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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01837/2026

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la seguente ORDINANZA suiricorsi iscritt i al n. 17996 / 20 2 1 R.G. propost i da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato alla memoria depositata il 14.11.2024, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 4089/03/2020, depositata in data 17 dicembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 9 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il contribuenteproponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso unestratto di ruolo relativ o a 4 cartelle di pagamento relative ad IRPEF per gli anni di imposta [OSCURATO:PERSONA] di ruolo - Impugnazione - Accoglimento - Appello -Tardività 2008, 2009, 2010 e 2013; deduceva l’omessa notifica delle cartelle, la decadenza dalla riscossione e la prescrizione dei crediti.

Nella contumacia dell’ADER la CTP accoglieva il ricorso con sentenza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (n. 1809/31/2019).

La segreteria della CTP, in data 9.10.2019, rilasciava, a richiesta del contribuente, certificazione della mancata impugnazione della detta sentenza.

2. Con atto notificato il 15 gennaio 2020 l’Ufficio proponeva appello deducendo, preliminarmente, la mancata notifica del ricorso introduttivo del primo grado, in secondo luogo, la rituale notifica delle cartelle relative all’estratto di ruolo impugnato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio accoglieva il gravame, ‘ammissibile poiché non risulta la prova della regolarità della notifica del ricorso in primo grado’, avendo il contribuente ‘prodotto nel giudizio di appello solo l’avviso di ricevimento della notifica asseritamente operata senza potere verificare, tuttavia, il contenuto della notifica’ (pag. 3 della sentenza).

Evidenziava, poi, che l’Ufficio aveva fornito la prova della notifica delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi dellaprescrizione.

3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazioneil contribuente affidandosi a quattro motivi.

L’ADER hadepositato atto con il quale ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Con ordinanze nn. 2608/2025 e 19742/2025, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, onde consentire l’acquisizione dei fascicoli di merito, indispensabili ai fini della decisione.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 9 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c od . p roc . c iv ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 327 c.p.c. e degli artt. 58 e 38, comma 3 d.lgs. 546/1992.

Assume che la sentenza impugnata sia errata laddove ritiene l’ammissibilità dell’appello, avendo il ricorrente prodotto in grado di appello la sentenza di prime cure, corredata dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonché la ricevuta di accettazione della raccomandata relativa all’atto introduttivo del giudizio, datata 2 dicembre 2017, e la relativa cartolina di ritorno, sottoscritta in data 11 dicembre 2017 dall’Agenzia delle Entrate.

A fronte di ciò la CTR avrebbe dovuto pronunciare l’improcedibilità dell’appello, per tardività.

2. Con il secondo motivo fa valere, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod.p roc. c iv . la violazione degli artt. 324 e 327 c od . proc.civ . e degli artt. 58 e 38, comma 3 , d.lgs 546/1992.

Ribadisce di avere prodotto in grado di appello la ricevuta di spedizione della raccomandata e l’avviso di ricevimento, sicché incomprensibile appare la decisione laddove afferma che ‘il contribuente ha prodotto nel giudizio di appello solo l’avviso di ricevimento relativo alla notifica asseritamente operata senza poter verificare, tuttavia, il contenuto della notifica’.

Assume che la CTR non abbia visionato la documentazione allegata dalla parte appellata.

3. Con il terzo motivo,proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod.proc. c iv ., il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.

Sottolinea che la CTR ha ritenuto ammissibile la produzione (anch’essa tardiva) della notificazione dei due preavvisi di fermo amministrativo (n. 097880201400062929000 e n. 09780201500029788000) e della raccomandata relativa alla notifica della cartella esattoriale n. 09721302991047000.

Rileva che dal semplice esame delle produzioni il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare la nullità delle notifiche essendo le medesime state consegnate al portiere dello stabile, persona diversa dal destinatario, in assenza anche dell’avviso previsto dall’art. 60, comma 1 lettera b) bis del d.P.R. 600/1973.

La Corte costituzionale, con sentenza 258/2012, in tema di notifica della cartella esattoriale, ha infatti equiparato la c.d. irreperibilità relativa alla disposizione di cui all’art. 140 c.p.c., sicché per il perfezionamento della notifica era necessario l’invio di una seconda raccomandata che informasse il destinatario dell’avvenuta consegna degli atti a soggetto diverso.

Osserva, inoltre, che la notificazione dell’intimazione di pagamento è invalida in quanto la relata non risulta compilata.

