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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 29660/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Roma del 23 settembre 2022 che - in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale - rinunziante a tutti i motivi d'appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio - ed il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma - in riforma della sentenza del tribunale di Roma in sede di rito abbreviato, rideterminava la pena inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110,624 bis, 625 n. 2 cod. pen., commesso il 21 febbraio 2021, nella misura di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 400 di multa. 2.Ha proposto ricorso per cassazione il Capolongo, che ha dedotto, con unico motivo, l'erroneità della sentenza impugnata per la mancata riqualificazione del reato consumato in tentativo, poiché l'azione furtiva si sarebbe svolta sotto il costante controllo di un testimone oculare.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. 1.Costituisce ius receptum, nella materia in esame, che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen." (ex multis, Cass. sez.2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969).

La rinunzia ai motivi d'impugnazione sulla responsabilità dell'imputato preclude pertanto la deducibilità di questioni riguardanti la qualificazione giuridica del fatto ed il suo inquadramento nel paradigma del tentativo piuttosto che in quello del reato consumato. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30/05/2023 Il consigl'kere ptensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Roma del 23 settembre 2022 che - in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale - rinunziante a tutti i motivi d'appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio - ed il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma - in riforma della sentenza del tribunale di Roma in sede di rito abbreviato, rideterminava la pena inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110,624 bis, 625 n. 2 cod. pen., commesso il 21 febbraio 2021, nella misura di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 400 di multa. 2.Ha proposto ricorso per cassazione il Capolongo, che ha dedotto, con unico motivo, l'erroneità della sentenza impugnata per la mancata riqualificazione del reato consumato in tentativo, poiché l'azione furtiva si sarebbe svolta sotto il costante controllo di un testimone oculare. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. 1.Costituisce ius receptum, nella materia in esame, che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen." (ex multis, Cass. sez.2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969). La rinunzia ai motivi d'impugnazione sulla responsabilità dell'imputato preclude pertanto la deducibilità di questioni riguardanti la qualificazione giuridica del fatto ed il suo inquadramento nel paradigma del tentativo piuttosto che in quello del reato consumato. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30/05/2023 Il consigl'kere ptensore Il P
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