie, tuttavia, la radicale assenza di un titolo abilitativo non avrebbe fatto sorgere alcun diritto al completamento del bene, nonostante la già citata disciplina del 2003.[OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato; la Corte di appello, infatti, ha revocato l'ordine di demolizione - relativo ad un immobile abusivo sequestrato nell'agosto 1996 ed oggetto di sentenza irrevocabile di condanna - con un argomento viziato. 4. Il provvedimento ha sottolineato che l'ordine, contenuto nella pronuncia appena citata, non aveva avuto esecuzione almeno fino al 27/9/2000, quando un accertamento della Polizia municipale ne aveva riscontrato la radicale inottemperanza. Ulteriori accertamenti erano stati poi eseguiti il 12/6/2013, ben oltre il termine del 31/3/2003 entro il quale l'immobile avrebbe dovuto essere ultimato per essere condonabile ai sensi dell'art. 32, comma 25, d.l. 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla I. 24 novembre 2003, n. 326: ebbene, l'ordinanza afferma che in quell'occasione la Polizia locale aveva attestato solo "genericamente" che le opere erano conformi all'ultima informativa di reato del 12/9/1996, dunque non ultimate (e non condonabili), peraltro senza allegazione di documentazione fotografica né accertamento in ordine all'effettiva disponibilità dell'immobile in capo alla D'Angelo. 4.1. Questo passaggio della motivazione risulta viziato, come correttamente sottolineato dal Procuratore ricorrente. 4.2. Non è dato comprendere, infatti, in cosa consisterebbe il profilo "generico" dell'attestazione della Polizia locale, che - per come si legge nella stessa ordinanza - avrebbe espressamente descritto quanto riscontrato, nei termini appena citati. Ancora, l'ordinanza non chiarisce perché fosse necessaria l'allegazione di fotografie, a fronte di un atto pubblico il cui contenuto risultava privo di incertezze e rinviava comunque a precedenti atti di indagine, secondo la lettura offertane dalla stessa Corte di appello. Infine, il provvedimento impugnato afferma che la Polizia locale avrebbe dovuto indicare se la D'Angelo avesse ancora la disponibilità del bene, ma non chiarisce quale rilievo decisivo avrebbe potuto avere una simile verifica. 5. L'ordinanza, poi, risulta viziata anche sotto un diverso profilo. 5.1. La Corte di appello ha affermato che, al fine di verificare la legittimità delle concessioni in sanatoria rilasciate in esito a condono (come nel caso di specie), non sarebbe "dirimente" accertare se le opere fossero ultimate alla data di presentazione della domanda del condono stesso; al riguardo, ha richiamato l'indirizzo di legittimità secondo cui potrebbero essere sanate anche le opere incomplete, la cui ultimazione sia stata impedita da un provvedimento amministrativo o penale, riscontrandosi, diversamente, l'irragionevole vantaggio offerto a coloro che - vistisi sequestrare il bene - ne avessero proseguito i lavori con violazione dei sigilli e, dunque, avessero visto l'opera completata al [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5.2. Ebbene, questa Corte ha in effetti affermato che, in presenza di provvedimento di sequestro che anteriormente alla data del 31/3/2003 abbia interrotto l'attività di edificazione, il giudice non può non tenere conto della circostanza che le opere, per come progettate, sono state poi considerate conformi agli strumenti urbanistici e, quindi, oggetto di provvedimento di sanatoria (tra le altre, Sez. 3, n. 39774 del 28/9/2010, Illiano, Rv. 248558): in altri termini, la mancata ultimazione dell'opera nel termine di legge non è di ostacolo alla sua condonabilità, limitatamente alle strutture realizzate ed ai lavori strettamente necessari alla loro funzionalità, ove la stessa sia l'effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali (Sez. 3, n. 3593 del 25/11/2008, Orrù, Rv. 242738). 5.3. Questo principio, tuttavia, non risulta adeguatamente sostenuto con riferimento al caso di specie: il Giudice di appello, infatti, prima lo ha richiamato, poi ha evidenziato che, a fronte di un sequestro del 9/8/1996, "non emerge che il manufatto fosse stato dissequestrato e restituito all'avente diritto né che fosse libero da vincoli amministrativi che ne consentissero, alla data di presentazione della domanda di condono, la ultimazione". Ebbene, questa Corte rileva che se la circostanza fosse confermata (il ricorrente la contesta, ma con argomento in fatto non valutabile in questa sede), verrebbe seriamente posta in discussione la legittimità del permesso di costruire in sanatoria rilasciato alla D'Angelo: non sarebbe dato comprendere, infatti, come il titolo abilitativo potesse essere stato comunque rilasciato a fronte di un immobile ancora nelle condizioni dell'agosto 1996, confermate il 27/9/2000, ossia un "rustico strutturale costituito da travi e pilastri in cemento armato", come ancora si legge nell'ordinanza impugnata. 6. Il provvedimento, pertanto, deve essere annullato con rinvio, per nuovo giudizio. In particolare, la Corte di merito dovrà verificare l'esistenza dei presupposti per la condonabilità delle opere, con particolare riguardo al momento di ultimazione, e, di conseguenza, anche la legittimità dei permessi di costruire rilasciati dal Comune di Giugliano di Campania il 20/12/2018. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, dunque, dovrà esercitare il potere-dovere di controllo espressamente riconosciutogli dall'ordinamento; verifica che ha ad oggetto, per l'appunto, la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, qualora trovino applicazione disposizioni introdotte da leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione nazionale (tra le molte, Sez. 3„ n. 55028 del 9/11/2018, B, Rv. 274135). P.Q.M.