Erra, infine il giudice, laddove sostiene che il contribuente non abbia formulato alcuna deduzione in ordine alla documentazione prodotta, come invece risulta dagli atti di causa.

4. Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 cod.proc. c iv ., il ricorrente si duole della violazione dell’art. 15 d.lgs.546/1992, per avere la CTR condannato il contribuente alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nonostante l’Agenzia delle Entrate avesse richiesto solo la rifusione delle spese di lite del secondo grado.

5. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, vertendo sulla medesima questione di diritto, ovvero la dimostrazione, da parte del contribuente, della rituale notifica del ricorso introduttivo ad ADER.

5.1. Le doglianze sono fondate.

Invero, dall’esame dei fascicoli di merito, visionabili tramite il PTT, emerge che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, il contribuente depositò (sia in primo che in secondo grado) la documentazione attestante la rituale notifica del ricorso introduttivo all’ADER, precisamente: la ricevuta di accettazione della raccomandata contenente il ricorso (datata 2 dicembre 2017) e la relativa cartolina di ritorno (dalla quale emerge che il plico fu consegnato al destinatario l’11 dicembre 2017).

L’atto fu, quindi, spedito in data 2 dicembre 2017 e ricevuto dall’Ufficio l’11 dicembre 2017.

Avendo, quindi, l’Ufficio avuto piena conoscenza della pendenza del giudizio, il termine (di 6 mesi) per impugnare la sentenza di primo grado decorreva dalla data di pubblicazione della stessa (8 febbraio 2019) e scadeva, considerando anche il periodo feriale dal 1° al 31 agosto 2019, in data 9settembre 2019.

L’appello proposto dall’Ufficio solo in data 15 gennaio 2020 deve, quindi, ritenersi tardivo.

6. In definitiva i primi due motivi di ricorso va nno accolt i, assorbiti gli altri due, la sentenza di appello va cassata senza rinvio, ai sensi dell’articolo 382, comma terzo, cod. proc. civ., stante l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agente della riscossione.

