CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 settembre 2026
Cassazione n. 25922/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 4724/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli il28/12/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza; P.Q.MNumero registro generale 7696/2024Numero sezionale 972/2026Numero di raccolta generale 25922/2026Data pubblicazione 29/09/2026Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore dell’Azienda controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro2.600,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborsoforfetario delle spese generali al 15%.Così deciso in Roma, il 29 settembre 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]