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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27850/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 311 e 628 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di rapina, è aspecifico e non consentito in sede di legittimità.

La Corte territoriale, con iter motivazionale coerente rispetto alle risultanze istruttorie, ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento dell'invocata attenuante in considerazione della marcata gravità condotte criminose ascritte al ricorrente (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

La ricostruzione operata dai giudici di appello, connotata da completezza argomentativa e da lineare coerenza logico-giuridica, si sottrae al sindacato di legittimità, in quanto sorretta da apprezzamenti di fatto immuni da vizi di contraddittorietà intrinseca o da manifesta illogicità. rilevato che, il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce violazione dell'art. 99 cod. pen. nonché vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento della recidiva, è aspecifico. l'applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità.

La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto in esame è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 2 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva; rilevato che, il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è generico.

Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pag. 2 della sentenza impugnata), si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito con conseguente aspecificità della doglianza (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato che deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen., è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); 2rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 311 e 628 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di rapina, è aspecifico e non consentito in sede di legittimità. La Corte territoriale, con iter motivazionale coerente rispetto alle risultanze istruttorie, ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento dell'invocata attenuante in considerazione della marcata gravità condotte criminose ascritte al ricorrente (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). La ricostruzione operata dai giudici di appello, connotata da completezza argomentativa e da lineare coerenza logico-giuridica, si sottrae al sindacato di legittimità, in quanto sorretta da apprezzamenti di fatto immuni da vizi di contraddittorietà intrinseca o da manifesta illogicità. rilevato che, il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce violazione dell'art. 99 cod. pen. nonché vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento della recidiva, è aspecifico. l'applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto in esame è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 2 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva; rilevato che, il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è generico. Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pag. 2 della sentenza impugnata), si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito con conseguente aspecificità della doglianza (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato che deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen., è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); 2rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.M
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