Le spese del grado di appello e del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso , assorbiti gli altri, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna l’Agenzia delle entrate [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, oltre rimb. spese forf. nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori di legge, e delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, oltre rimb.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA suiricorsi iscritt i al n. 17996 / 20 2 1 R.G. propost i da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato alla memoria depositata il 14.11.2024, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 4089/03/2020, depositata in data 17 dicembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 9 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuenteproponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso unestratto di ruolo relativ o a 4 cartelle di pagamento relative ad IRPEF per gli anni di imposta [OSCURATO:PERSONA] di ruolo - Impugnazione - Accoglimento - Appello -Tardività 2008, 2009, 2010 e 2013; deduceva l’omessa notifica delle cartelle, la decadenza dalla riscossione e la prescrizione dei crediti. Nella contumacia dell’ADER la CTP accoglieva il ricorso con sentenza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (n. 1809/31/2019). La segreteria della CTP, in data 9.10.2019, rilasciava, a richiesta del contribuente, certificazione della mancata impugnazione della detta sentenza. 2. Con atto notificato il 15 gennaio 2020 l’Ufficio proponeva appello deducendo, preliminarmente, la mancata notifica del ricorso introduttivo del primo grado, in secondo luogo, la rituale notifica delle cartelle relative all’estratto di ruolo impugnato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio accoglieva il gravame, ‘ammissibile poiché non risulta la prova della regolarità della notifica del ricorso in primo grado’, avendo il contribuente ‘prodotto nel giudizio di appello solo l’avviso di ricevimento della notifica asseritamente operata senza potere verificare, tuttavia, il contenuto della notifica’ (pag. 3 della sentenza). Evidenziava, poi, che l’Ufficio aveva fornito la prova della notifica delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi dellaprescrizione. 3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazioneil contribuente affidandosi a quattro motivi. L’ADER hadepositato atto con il quale ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza di discussione. Con ordinanze nn. 2608/2025 e 19742/2025, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, onde consentire l’acquisizione dei fascicoli di merito, indispensabili ai fini della decisione. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 9 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c od . p roc . c iv ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 327 c.p.c. e degli artt. 58 e 38, comma 3 d.lgs. 546/1992. Assume che la sentenza impugnata sia errata laddove ritiene l’ammissibilità dell’appello, avendo il ricorrente prodotto in grado di appello la sentenza di prime cure, corredata dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonché la ricevuta di accettazione della raccomandata relativa all’atto introduttivo del giudizio, datata 2 dicembre 2017, e la relativa cartolina di ritorno, sottoscritta in data 11 dicembre 2017 dall’Agenzia delle Entrate. A fronte di ciò la CTR avrebbe dovuto pronunciare l’improcedibilità dell’appello, per tardività. 2. Con il secondo motivo fa valere, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod.p roc. c iv . la violazione degli artt. 324 e 327 c od . proc.civ . e degli artt. 58 e 38, comma 3 , d.lgs 546/1992. Ribadisce di avere prodotto in grado di appello la ricevuta di spedizione della raccomandata e l’avviso di ricevimento, sicché incomprensibile appare la decisione laddove afferma che ‘il contribuente ha prodotto nel giudizio di appello solo l’avviso di ricevimento relativo alla notifica asseritamente operata senza poter verificare, tuttavia, il contenuto della notifica’. Assume che la CTR non abbia visionato la documentazione allegata dalla parte appellata. 3. Con il terzo motivo,proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod.proc. c iv ., il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. Sottolinea che la CTR ha ritenuto ammissibile la produzione (anch’essa tardiva) della notificazione dei due preavvisi di fermo amministrativo (n. 097880201400062929000 e n. 09780201500029788000) e della raccomandata relativa alla notifica della cartella esattoriale n. 09721302991047000. Rileva che dal semplice esame delle produzioni il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare la nullità delle notifiche essendo le medesime state consegnate al portiere dello stabile, persona diversa dal destinatario, in assenza anche dell’avviso previsto dall’art. 60, comma 1 lettera b) bis del d.P.R. 600/1973. La Corte costituzionale, con sentenza 258/2012, in tema di notifica della cartella esattoriale, ha infatti equiparato la c.d. irreperibilità relativa alla disposizione di cui all’art. 140 c.p.c., sicché per il perfezionamento della notifica era necessario l’invio di una seconda raccomandata che informasse il destinatario dell’avvenuta consegna degli atti a soggetto diverso. Osserva, inoltre, che la notificazione dell’intimazione di pagamento è invalida in quanto la relata non risulta compilata. Erra, infine il giudice, laddove sostiene che il contribuente non abbia formulato alcuna deduzione in ordine alla documentazione prodotta, come invece risulta dagli atti di causa. 4. Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 cod.proc. c iv ., il ricorrente si duole della violazione dell’art. 15 d.lgs.546/1992, per avere la CTR condannato il contribuente alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nonostante l’Agenzia delle Entrate avesse richiesto solo la rifusione delle spese di lite del secondo grado. 5. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, vertendo sulla medesima questione di diritto, ovvero la dimostrazione, da parte del contribuente, della rituale notifica del ricorso introduttivo ad ADER. 5.1. Le doglianze sono fondate. Invero, dall’esame dei fascicoli di merito, visionabili tramite il PTT, emerge che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, il contribuente depositò (sia in primo che in secondo grado) la documentazione attestante la rituale notifica del ricorso introduttivo all’ADER, precisamente: la ricevuta di accettazione della raccomandata contenente il ricorso (datata 2 dicembre 2017) e la relativa cartolina di ritorno (dalla quale emerge che il plico fu consegnato al destinatario l’11 dicembre 2017). L’atto fu, quindi, spedito in data 2 dicembre 2017 e ricevuto dall’Ufficio l’11 dicembre 2017. Avendo, quindi, l’Ufficio avuto piena conoscenza della pendenza del giudizio, il termine (di 6 mesi) per impugnare la sentenza di primo grado decorreva dalla data di pubblicazione della stessa (8 febbraio 2019) e scadeva, considerando anche il periodo feriale dal 1° al 31 agosto 2019, in data 9settembre 2019. L’appello proposto dall’Ufficio solo in data 15 gennaio 2020 deve, quindi, ritenersi tardivo. 6. In definitiva i primi due motivi di ricorso va nno accolt i, assorbiti gli altri due, la sentenza di appello va cassata senza rinvio, ai sensi dell’articolo 382, comma terzo, cod. proc. civ., stante l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agente della riscossione. Le spese del grado di appello e del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso , assorbiti gli altri, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna l’Agenzia delle entrate [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, oltre rimb. spese forf. nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori di legge, e delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, oltre rimb.
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